30.2005.33
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10 novembre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
30.2005.33
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da un assicurato senza attività lucrativa. Pagamento da parte della ex-moglie per l'anno in questione (anno in cui è stato pronunciato il divorzio) di contributi pari ad oltre il doppio del contributo minimo. Decisione va annullata.
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 cpv. 3 let. a LAVS
art. 10 LAVS
art. 28 OAVS
art. 28 cpv. 4 OAVS
art. 28 cpv. 4 cf. bis OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.33
cr
Lugano
10 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- che
con decisione definitiva dell’8 aprile 2005 la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi dovuti nel 2004 da RI 1, quale persona senza attività lucrativa,
sulla base di una sostanza determinante di fr. 606'360 (formata da una sostanza
netta nulla e da un reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere di
fr. 60’636 moltiplicato per venti, per un totale di fr. 1'212'720, diviso per
due, cfr. doc. A5);
- che
a seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. A2),
l'amministrazione, in data 4 maggio 2005, ha emanato una decisione su
opposizione con la quale, dopo aver ricordato le norme di diritto applicabili, ha
ribadito il contenuto della sua prima decisione, rilevando che da un
accertamento effettuato è risultato che nell’estratto del conto individuale
della ex-moglie dell’assicurato, __________, non risultano registrati salari
per l’anno 2004, motivo per il quale viene confermata l’affiliazione del signor
RI 1 nella categoria delle persone senza attività lucrativa (cfr. doc. A1);
- che
contro la decisione è insorto l’assicurato, chiedendo la sospensione della
decisione al fine di poter valutare l’ammontare reale da versare alla Cassa
qualora non fosse sufficientemente coperto dalla sua ex-moglie, la quale ha
lavorato durante il 2003 presso la ditta __________ di __________ e, a
decorrere dal gennaio 2004, presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc.
I);
- che
nella sua risposta del 3 giugno 2005 l'amministrazione ha ribadito di aver richiesto
il conto individuale della moglie, dal quale non risultano salari registrati
per l’anno 2004, confermando la bontà della fissazione dei contributi 2004 per
il ricorrente, al fine di colmare la lacuna contributiva (cfr. doc. III);
- che
con osservazioni del 7 giugno 2005 l'insorgente ha ribadito gli argomenti già
esposti in sede ricorsuale, trasmettendo al TCA copia della “convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio” datata 27 luglio 2004, omologata
dalla Pretura di __________ con pronuncia 7 dicembre 2004, nella quale è stato
espressamente indicato che a partire dal mese di gennaio 2004 la signora __________
è impiegata presso __________ di __________, percependo un salario mensile
lordo di fr. 3'500 oltre la tredicesima mensilità (cfr. doc. V).
Il doc. V è stato
trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), con la facoltà di presentare
osservazioni scritte.
In data 14 giugno 2005
l’amministrazione ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella risposta di causa
del 3 giugno 2005, precisando che la ditta __________ di __________ è affiliata
alla Cassa professionale __________”, per cui la Cassa CO 1 non è competente
per risolvere le problematiche sollevate dall’assicurato (cfr. doc. VII).
Il
doc. VII è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), con la facoltà di presentare
osservazioni scritte;
- che
pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si
dirà in seguito, interpellando in particolare la Cassa di compensazione __________
(cfr. doc. IX);
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che
ha comportato diverse modifiche della LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli
effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid.
1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3
e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF
127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per
contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In
concreto la fissazione dei contributi dell’assicurato, quale persona senza
attività lucrativa, si riferisce al periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e
il 31 dicembre 2004. Per cui ogni riferimento alle norme e alle direttive della
LAVS va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003;
- che
sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A
norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei
contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano
un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in
cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso
maschile.
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni
sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In
effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare
considerevole e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe, né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta
Corte federale ha stabilito che se le prestazioni in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare
queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che
esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività
lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con
riferimenti di dottrina e di giurisprudenza);
- che
la giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994
pag. 207).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto,
le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991
pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va
poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto
forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che
Fatti
i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai
sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è
noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (marg. 2073 delle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa).
Per
sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni
mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che
all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II,
FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito
i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique
VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui
l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC
1976 pag. 153).
Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad
art. 10 LAVS).
L'art.
28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi
come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in
base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.”
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001
nella causa W., consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.
118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204);
- che
l’art. 28 cpv. 4bis OAVS prevede che “alle condizioni dell’art. 3 cpv. 3 LAVS,
i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per
Considerandi
tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.”;
- che
il 1° gennaio 1997 è entrato in vigore il nuovo art. 3 cpv. 3
lett. a LAVS, secondo il quale si ritiene che paghino contributi propri,
qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo
minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività
lucrativa (cfr. Käser, op. cit., N.2.20 seg., pag. 59 seg.; P.Y. Greber, J.
L. Duc, G. Scartazzini, op. cit., N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 106);
- che
nel caso di specie il matrimonio celebrato nel __________ tra RI 1 e __________
nata __________ è stato sciolto per divorzio dal Pretore della Giurisdizione di
__________ con sentenza del 7 dicembre 2004;
- che
il TCA in data 25 ottobre 2005 ha chiesto alla Cassa __________ di precisare se
la signora __________, nata la __________, ex moglie dell’assicurato, è
affiliata presso tale Cassa in quanto dipendente della ditta __________ di __________,
se ha pagato i contributi AVS per il 2004 e, nell’affermativa, a quanto
ammontavano (cfr. doc. IX).
Chiamata
a verificare se la ex moglie dell'insorgente nel 2004, periodo oggetto del
gravame, ha pagato il doppio del contributo minimo, la Cassa __________ con
scritto 1° novembre 2005 ha risposto affermativamente, osservando:
" Con la presente vi confermiamo che la signora __________,
impiegata presso la ditta __________, ha pagato i contributi AVS con regolarità
nell’anno 2004. Il
salario sottoposto all’AVS nell’anno 2004 ammonta a fr. 49'160.--.” (Doc. X)
- che
chiamati a presentare osservazioni in merito allo scritto della Cassa di
compensazione __________ (cfr. doc. XI), l’assicurato, in data 8 novembre 2005,
ha osservato che:
" Ho potuto notare che dalle vostre verifiche (vs.
scritto del 4 novembre 2005) figura che la mia ex consorte ha pagato i
contributi AVS da me contestati presso la Cassa di compensazione __________ __________.
Pertanto ritengo che la quota richiesta da parte dell’__________ di __________
vada a cadere, in quanto i presupposti di copertura per l’anno in discussione
sono coperti. Sarà dunque la Cassa stessa a dover procedere per il recupero
della somma necessaria. (...)”. (Doc. XII)
mentre
la Cassa CO 1, con scritto datato 7 novembre 2005, ha formulato le seguenti
osservazioni:
" In riferimento al vostro scritto del 4 novembre
2005, la Cassa prende atto che la problematica tra il ricorrente, la __________
e la Cassa di compensazione __________ è stata risolta.
Alla luce di quanto precede, la scrivente Cassa è d’accordo di
annullare la decisione 2004 dell’8 aprile 2004 contestata, in quanto giusta
l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, il coniuge ha versato contributi AVS superiori al
doppio del contributo minimo (salario 2004 sottoposto a contribuzione AVS
ammonta a fr. 49'160.--). (...).”
Per
cui, avendo la ex moglie del ricorrente pagato nel 2004 oltre il doppio del
contributo minimo richiesto, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, la
decisione impugnata va annullata e il ricorso accolto (cfr. anche STCA del 5
ottobre 2000 in re T. F.; STCA del 5 ottobre 2001 in re P., inc. 30.2001.30;
STCA del 10 dicembre 2001 in re S., inc. 30.2000.119).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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