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Decisione

30.2005.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 novembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai

sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è

noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (marg. 2073 delle

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa).

Per

sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni

mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che

all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II,

FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito

i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique

VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui

l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC

1976 pag. 153).

Ciò

nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal

valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la

loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad

art. 10 LAVS).

L'art.

28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare contributi

come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in

base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.”

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA inedita del 18 gennaio 2001

nella causa W., consid. 2 b, H 199/00; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.

118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204);

- che

l’art. 28 cpv. 4bis OAVS prevede che “alle condizioni dell’art. 3 cpv. 3 LAVS,

i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per

Considerandi

tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.”;

- che

il 1° gennaio 1997 è entrato in vigore il nuovo art. 3 cpv. 3

lett. a LAVS, secondo il quale si ritiene che paghino contributi propri,

qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo

minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività

lucrativa (cfr. Käser, op. cit., N.2.20 seg., pag. 59 seg.; P.Y. Greber, J.

L. Duc, G. Scartazzini, op. cit., N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 106);

- che

nel caso di specie il matrimonio celebrato nel __________ tra RI 1 e __________

nata __________ è stato sciolto per divorzio dal Pretore della Giurisdizione di

__________ con sentenza del 7 dicembre 2004;

- che

il TCA in data 25 ottobre 2005 ha chiesto alla Cassa __________ di precisare se

la signora __________, nata la __________, ex moglie dell’assicurato, è

affiliata presso tale Cassa in quanto dipendente della ditta __________ di __________,

se ha pagato i contributi AVS per il 2004 e, nell’affermativa, a quanto

ammontavano (cfr. doc. IX).

Chiamata

a verificare se la ex moglie dell'insorgente nel 2004, periodo oggetto del

gravame, ha pagato il doppio del contributo minimo, la Cassa __________ con

scritto 1° novembre 2005 ha risposto affermativamente, osservando:

" Con la presente vi confermiamo che la signora __________,

impiegata presso la ditta __________, ha pagato i contributi AVS con regolarità

nell’anno 2004. Il

salario sottoposto all’AVS nell’anno 2004 ammonta a fr. 49'160.--.” (Doc. X)

- che

chiamati a presentare osservazioni in merito allo scritto della Cassa di

compensazione __________ (cfr. doc. XI), l’assicurato, in data 8 novembre 2005,

ha osservato che:

" Ho potuto notare che dalle vostre verifiche (vs.

scritto del 4 novembre 2005) figura che la mia ex consorte ha pagato i

contributi AVS da me contestati presso la Cassa di compensazione __________ __________.

Pertanto ritengo che la quota richiesta da parte dell’__________ di __________

vada a cadere, in quanto i presupposti di copertura per l’anno in discussione

sono coperti. Sarà dunque la Cassa stessa a dover procedere per il recupero

della somma necessaria. (...)”. (Doc. XII)

mentre

la Cassa CO 1, con scritto datato 7 novembre 2005, ha formulato le seguenti

osservazioni:

" In riferimento al vostro scritto del 4 novembre

2005, la Cassa prende atto che la problematica tra il ricorrente, la __________

e la Cassa di compensazione __________ è stata risolta.

Alla luce di quanto precede, la scrivente Cassa è d’accordo di

annullare la decisione 2004 dell’8 aprile 2004 contestata, in quanto giusta

l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, il coniuge ha versato contributi AVS superiori al

doppio del contributo minimo (salario 2004 sottoposto a contribuzione AVS

ammonta a fr. 49'160.--). (...).”

Per

cui, avendo la ex moglie del ricorrente pagato nel 2004 oltre il doppio del

contributo minimo richiesto, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, la

decisione impugnata va annullata e il ricorso accolto (cfr. anche STCA del 5

ottobre 2000 in re T. F.; STCA del 5 ottobre 2001 in re P., inc. 30.2001.30;

STCA del 10 dicembre 2001 in re S., inc. 30.2000.119).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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