30.2005.337
Posteggio superante la durata autorizzata
21 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.337
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, PRPEN
Titolo:
Posteggio superante la durata autorizzata
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 8 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.337
25333/410
Bellinzona
21
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7
ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n°
25333/410 del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 18 ottobre 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 16
settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo
__________ superando la durata di parcheggio autorizzata.
Fatti accertati il 30 maggio
2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
la riduzione della multa.
Eccepisce il fatto di dover
utilizzare i posteggi, con alte probabilità di multe, a causa di lavori sulla
rampa di accesso al suo laboratorio e si lamenta della mobilità in città che
crea difficoltà enormi per effettuare le consegne.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
di polizia (art. 27 cpv.1 prima frase LCStr).
Per l’art. 48 cpv. 8 OSStr se
il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo il conducente deve riportare
nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo
permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che
figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del
tempo autorizzato.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
Le argomentazioni della
ricorrente non giustificano in alcun modo una riduzione della multa, in quanto
il fatto di non poter utilizzare la rampa di accesso al laboratorio non la
autorizzava certo a commettere l’infrazione (non contestata) qui in oggetto.
Pure le restanti considerazioni
di carattere generale non possono giovare all’insorgente nell’evenienza
concreta.
4.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 25333/410 del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione
della circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 25.- e le spese di fr. 25.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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