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Decisione

30.2005.34

sorpasso a sinistra della doppia linea di sicurezza

1 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCStr);

che è vietato ai veicoli

oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie o passarci sopra (art. 73

cpv. 6 lett. a OSStr);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr);

che nelle sue prime

osservazioni del 3 novembre 2004 il ricorrente ha contestato la competenza del

denunciante;

che è pacifico che al momento

dei fatti quest’ultimo pur essendo un agente della Polizia cantonale si trovava

fuori servizio;

che questa circostanza è

tuttavia ininfluente per la valutazione della fattispecie, le dichiarazioni

dell’agente fuori servizio essendo trattate alla pari di una denuncia inoltrata

da ogni altro utente della strada. La constatazione di un’infrazione non deve

infatti avvenire necessariamente da parte di un agente di polizia, le cui

dichiarazioni, per altro, non godono in nessun caso di una presunzione di

veridicità e fedefacenza;

Considerandi

che il ricorrente non contesta

di aver oltrepassato la doppia linea di sicurezza. Egli sostiene per contro di

aver effettuato la manovra in questione con la massima prudenza, senza mettere

in pericolo altri utenti della strada e dopo aver attentamente valutato la

situazione specifica, allo scopo di evitare un veicolo fermo sulla carreggiata

e la formazione di inutili ingorghi e colonne;

che pertanto l’infrazione ai

predetti disposti di legge è manifestamente data;

che il ricorrente non è stato

in grado di dimostrare che quanto a lui rimproverato trovava giustificazione

nell’impossibilità di proseguire la marcia a seguito di una sosta di lunga

durata del veicolo fermo. A tale proposito va rilevato che dall’incarto emerge

invece che il veicolo in questione si era arrestato solo temporaneamente per

fare scendere delle persone. Egli avrebbe pertanto dovuto attendere la

conclusione di questa operazione;

che le ragioni addotte dal

ricorrente non permettono quindi di prescindere da una sanzione;

che le circostanze asserite

dal ricorrente riguardo agli altri autoveicoli, che avrebbero altresì infranto

le norme della circolazione stradale, sono ininfluenti per il giudizio, poiché

in ambito penale ognuno risponde per le proprie colpe;

che la multa inflitta è

convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2,

90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia è

di fr. 100.-- le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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