30.2005.34
sorpasso a sinistra della doppia linea di sicurezza
1 giugno 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.34
Data decisione, Autorità:
01.06.2005, PRPEN
Titolo:
sorpasso a sinistra della doppia linea di sicurezza
INCROCIO E SORPASSO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2005.34
2041/402/GG
Bellinzona
1
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente
con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 febbraio 2005
presentato da
RI 1,
contro
la decisione 21 gennaio 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le
osservazioni 14 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione
del 21 gennaio 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-- addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.-- per i
seguenti fatti accertati il 21 ottobre 2004 in territorio di Lugano:
“alla guida del veicolo __________
effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di
sicurezza”;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 73
cpv. 6 lett. a OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso del 2 febbraio 2005 in cui chiede in sostanza l’annullamento
della multa;
che nelle sue osservazioni del
14 febbraio 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr;
che la fotografia prodotta dal
ricorrente può essere acquisita agli atti. Non si ritiene per contro necessario
procedere ai complementari istruttori da lui postulati - audizione di non
meglio precisato teste - in quanto non suscettibili di recare chiarimenti di
rilievo ai fini del giudizio;
che giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;
che sulle strade dove sono
tracciate le linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01),
Fatti
i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCStr);
che è vietato ai veicoli
oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie o passarci sopra (art. 73
cpv. 6 lett. a OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr);
che nelle sue prime
osservazioni del 3 novembre 2004 il ricorrente ha contestato la competenza del
denunciante;
che è pacifico che al momento
dei fatti quest’ultimo pur essendo un agente della Polizia cantonale si trovava
fuori servizio;
che questa circostanza è
tuttavia ininfluente per la valutazione della fattispecie, le dichiarazioni
dell’agente fuori servizio essendo trattate alla pari di una denuncia inoltrata
da ogni altro utente della strada. La constatazione di un’infrazione non deve
infatti avvenire necessariamente da parte di un agente di polizia, le cui
dichiarazioni, per altro, non godono in nessun caso di una presunzione di
veridicità e fedefacenza;
Considerandi
che il ricorrente non contesta
di aver oltrepassato la doppia linea di sicurezza. Egli sostiene per contro di
aver effettuato la manovra in questione con la massima prudenza, senza mettere
in pericolo altri utenti della strada e dopo aver attentamente valutato la
situazione specifica, allo scopo di evitare un veicolo fermo sulla carreggiata
e la formazione di inutili ingorghi e colonne;
che pertanto l’infrazione ai
predetti disposti di legge è manifestamente data;
che il ricorrente non è stato
in grado di dimostrare che quanto a lui rimproverato trovava giustificazione
nell’impossibilità di proseguire la marcia a seguito di una sosta di lunga
durata del veicolo fermo. A tale proposito va rilevato che dall’incarto emerge
invece che il veicolo in questione si era arrestato solo temporaneamente per
fare scendere delle persone. Egli avrebbe pertanto dovuto attendere la
conclusione di questa operazione;
che le ragioni addotte dal
ricorrente non permettono quindi di prescindere da una sanzione;
che le circostanze asserite
dal ricorrente riguardo agli altri autoveicoli, che avrebbero altresì infranto
le norme della circolazione stradale, sono ininfluenti per il giudizio, poiché
in ambito penale ognuno risponde per le proprie colpe;
che la multa inflitta è
convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2,
90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia è
di fr. 100.-- le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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