30.2005.343
manipolazione non corretta del cronotachigrafo (torpedone)
24 aprile 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.343
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, PRPEN
Titolo:
manipolazione non corretta del cronotachigrafo (torpedone)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 4 ONCS
Incarto
n.
30.2005.343
25901/401
Bellinzona
24
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 17
ottobre 2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
n. 25901/401 del 30 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 24 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione con decisione del 30 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 350.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr.
30.–, per avere – in data 10 luglio 2005 in territorio di Airolo – “circolato
con il torpedone __________ (D) omettendo di manipolare correttamente il
cronotachigrafo e di sostituire i dischi”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 25 cpv. 2 lett. i, 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3
cpv. 4, 96 ONC; 16, 28 cpv. 2 OLR2;
che contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento;
che la Sezione della
circolazione nel suo scritto del 24 ottobre 2005 si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che nel suo gravame, l’insorgente
si limita a sollevare eccezioni d’ordine procedurale, lamentando segnatamente
la mancata notifica del rapporto di contravvenzione, come pure la mancata
assegnazione del termine di 15 giorni per inoltrare le proprie osservazioni, in
urto con quanto disposto dall’art. 3 cpv. 1 LPContr;
che per costante
giurisprudenza la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione e
la presa in considerazione delle eventuali osservazioni costituiscono una
formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero
procedimento contravvenzionale, costituendo una chiara violazione del suo
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost);
che nel caso concreto la
Polizia cantonale di Airolo non ha provato di avere intimato al ricorrente la
contravvenzione che ha dato avvio al procedimento in esame, il rapporto di
contravvenzione non essendo stato spedito per lettera raccomandata (cfr.
mancata indicazione in tal senso sul rapporto medesimo);
che
a ben vedere, l’autorità d’indagine è manifestamente incorsa in un errore
laddove ha considerato lo scritto 14 luglio 2005 del legale tedesco del
ricorrente - con cui, in due righe, si limitava a notificare la procura e
chiedere l’accesso all’incarto relativo alla procedura aperta nei confronti del
suo cliente per i fatti accaduti il 10 luglio 2005 - alla stregua di un allegato
Fatti
di osservazioni, errore che ha indotto gli agenti a stilare un rapporto di
contro-osservazioni assieme al rapporto di contravvenzione;
che
la svista appare ancor più manifesta se si considera che al momento in cui il
predetto scritto è pervenuto alla Polizia, la stessa non aveva ancora redatto
il rapporto di contravvenzione, ciò che è avvenuto solamente 10 giorni dopo i
fatti, ossia il 20 luglio 2005;
che,
come giustamente rilevato nel gravame, tale abbaglio ha comportato l’esclusione
della fase di notificazione del rapporto di contravvenzione con assegnazione
del termine per osservazioni sancito dall’art. 3 cpv. 1 LPContr;
che
con scritto 25 luglio 2005 l’autorità di primo grado ha notificato al legale
del ricorrente copia del rapporto di contravvenzione 20 luglio 2005, unitamente
al rapporto di contro-osservazioni di pari data (!), assegnando un termine di
10 giorni per inoltrare eventuali ulteriori osservazioni, invero riferite a
quest’ultimo, perpetuando tranquillamente l’errore commesso dalla polizia;
che
procedendo in tal modo la Sezione della circolazione ha sì ovviato alla mancata
notificazione del rapporto di contravvenzione; tuttavia, pur concedendo la
possibilità al ricorrente di presentare le proprie giustificazioni prima di
emanare la sua decisione, gli ha assegnato un termine inferiore a quello
prescritto dalla legge (10 giorni anziché 15 giorni come previsto dall’art. 3
cpv. 1 LPContr);
che
inoltre dalla decisione impugnata non è possibile stabilire se le osservazioni
siano effettivamente state prese in considerazione, l’autorità non essendosi
Considerandi
determinata in proposito;
che
in simili evenienze, è indubbio che non sono state rispettate tutte le
formalità essenziali del procedimento e quindi il diritto di essere sentito del
ricorrente;
che,
considerando che in materia penale il diritto di essere sentito è assoluto,
generale ed incondizionato, e che di conseguenza il prevenuto deve avere il
diritto di esprimersi prima che l'autorità competente renda una decisione a suo
detrimento (DTF 105 Ia 195, 101 Ia 296), la risoluzione in esame deve essere
annullata;
che
tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione:
in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è
nulla, bensì soltanto annullabile (Müller, Commentaire de la Constitution
fédérale suisse, n. 100 ad v.art. 4; DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);
che
il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata
annullata in ordine, senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate
nel gravame;
che
rimane ovviamente riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di
riassumere il procedimento contravvenzionale previo invio al ricorrente del
rapporto di contravvenzione e contestuale assegnazione del termine legale per
le osservazioni;
che
gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2
LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione della
circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni
ufficiali;
che,
riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o
semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla
parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr.
DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster