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Decisione

30.2005.343

manipolazione non corretta del cronotachigrafo (torpedone)

24 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di osservazioni, errore che ha indotto gli agenti a stilare un rapporto di

contro-osservazioni assieme al rapporto di contravvenzione;

che

la svista appare ancor più manifesta se si considera che al momento in cui il

predetto scritto è pervenuto alla Polizia, la stessa non aveva ancora redatto

il rapporto di contravvenzione, ciò che è avvenuto solamente 10 giorni dopo i

fatti, ossia il 20 luglio 2005;

che,

come giustamente rilevato nel gravame, tale abbaglio ha comportato l’esclusione

della fase di notificazione del rapporto di contravvenzione con assegnazione

del termine per osservazioni sancito dall’art. 3 cpv. 1 LPContr;

che

con scritto 25 luglio 2005 l’autorità di primo grado ha notificato al legale

del ricorrente copia del rapporto di contravvenzione 20 luglio 2005, unitamente

al rapporto di contro-osservazioni di pari data (!), assegnando un termine di

10 giorni per inoltrare eventuali ulteriori osservazioni, invero riferite a

quest’ultimo, perpetuando tranquillamente l’errore commesso dalla polizia;

che

procedendo in tal modo la Sezione della circolazione ha sì ovviato alla mancata

notificazione del rapporto di contravvenzione; tuttavia, pur concedendo la

possibilità al ricorrente di presentare le proprie giustificazioni prima di

emanare la sua decisione, gli ha assegnato un termine inferiore a quello

prescritto dalla legge (10 giorni anziché 15 giorni come previsto dall’art. 3

cpv. 1 LPContr);

che

inoltre dalla decisione impugnata non è possibile stabilire se le osservazioni

siano effettivamente state prese in considerazione, l’autorità non essendosi

Considerandi

determinata in proposito;

che

in simili evenienze, è indubbio che non sono state rispettate tutte le

formalità essenziali del procedimento e quindi il diritto di essere sentito del

ricorrente;

che,

considerando che in materia penale il diritto di essere sentito è assoluto,

generale ed incondizionato, e che di conseguenza il prevenuto deve avere il

diritto di esprimersi prima che l'autorità competente renda una decisione a suo

detrimento (DTF 105 Ia 195, 101 Ia 296), la risoluzione in esame deve essere

annullata;

che

tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione:

in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è

nulla, bensì soltanto annullabile (Müller, Commentaire de la Constitution

fédérale suisse, n. 100 ad v.art. 4; DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che

il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata

annullata in ordine, senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate

nel gravame;

che

rimane ovviamente riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di

riassumere il procedimento contravvenzionale previo invio al ricorrente del

rapporto di contravvenzione e contestuale assegnazione del termine legale per

le osservazioni;

che

gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2

LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione della

circolazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni

ufficiali;

che,

riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o

semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla

parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr.

DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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