30.2005.344
Urtare di striscio un veicolo fermo sulla destra avvistato tardivamente, malgrado il tentativo di spostarsi a sinistra
14 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.344
Data decisione, Autorità:
14.12.2006, PRPEN
Titolo:
Urtare di striscio un veicolo fermo sulla destra avvistato tardivamente, malgrado il tentativo di spostarsi a sinistra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.344
26196/409
Bellinzona
14
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 17 ottobre 2005 presentato
da
RI 1
difesa da: DI 1
contro
la decisione 30
settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 4 maggio 2005, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
40.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 4 maggio
Fatti
2005 in territorio di __________:
“alla
guida della vettura __________, circolando sull’autostrada A2 (recte: sulla
semi-autostrada A13) si avvedeva tardivamente di un autoveicolo fermo sulla
destra e, malgrado il tentativo di spostarsi verso sinistra non era in grado di
evitarlo e lo urtava di striscio”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr, 4 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorta con ricorso del 17 ottobre 2005, con il quale ha chiesto una
riduzione della multa;
che
nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata
alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,
come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente
deve circolare lentamente e, se necessario fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello;
che,
giusta l’art. 4 cpv. 1 ONC, il conducente deve circolare a una velocità che gli
permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è
difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
la ricorrente non contesta l’infrazione, ma chiede di limitare al minimo legale
la multa posta a suo carico;
Considerandi
che
pertanto occorre chinarsi unicamente sulla commisurazione della pena;
che,
a tale fine, l’insorgente osserva che il veicolo da lei urtato di striscio, invadeva,
a causa dell’assenza della corsia di emergenza, per almeno 1.2 metri la corsia
di destra della semi-autostrada, che al momento dei fatti era buio, che non vi
era alcuna illuminazione artificiale, che il segnale di veicolo fermo era
appena stato recuperato dal conducente del veicolo in sosta forzata e che
pertanto la ricorrente non poteva avvedersi in tempo utile del veicolo in
panne;
che
inoltre la ricorrente sostiene d’aver prontamente reagito, malgrado la scarsa
visibilità e l’insufficiente segnalazione del pericolo, sterzando verso
sinistra, senza perdere il controllo del proprio veicolo, limitando così la
collisione ad un mero strisciamento fra i rispettivi specchietti laterali;
che
pertanto ella ritiene che le possa venire rimproverata soltanto una lieve
negligenza;
che
l’insorgente postula infine che nella commisurazione della pena vengano tenuti
in debita considerazione il suo comportamento collaborativo, l’assenza di
alcolemia nel sangue, le ripercussioni emotive da lei patite, poiché suo
malgrado è stata spettatrice dell’investimento subito poco dopo dal conducente
del veicolo in sosta forzata ad opera di un altro utente della strada, del suo
interessamento circa lo stato di salute della persona investita, della prognosi
favorevole, nonché del fatto che non ha alcun reddito, in quanto è studentessa
al politecnico;
che,
in base all’art. 48 cpv. 2 CPS, il giudice fissa l’importo della multa secondo
la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce
costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della
condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il
patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il
guadagno, l’età e la salute;
che,
ben soppesate tutte le circostanze del caso concreto, questo giudice ritiene che
non vi sia spazio per un’ulteriore riduzione della multa, poiché l’autorità di
prime cure nell’applicazione della sanzione ha già sufficientemente tenuto
conto sia delle circostanze attenuanti evocate dalla ricorrente, sia della sua
situazione finanziaria;
che
la multa è quindi convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che,
di transenna, si osserva che qualora la ricorrente non fosse in grado di pagare
in un’unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una
rateazione dell’importo;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 48 cpv. 2 CPS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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