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Decisione

30.2005.344

Urtare di striscio un veicolo fermo sulla destra avvistato tardivamente, malgrado il tentativo di spostarsi a sinistra

14 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 in territorio di __________:

“alla

guida della vettura __________, circolando sull’autostrada A2 (recte: sulla

semi-autostrada A13) si avvedeva tardivamente di un autoveicolo fermo sulla

destra e, malgrado il tentativo di spostarsi verso sinistra non era in grado di

evitarlo e lo urtava di striscio”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr, 4 cpv. 1 ONC;

che

RI 1 è insorta con ricorso del 17 ottobre 2005, con il quale ha chiesto una

riduzione della multa;

che

nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata

alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,

come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.

Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente

deve circolare lentamente e, se necessario fermarsi, in particolare dove la

visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a

livello;

che,

giusta l’art. 4 cpv. 1 ONC, il conducente deve circolare a una velocità che gli

permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è

difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

la ricorrente non contesta l’infrazione, ma chiede di limitare al minimo legale

la multa posta a suo carico;

Considerandi

che

pertanto occorre chinarsi unicamente sulla commisurazione della pena;

che,

a tale fine, l’insorgente osserva che il veicolo da lei urtato di striscio, invadeva,

a causa dell’assenza della corsia di emergenza, per almeno 1.2 metri la corsia

di destra della semi-autostrada, che al momento dei fatti era buio, che non vi

era alcuna illuminazione artificiale, che il segnale di veicolo fermo era

appena stato recuperato dal conducente del veicolo in sosta forzata e che

pertanto la ricorrente non poteva avvedersi in tempo utile del veicolo in

panne;

che

inoltre la ricorrente sostiene d’aver prontamente reagito, malgrado la scarsa

visibilità e l’insufficiente segnalazione del pericolo, sterzando verso

sinistra, senza perdere il controllo del proprio veicolo, limitando così la

collisione ad un mero strisciamento fra i rispettivi specchietti laterali;

che

pertanto ella ritiene che le possa venire rimproverata soltanto una lieve

negligenza;

che

l’insorgente postula infine che nella commisurazione della pena vengano tenuti

in debita considerazione il suo comportamento collaborativo, l’assenza di

alcolemia nel sangue, le ripercussioni emotive da lei patite, poiché suo

malgrado è stata spettatrice dell’investimento subito poco dopo dal conducente

del veicolo in sosta forzata ad opera di un altro utente della strada, del suo

interessamento circa lo stato di salute della persona investita, della prognosi

favorevole, nonché del fatto che non ha alcun reddito, in quanto è studentessa

al politecnico;

che,

in base all’art. 48 cpv. 2 CPS, il giudice fissa l’importo della multa secondo

la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce

costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della

condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il

patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il

guadagno, l’età e la salute;

che,

ben soppesate tutte le circostanze del caso concreto, questo giudice ritiene che

non vi sia spazio per un’ulteriore riduzione della multa, poiché l’autorità di

prime cure nell’applicazione della sanzione ha già sufficientemente tenuto

conto sia delle circostanze attenuanti evocate dalla ricorrente, sia della sua

situazione finanziaria;

che

la multa è quindi convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che,

di transenna, si osserva che qualora la ricorrente non fosse in grado di pagare

in un’unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una

rateazione dell’importo;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 48 cpv. 2 CPS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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