30.2005.345
circolare con un motoveicolo su un'area riservata al transito dei pedoni e posteggiarlo nella medesima. Omettere di portare con se' la licenza di condurre
18 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.345
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, PRPEN
Titolo:
circolare con un motoveicolo su un'area riservata al transito dei pedoni e posteggiarlo nella medesima. Omettere di portare con se' la licenza di condurre
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 43 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 99 cf. 3 LCSTR
art. 41 cpv. 1bis ONCS
Incarto
n.
30.2005.345
27348/408
Bellinzona
18
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 17 ottobre 2005 presentato
da
RI 1 domiciliato a ___________
contro
la decisione 14
ottobre 2005 emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 24 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 14 ottobre 2005, ha inflitto
ad RI 1 una multa di fr. 70.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il
Fatti
5 agosto 2005 in territorio di __________:
“ha
circolato ed in seguito posteggiato il veicolo __________ su un’area riservata
al transito di pedoni. Inoltre non aveva con sé la licenza di condurre”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 43 cpv. 1,
90 cifra 1, 99 cifra 3 LCStr, 41 cpv. 1bis ONC;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 17 ottobre 2005, con il
quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato
la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 10 cpv. 4 prima frase LCStr, il conducente deve sempre portare
con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero;
che,
secondo l’art. 99 cpv. 3 LCStr, il conducente di un veicolo che non porta con sé
le licenze o i permessi necessari è punito con la multa;
che
per l’omissione di recare seco la licenza di condurre è comminata una sanzione
pecuniaria di fr. 20.-- (cifra 100.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente
le multe disciplinari);
che
il ricorrente riconosce di non aver avuto con sé la licenza di condurre e
d’aver così infranto le summenzionate disposizioni di legge;
che,
per contro, l’insorgente reputa che gli altri addebiti rimproveratigli
dall’Autorità di prima cure - circolazione e posteggio su un’area riservata ai
pedoni - non siano passibili di contravvenzione;
che
egli, a sostegno della sua tesi, assevera come la motocicletta fosse stata
parcheggiata su un’area privata con al massimo un diritto di passo pedonale
pubblico, che non é tuttavia stato né impedito né reso più difficoltoso dalla
posizione del mezzo meccanico, ed inoltre come non sussistesse in quell’area
alcun divieto di sosta o di parcheggio. Infine, relativamente alla censura
d’aver attraversato per posteggiare un tratto di marciapiede, il ricorrente
osserva come lo stesso sia usualmente utilizzato anche per il transito di
veicoli benché contrassegnato quale marciapiede e come non sia indicato alcun
divieto di accesso (cfr. ricorso 17 ottobre 2005, pag. 2);
che,
per l’art. 43 cpv. 1 LCStr, i veicoli a motore e i velocipedi non devono usare
le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro
circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.
Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti
(cpv. 2 prima frase);
Considerandi
che,
secondo l’art. 41 cpv. 1bis ONC, se non è autorizzato espressamente mediante
segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede.
In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede
solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i
passeggeri dai veicoli; deve restare libero sempre uno spazio di almeno 1.50 m
per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo
possibile;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per il parcheggio, fino a 2 ore, sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non
lo autorizzano espressamente, lasciando libero un passaggio di almeno 1.50 m
per i pedoni è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 40.-- (cifra 249 lett.
a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che
per la circolazione sul marciapiede con un motoveicolo senza scendere dallo
stesso è comminata una sanzione di pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 301
dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che,
ai sensi di legge, il veicolo condotto dal ricorrente risulta essere un
motoveicolo (art. 14 lett. a OETV in combinazione con l’art. 82 OAC);
che
dalla documentazione fotografica versata agli atti risulta chiaramente che il
veicolo in questione era parcheggiato per metà su suolo privato e per l’altra
metà sul marciapiede pubblico, lasciando comunque libero un passaggio di almeno
1.50
metri (cfr. fotografie allegate al rapporto di contro-osservazioni 24 agosto
2005.
dell’agente denunciante);
che,
a detta dell’agente denunciante, l’insorgente alla guida del suo motoveicolo,
dopo aver oltrepassato il semaforo che regola l’intersezione di Via __________
con Via __________ si è spostato a sinistra, è salito sul marciapiede,
percorrendone un tratto di circa 8 metri e terminando la sua corsa all’altezza
del portico davanti alla libreria __________ (cfr. rapporto di contro-osservazioni
24.
agosto 2005, pag. 1);
che
il ricorrente non contesta questa dinamica dei fatti. Per contro, egli sostiene
che il tratto di strada da lui attraversato per dirigersi verso il portico,
benché contrassegnato come marciapiede sulla planimetria prodotta dall’agente
della polizia comunale di __________, sia usualmente utilizzato anche per il
transito dei veicoli che provengono da Via __________ ed intendono imboccare Via
__________ (cfr. suo scritto dell’8 settembre 2005 all’Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione, pag. 1);
che
dalla documentazione versata agli atti (fotografie e planimetria) risulta effettivamente
che i veicoli provenienti da Via __________ devono passare sul marciapiede per
accedere a Via __________. Tuttavia, dai medesimi documenti emerge in modo
chiaro come il ricorrente, per giungere nel luogo in cui ha parcheggiato il suo
motoveicolo, abbia necessariamente dovuto percorrere circa due metri su una
porzione di marciapiede che non è manifestamente adibita alla circolazione
veicolare, ma unicamente a quella pedonale;
che,
stando a quanto precede, le censure sollevate dall’insorgente non meritano
alcuna protezione;
che
la multa inflitta è manifestamente inferiore a quanto previsto dall’allegato 1
dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari, i cui importi sono vincolanti.
Tuttavia, a titolo eccezionale, tenuto conto delle particolarità del caso
concreto e della minima gravità delle infrazioni commesse, l’importo stabilito
dall’autorità di prime cure può essere confermato anche in questa sede;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 4, 43 cpv. 1 e
2, 90 cifra 1, 99 cifra 3 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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