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Decisione

30.2005.345

circolare con un motoveicolo su un'area riservata al transito dei pedoni e posteggiarlo nella medesima. Omettere di portare con se' la licenza di condurre

18 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

5 agosto 2005 in territorio di __________:

“ha

circolato ed in seguito posteggiato il veicolo __________ su un’area riservata

al transito di pedoni. Inoltre non aveva con sé la licenza di condurre”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 43 cpv. 1,

90 cifra 1, 99 cifra 3 LCStr, 41 cpv. 1bis ONC;

che

RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 17 ottobre 2005, con il

quale ha chiesto l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato

la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 10 cpv. 4 prima frase LCStr, il conducente deve sempre portare

con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero;

che,

secondo l’art. 99 cpv. 3 LCStr, il conducente di un veicolo che non porta con sé

le licenze o i permessi necessari è punito con la multa;

che

per l’omissione di recare seco la licenza di condurre è comminata una sanzione

pecuniaria di fr. 20.-- (cifra 100.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente

le multe disciplinari);

che

il ricorrente riconosce di non aver avuto con sé la licenza di condurre e

d’aver così infranto le summenzionate disposizioni di legge;

che,

per contro, l’insorgente reputa che gli altri addebiti rimproveratigli

dall’Autorità di prima cure - circolazione e posteggio su un’area riservata ai

pedoni - non siano passibili di contravvenzione;

che

egli, a sostegno della sua tesi, assevera come la motocicletta fosse stata

parcheggiata su un’area privata con al massimo un diritto di passo pedonale

pubblico, che non é tuttavia stato né impedito né reso più difficoltoso dalla

posizione del mezzo meccanico, ed inoltre come non sussistesse in quell’area

alcun divieto di sosta o di parcheggio. Infine, relativamente alla censura

d’aver attraversato per posteggiare un tratto di marciapiede, il ricorrente

osserva come lo stesso sia usualmente utilizzato anche per il transito di

veicoli benché contrassegnato quale marciapiede e come non sia indicato alcun

divieto di accesso (cfr. ricorso 17 ottobre 2005, pag. 2);

che,

per l’art. 43 cpv. 1 LCStr, i veicoli a motore e i velocipedi non devono usare

le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro

circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.

Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti

(cpv. 2 prima frase);

Considerandi

che,

secondo l’art. 41 cpv. 1bis ONC, se non è autorizzato espressamente mediante

segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede.

In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede

solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i

passeggeri dai veicoli; deve restare libero sempre uno spazio di almeno 1.50 m

per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo

possibile;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

per il parcheggio, fino a 2 ore, sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non

lo autorizzano espressamente, lasciando libero un passaggio di almeno 1.50 m

per i pedoni è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 40.-- (cifra 249 lett.

a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che

per la circolazione sul marciapiede con un motoveicolo senza scendere dallo

stesso è comminata una sanzione di pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 301

dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che,

ai sensi di legge, il veicolo condotto dal ricorrente risulta essere un

motoveicolo (art. 14 lett. a OETV in combinazione con l’art. 82 OAC);

che

dalla documentazione fotografica versata agli atti risulta chiaramente che il

veicolo in questione era parcheggiato per metà su suolo privato e per l’altra

metà sul marciapiede pubblico, lasciando comunque libero un passaggio di almeno

1.50

metri (cfr. fotografie allegate al rapporto di contro-osservazioni 24 agosto

2005.

dell’agente denunciante);

che,

a detta dell’agente denunciante, l’insorgente alla guida del suo motoveicolo,

dopo aver oltrepassato il semaforo che regola l’intersezione di Via __________

con Via __________ si è spostato a sinistra, è salito sul marciapiede,

percorrendone un tratto di circa 8 metri e terminando la sua corsa all’altezza

del portico davanti alla libreria __________ (cfr. rapporto di contro-osservazioni

24.

agosto 2005, pag. 1);

che

il ricorrente non contesta questa dinamica dei fatti. Per contro, egli sostiene

che il tratto di strada da lui attraversato per dirigersi verso il portico,

benché contrassegnato come marciapiede sulla planimetria prodotta dall’agente

della polizia comunale di __________, sia usualmente utilizzato anche per il

transito dei veicoli che provengono da Via __________ ed intendono imboccare Via

__________ (cfr. suo scritto dell’8 settembre 2005 all’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione, pag. 1);

che

dalla documentazione versata agli atti (fotografie e planimetria) risulta effettivamente

che i veicoli provenienti da Via __________ devono passare sul marciapiede per

accedere a Via __________. Tuttavia, dai medesimi documenti emerge in modo

chiaro come il ricorrente, per giungere nel luogo in cui ha parcheggiato il suo

motoveicolo, abbia necessariamente dovuto percorrere circa due metri su una

porzione di marciapiede che non è manifestamente adibita alla circolazione

veicolare, ma unicamente a quella pedonale;

che,

stando a quanto precede, le censure sollevate dall’insorgente non meritano

alcuna protezione;

che

la multa inflitta è manifestamente inferiore a quanto previsto dall’allegato 1

dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari, i cui importi sono vincolanti.

Tuttavia, a titolo eccezionale, tenuto conto delle particolarità del caso

concreto e della minima gravità delle infrazioni commesse, l’importo stabilito

dall’autorità di prime cure può essere confermato anche in questa sede;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 4, 43 cpv. 1 e

2, 90 cifra 1, 99 cifra 3 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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