Lexipedia

Decisione

30.2005.347

Intimazione di contravvenzione in ambito di circolazione stradale a una persona giuridica

31 ottobre 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.347

Data decisione, Autorità:

31.10.2005, PRPEN

Titolo:

Intimazione di contravvenzione in ambito di circolazione stradale a una persona giuridica

INTIMAZIONE

art. 1 LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.347

26940/408

Bellinzona

31

ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18

ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione

n° 26940/408 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della circolazione

con decisione 7 ottobre 2005 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-,

oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver

guidato il veicolo __________ senza osservare il segnale “zona pedonale”.

Considerandi

2.

Contro la predetta

pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

3.

In merito all'intimazione

della contravvenzione si rileva preliminarmente che la RI 1, come ogni altra

persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;

di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona

giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire

- nella loro qualità di organi.

4.

Di conseguenza il ricorso

deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame,

riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la

procedura.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza è

annullata la decisione n° 26940/408 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione

della circolazione.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster