30.2005.348
posteggio dove vige il divieto di parcheggio
15 maggio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2005.348
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio dove vige il divieto di parcheggio
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.348
27921/404
Bellinzona
15
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del
18 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. __________ del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 26 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione, con decisione del 14
ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il
veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”,
il 3 maggio 2005 in territorio di Muralto.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2005, propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Il ricorrente chiede
preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione di alcuni testi che
possono riferire in merito all’autorizzazione concessagli verbalmente
dall’agente denunciante a lasciare il suo veicolo alcuni minuti sull’area di
divieto al fine di rimorchiare il veicolo in panne di un cliente. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le
contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà
di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle
prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie
la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito
del giudizio, in quanto tende a dimostrare una circostanza irrilevante ai fini
di causa, la questione dell’autorizzazione potendo rimanere inevasa. Tale
circostanza, anche se comprovata, non sarebbe infatti di alcun giovamento al
ricorrente dal momento che egli stesso ammette che l’operazione di rimorchio si
è rivelata da subito inutile, l’auto in panne essendo ripartita da sola, e che in
realtà si è attardato una decina di minuti per mostrare la propria vettura a
una conoscente: fatti sui quali verte il giudizio.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
3.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il
parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale
(art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina - fino a
2.
ore - una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (n. 250.a).
4.
La Sezione della
circolazione ha multato l’insorgente, come detto, per avere “posteggiato il
veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”.
L’agente denunciante ha
asserito che “la vettura del garage __________ si trovava parcheggiata in
Viale __________, parcheggio riservato a carico e scarico tempo massimo 15
minuti, demarcato e segnalato regolarmente. Inoltre il conducente della vettura
non effettuava nessuna operazione di carico e scarico e nelle vicinanze vi
erano diversi parcheggi liberi” (cfr. “contro-osservazioni” del 26 maggio
2005, allestite prima dell’intimazione del rapporto di contravvenzione).
5.
L’insorgente, non
contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma
pretende di essere stato autorizzato a parcheggiare la propria vettura sul
divieto dall’agente denunciante medesimo al fine di eseguire un’operazione di
rimorchio, comunque equivalente, a suo dire, a un’operazione di carico scarico.
In proposito, egli precisa che: “il pomeriggio del 3 maggio scorso sono
stato chiamato d’urgenza da un cliente del mio garage rimasto in panne nei
pressi del Viale __________ a Muralto. Siccome tutti i posteggi regolati dal
tassametro erano occupati, ho chiesto ad un usciere (n.d.r.: agente della
Polizia) comunale che si trovava sul posto se mi autorizzava a lasciare qualche
minuto la vettura con le targhe di garage in uno spazio contornato da righe
gialle, destinato al carico e allo scarico (…). L’usciere in questione (…) mi
ha dato il suo consenso”. Egli soggiunge che: “non mi sono mai
allontanato dalla vettura. Dopo aver accertato, tramite il telefono cellulare, che il cliente era riuscito ad avviare il motore e
a ripartire, mi sono attardato qualche minuto per mostrare la mia vettura
all’interno e all’esterno dell’abitacolo a una signora mia conoscente che si
trovava sul posto. Nel momento di rimuovere la vettura, dieci minuti
dopo averla posteggiata, il medesimo usciere, per ragioni che mi sfuggono, mi
ha intimato un avviso di contravvenzione” (ricorso 18 ottobre 2005,
pag. 1). Il ricorrente conclude asserendo che “in effetti, non avevo
niente da scaricare né da caricare (…). Reputo comunque che un posteggio per
l’operazione di rimorchio equivalga, nella sostanza, a un posteggio per
l’operazione di carico e scarico. Nulla cambia se poi, sempre nei limiti di
tempo permessi, un’altra cliente è salita e scesa dalla vettura” (cfr.
ibidem, pag. 2).
6.
Ora, il “divieto di
parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto a far salire
o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1
ONC). A contrario, la fermata destinata soltanto a far salire o scendere i
passeggeri oppure a caricare o scaricare merci non è punibile. Inoltre, per
consolidata giurisprudenza, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di
10.
minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata
ammissibile per l'esecuzione di tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17
dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo).
Nella fattispecie, il
ricorrente ammette di aver parcheggiato volontariamente in luogo in cui è
segnalato il divieto di parcheggio, senza eseguire operazioni di carico o
scarico di merci, poiché sollecitato d’urgenza a rimorchiare il veicolo in
panne di un cliente; ciò che potrebbe, di primo acchito, costituire una
circostanza liberatoria (paragonabile a un caso di forza maggiore).
Sennonché egli specifica di
essersi attardato a mostrare la propria vettura a una conoscente, dopo essere
stato avvisato sul cellulare dal cliente che il veicolo in panne era ripartito:
a questo punto egli sapeva che l’operazione di rimorchio non era più
necessaria, per cui, non sussistendo alcun motivo per protrarre ulteriormente
la sosta, avrebbe dovuto lasciare il posto.
Attardandosi sull’area in
questione una decina di minuti unicamente per mostrare la sua vettura alla conoscente,
egli ha quindi violato il divieto di parcheggiare alla luce dei principi
giurisprudenziali testé citati.
È inoltre pacifico, come
risulta dalla descrizione dei fatti fornita dal ricorrente medesimo, che egli non
si è arrestato per far salire o scendere dalla propria vettura una passeggera,
come vorrebbe far intendere per la prima volta nel gravame. Egli ha infatti sostenuto
sin dall’inizio di essersi attardato per mostrare la vettura all’interno e
all’esterno del suo abitacolo a una conoscente che si trovava sul posto (cfr.
scritto 20 maggio 2005 alla Polizia comunale a seguito della multa
disciplinare, in cui afferma, in contraddizione con quanto asserito nelle
successive comunicazioni scritte, di aver avuto urgenza di tornare in garage e
di aver chiesto l’autorizzazione a sostare qualche minuto sul divieto allo
scopo di mostrare la sua vettura alla cliente, ciò che, a ben vedere, toglie
credibilità alla tesi dell’operazione di rimorchio. A maggior ragione se si
considera che egli, da un lato, afferma di essere stato avvisato tramite
cellulare che il veicolo era ripartito (ricorso), mentre, dall’altro lato,
asserisce di aver potuto constatare che fortunatamente l’operazione non era più
necessaria (osservazioni 28 agosto 2005 alla Sezione della circolazione): mal
si comprende per quale motivo egli sia stato avvisato per telefono se si trovava
già sul luogo della panne).
A nulla giova, infine, al
ricorrente la circostanza secondo cui il veicolo non intralciava il traffico né
arrecava disturbo (cfr. osservazioni del 9 luglio 2005 al rapporto di
contravvenzione) - circostanza invero non smentita dall’agente denunciante - in
ossequio al principio sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr. Tale principio
generale torna infatti applicabile unicamente laddove non vi è alcun tipo di
segnaletica, essendo quindi escluso nei casi, come quello di specie, in cui
vige espressamente un divieto di parcheggio.
In siffatte evenienze, questo
giudice perviene al solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l’infrazione ascrittagli, senza che occorra appurare se l’agente
denunciante abbia dato il suo consenso a sostare per eseguire l’operazione di
rimorchio - di fatto rivelatasi inutile e mai avvenuta - né se vi fossero dei
parcheggi liberi nelle immediate vicinanze, aspetto sul quale le versioni del
ricorrente e dell’agente divergono.
A ragione
la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.
40.
-, oltre agli oneri processuali, per aver lasciato il veicolo in zona dove
vige il divieto di parcheggio.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, art. 90 cifra
1 LCStr; 30 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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