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Decisione

30.2005.348

posteggio dove vige il divieto di parcheggio

15 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione, con decisione del 14

ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il

veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”,

il 3 maggio 2005 in territorio di Muralto.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 30 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2005, propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Il ricorrente chiede

preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione di alcuni testi che

possono riferire in merito all’autorizzazione concessagli verbalmente

dall’agente denunciante a lasciare il suo veicolo alcuni minuti sull’area di

divieto al fine di rimorchiare il veicolo in panne di un cliente. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le

contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà

di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,

nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non

porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle

prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di

giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie

la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito

del giudizio, in quanto tende a dimostrare una circostanza irrilevante ai fini

di causa, la questione dell’autorizzazione potendo rimanere inevasa. Tale

circostanza, anche se comprovata, non sarebbe infatti di alcun giovamento al

ricorrente dal momento che egli stesso ammette che l’operazione di rimorchio si

è rivelata da subito inutile, l’auto in panne essendo ripartita da sola, e che in

realtà si è attardato una decina di minuti per mostrare la propria vettura a

una conoscente: fatti sui quali verte il giudizio.

Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

3.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il

parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale

(art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina - fino a

2.

ore - una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (n. 250.a).

4.

La Sezione della

circolazione ha multato l’insorgente, come detto, per avere “posteggiato il

veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”.

L’agente denunciante ha

asserito che “la vettura del garage __________ si trovava parcheggiata in

Viale __________, parcheggio riservato a carico e scarico tempo massimo 15

minuti, demarcato e segnalato regolarmente. Inoltre il conducente della vettura

non effettuava nessuna operazione di carico e scarico e nelle vicinanze vi

erano diversi parcheggi liberi” (cfr. “contro-osservazioni” del 26 maggio

2005, allestite prima dell’intimazione del rapporto di contravvenzione).

5.

L’insorgente, non

contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma

pretende di essere stato autorizzato a parcheggiare la propria vettura sul

divieto dall’agente denunciante medesimo al fine di eseguire un’operazione di

rimorchio, comunque equivalente, a suo dire, a un’operazione di carico scarico.

In proposito, egli precisa che: “il pomeriggio del 3 maggio scorso sono

stato chiamato d’urgenza da un cliente del mio garage rimasto in panne nei

pressi del Viale __________ a Muralto. Siccome tutti i posteggi regolati dal

tassametro erano occupati, ho chiesto ad un usciere (n.d.r.: agente della

Polizia) comunale che si trovava sul posto se mi autorizzava a lasciare qualche

minuto la vettura con le targhe di garage in uno spazio contornato da righe

gialle, destinato al carico e allo scarico (…). L’usciere in questione (…) mi

ha dato il suo consenso”. Egli soggiunge che: “non mi sono mai

allontanato dalla vettura. Dopo aver accertato, tramite il telefono cellulare, che il cliente era riuscito ad avviare il motore e

a ripartire, mi sono attardato qualche minuto per mostrare la mia vettura

all’interno e all’esterno dell’abitacolo a una signora mia conoscente che si

trovava sul posto. Nel momento di rimuovere la vettura, dieci minuti

dopo averla posteggiata, il medesimo usciere, per ragioni che mi sfuggono, mi

ha intimato un avviso di contravvenzione” (ricorso 18 ottobre 2005,

pag. 1). Il ricorrente conclude asserendo che “in effetti, non avevo

niente da scaricare né da caricare (…). Reputo comunque che un posteggio per

l’operazione di rimorchio equivalga, nella sostanza, a un posteggio per

l’operazione di carico e scarico. Nulla cambia se poi, sempre nei limiti di

tempo permessi, un’altra cliente è salita e scesa dalla vettura” (cfr.

ibidem, pag. 2).

6.

Ora, il “divieto di

parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto a far salire

o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1

ONC). A contrario, la fermata destinata soltanto a far salire o scendere i

passeggeri oppure a caricare o scaricare merci non è punibile. Inoltre, per

consolidata giurisprudenza, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di

10.

minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata

ammissibile per l'esecuzione di tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17

dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo).

Nella fattispecie, il

ricorrente ammette di aver parcheggiato volontariamente in luogo in cui è

segnalato il divieto di parcheggio, senza eseguire operazioni di carico o

scarico di merci, poiché sollecitato d’urgenza a rimorchiare il veicolo in

panne di un cliente; ciò che potrebbe, di primo acchito, costituire una

circostanza liberatoria (paragonabile a un caso di forza maggiore).

Sennonché egli specifica di

essersi attardato a mostrare la propria vettura a una conoscente, dopo essere

stato avvisato sul cellulare dal cliente che il veicolo in panne era ripartito:

a questo punto egli sapeva che l’operazione di rimorchio non era più

necessaria, per cui, non sussistendo alcun motivo per protrarre ulteriormente

la sosta, avrebbe dovuto lasciare il posto.

Attardandosi sull’area in

questione una decina di minuti unicamente per mostrare la sua vettura alla conoscente,

egli ha quindi violato il divieto di parcheggiare alla luce dei principi

giurisprudenziali testé citati.

È inoltre pacifico, come

risulta dalla descrizione dei fatti fornita dal ricorrente medesimo, che egli non

si è arrestato per far salire o scendere dalla propria vettura una passeggera,

come vorrebbe far intendere per la prima volta nel gravame. Egli ha infatti sostenuto

sin dall’inizio di essersi attardato per mostrare la vettura all’interno e

all’esterno del suo abitacolo a una conoscente che si trovava sul posto (cfr.

scritto 20 maggio 2005 alla Polizia comunale a seguito della multa

disciplinare, in cui afferma, in contraddizione con quanto asserito nelle

successive comunicazioni scritte, di aver avuto urgenza di tornare in garage e

di aver chiesto l’autorizzazione a sostare qualche minuto sul divieto allo

scopo di mostrare la sua vettura alla cliente, ciò che, a ben vedere, toglie

credibilità alla tesi dell’operazione di rimorchio. A maggior ragione se si

considera che egli, da un lato, afferma di essere stato avvisato tramite

cellulare che il veicolo era ripartito (ricorso), mentre, dall’altro lato,

asserisce di aver potuto constatare che fortunatamente l’operazione non era più

necessaria (osservazioni 28 agosto 2005 alla Sezione della circolazione): mal

si comprende per quale motivo egli sia stato avvisato per telefono se si trovava

già sul luogo della panne).

A nulla giova, infine, al

ricorrente la circostanza secondo cui il veicolo non intralciava il traffico né

arrecava disturbo (cfr. osservazioni del 9 luglio 2005 al rapporto di

contravvenzione) - circostanza invero non smentita dall’agente denunciante - in

ossequio al principio sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr. Tale principio

generale torna infatti applicabile unicamente laddove non vi è alcun tipo di

segnaletica, essendo quindi escluso nei casi, come quello di specie, in cui

vige espressamente un divieto di parcheggio.

In siffatte evenienze, questo

giudice perviene al solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente

commesso l’infrazione ascrittagli, senza che occorra appurare se l’agente

denunciante abbia dato il suo consenso a sostare per eseguire l’operazione di

rimorchio - di fatto rivelatasi inutile e mai avvenuta - né se vi fossero dei

parcheggi liberi nelle immediate vicinanze, aspetto sul quale le versioni del

ricorrente e dell’agente divergono.

A ragione

la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr.

40.

-, oltre agli oneri processuali, per aver lasciato il veicolo in zona dove

vige il divieto di parcheggio.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, art. 90 cifra

1 LCStr; 30 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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