30.2005.35
manovra di svolta a destra con conseguente collisione con veicolo che superava a destra
21 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2005.35
Data decisione, Autorità:
21.04.2006, PRPEN
Titolo:
manovra di svolta a destra con conseguente collisione con veicolo che superava a destra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 13 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2005.35
1869/406
MM
Bellinzona
21 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1°
febbraio 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
n. __________ del 21 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni di data 14
febbraio 2005 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 21 gennaio
2005 (emanata in virtù del rapporto di constatazione di incidente della
circolazione del 09.12.2004 della Polizia Cantonale, posto di Lugano), la Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr.
70.-, per essersi egli in data 13 novembre 2004 in territorio di Paradiso, alla
guida dell’autofurgone TI __________, spostato verso sinistra per meglio
accedere a una strada laterale situata alla sua destra, voltando in seguito
nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per
tale manovra e collidendo di conseguenza con un veicolo che lo stava superando
sulla destra.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, come pure
dell’art. 13 cpv. 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con tempestivo ricorso del 1° febbraio
2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura
contravvenzionale e penale.
C. Con osservazioni del 14
febbraio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo Giudice,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole
cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in
preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a destra
deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr),
ritenuto però che il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi
verso il lato opposto a cagione delle dimensioni del proprio veicolo o delle
condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (art.
13.
cpv. 5 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
Nella concreta
fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e
contrastanti.
Il ricorrente sostiene di avere
tempestivamente esposto l’indicatore di direzione destro e di essersi
pedissequamente spostato sul margine sinistro della propria corsia direzionale
di Via alla __________ per potere operare correttamente la manovra di svolta
sulla destra (via __________) stante le importanti dimensioni del proprio
autofurgone, quanto precede in ossequio all’art. 13 cpv. 5 ONC, sottolineando
sostanzialmente, quo all’incidente verificatosi, la colpa preponderante del
conducente dell’autofurgone in sorpasso. Quest’ultimo ha dal canto suo dichiarato
nel proprio verbale di interrogatorio del 13.11.2004 di fronte alle forze
inquirenti che il ricorrente non aveva inserito indicatore direzionale veruno,
essendosi questi completamente spostato sul margine sinistro della sua corsia di
marcia e facendo dunque manifestamente intendere, a detta del __________, la
sua intenzione di procedere a una manovra di svolta a sinistra, per immettersi
segnatamente su via __________.
4.
Sia come sia, alla luce
di quanto precede e indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente
abbia esposto l’indicatore direzionale destro - che può e deve restare
irrisolta, non emergendo indizi preponderanti in un senso o nell’altro - appare
comunque indubbio, a mente dello scrivente giudice, che il conducente dell’autofurgone
retrostante, __________, avrebbe dovuto assumere in ogni caso particolare
prudenza, segnatamente evitando di superare sulla destra l’autofurgone del
ricorrente in prossimità di un’intersezione (fonte, quest’ultima, già di per sé
di potenziale pericolo) e ritenuto poi che il __________ medesimo aveva avuto
modo di osservare da tempo il veicolo del ricorrente circolare normalmente
sulla sua corsia direzionale, ancorché spostato sulla sinistra di quest’ultima,
senza, a sua detta, alcun indicatore di direzione inserito, ciò che non poteva
allora fare insorgere in lui l’intimo e incontrovertibile convincimento in
punto alle intenzioni del ricorrente di svoltare a destra, poiché in realtà non
sussisteva, a quelle specifiche condizioni, una chiara (e corretta) manovra di preselezione
da parte del ricorrente in quel senso. A queste particolari condizioni, si
imponeva dunque al conducente dell’autofurgone retrostante un comportamento di
guida più attento e decisamente meno negligente, la sua manovra di sorpasso (e
il conseguente impatto) ben potendo essere prudentemente evitata. Su questo
punto va senz’altro dato ragione al ricorrente.
5.
Ma, c’è un ma. Ricordando
infatti espressamente che in campo penale l’eventuale negligenza
dell’automobilista basta a farlo ritenere colpevole e che non risulta
determinante in quest’ottica il fatto che vi sia una responsabilità
concomitante - imputabile, come in casu, al __________ - non essendo
ammessa la compensazione delle colpe, non deve passare inosservata la
dichiarazione del ricorrente medesimo, resa di fronte alle forze inquirenti (cfr.
verbale interrogatorio 13.11.2004) e del resto
mai ritrattata, secondo cui:
“Prima di iniziare la
manovra di svolta, non osservavo nello specchietto retrovisore destro se
sopraggiungessero altri veicoli da destra. Mentre iniziavo la manovra di
svolta, entravo in collisione con l’autofurgone tra la sua fiancata sinistra e
la mia fiancata destra. […] Ho guardato (n.d.r.: nello specchietto laterale
destro) solo nell’attimo che iniziavo la manovra di svolta”
Trattandosi di una manovra
insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva
essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a
destra, il ricorrente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungevano
dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi e attendere che gli stessi fossero
passati. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente
che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un
altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a
destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà
con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).
Le dichiarazioni rese dal
ricorrente attestano inequivocabilmente come lo stesso non abbia
sostanzialmente notato alcunché prima dell’improvviso impatto con l’altro
furgone, non essendosi egli mai avveduto della presenza di tale autofurgone per
non avere egli visionato, per il tramite dell’apposito specchietto retrovisore
destro, la situazione presente al momento dell’inizio della sua manovra di
svolta a destra su Via __________, segnatamente il sorpasso in essere operato dal
conducente __________. Pur considerando pertanto il comportamento scorretto del
conducente dell’autofurgone in fase di sorpasso ingiustificato (!) sulla destra,
non vi è chi non veda comunque come il ricorrente, al momento della sua manovra
di svolta, abbia effettivamente violato l’obbligo impostogli di cui all’art. 34
cpv. 3 LCStr, segnatamente quello di badare ai veicoli che sopraggiungevano da
tergo, ciò che gli avrebbe del resto molto verosimilmente permesso di evitare
il sinistro con una manovra più appropriata.
In simili circostanze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento che
l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione
della circolazione e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile
all’altro conducente.
6.
Giusta
l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è
punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il
Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i
medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e
48.
CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso e in particolare della pericolosità della manovra in
questione, come pure della corresponsabilità del conducente dell’altro furgone
in sorpasso, ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al
ricorrente, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi della legge.
Per il che, il
ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio
generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art.
15.
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, richiamati gli art. 34 cpv. 3, 36
cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 5 ONC; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
RI 1__________
Sezione della circolazione, Camorino
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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