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Decisione

30.2005.35

manovra di svolta a destra con conseguente collisione con veicolo che superava a destra

21 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 21 gennaio

2005 (emanata in virtù del rapporto di constatazione di incidente della

circolazione del 09.12.2004 della Polizia Cantonale, posto di Lugano), la Sezione

della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr.

70.-, per essersi egli in data 13 novembre 2004 in territorio di Paradiso, alla

guida dell’autofurgone TI __________, spostato verso sinistra per meglio

accedere a una strada laterale situata alla sua destra, voltando in seguito

nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per

tale manovra e collidendo di conseguenza con un veicolo che lo stava superando

sulla destra.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, come pure

dell’art. 13 cpv. 5 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con tempestivo ricorso del 1° febbraio

2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura

contravvenzionale e penale.

C. Con osservazioni del 14

febbraio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della

decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo Giudice,

la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole

cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in

preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a destra

deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr),

ritenuto però che il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi

verso il lato opposto a cagione delle dimensioni del proprio veicolo o delle

condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (art.

13.

cpv. 5 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Nella concreta

fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e

contrastanti.

Il ricorrente sostiene di avere

tempestivamente esposto l’indicatore di direzione destro e di essersi

pedissequamente spostato sul margine sinistro della propria corsia direzionale

di Via alla __________ per potere operare correttamente la manovra di svolta

sulla destra (via __________) stante le importanti dimensioni del proprio

autofurgone, quanto precede in ossequio all’art. 13 cpv. 5 ONC, sottolineando

sostanzialmente, quo all’incidente verificatosi, la colpa preponderante del

conducente dell’autofurgone in sorpasso. Quest’ultimo ha dal canto suo dichiarato

nel proprio verbale di interrogatorio del 13.11.2004 di fronte alle forze

inquirenti che il ricorrente non aveva inserito indicatore direzionale veruno,

essendosi questi completamente spostato sul margine sinistro della sua corsia di

marcia e facendo dunque manifestamente intendere, a detta del __________, la

sua intenzione di procedere a una manovra di svolta a sinistra, per immettersi

segnatamente su via __________.

4.

Sia come sia, alla luce

di quanto precede e indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente

abbia esposto l’indicatore direzionale destro - che può e deve restare

irrisolta, non emergendo indizi preponderanti in un senso o nell’altro - appare

comunque indubbio, a mente dello scrivente giudice, che il conducente dell’autofurgone

retrostante, __________, avrebbe dovuto assumere in ogni caso particolare

prudenza, segnatamente evitando di superare sulla destra l’autofurgone del

ricorrente in prossimità di un’intersezione (fonte, quest’ultima, già di per sé

di potenziale pericolo) e ritenuto poi che il __________ medesimo aveva avuto

modo di osservare da tempo il veicolo del ricorrente circolare normalmente

sulla sua corsia direzionale, ancorché spostato sulla sinistra di quest’ultima,

senza, a sua detta, alcun indicatore di direzione inserito, ciò che non poteva

allora fare insorgere in lui l’intimo e incontrovertibile convincimento in

punto alle intenzioni del ricorrente di svoltare a destra, poiché in realtà non

sussisteva, a quelle specifiche condizioni, una chiara (e corretta) manovra di preselezione

da parte del ricorrente in quel senso. A queste particolari condizioni, si

imponeva dunque al conducente dell’autofurgone retrostante un comportamento di

guida più attento e decisamente meno negligente, la sua manovra di sorpasso (e

il conseguente impatto) ben potendo essere prudentemente evitata. Su questo

punto va senz’altro dato ragione al ricorrente.

5.

Ma, c’è un ma. Ricordando

infatti espressamente che in campo penale l’eventuale negligenza

dell’automobilista basta a farlo ritenere colpevole e che non risulta

determinante in quest’ottica il fatto che vi sia una responsabilità

concomitante - imputabile, come in casu, al __________ - non essendo

ammessa la compensazione delle colpe, non deve passare inosservata la

dichiarazione del ricorrente medesimo, resa di fronte alle forze inquirenti (cfr.

verbale interrogatorio 13.11.2004) e del resto

mai ritrattata, secondo cui:

“Prima di iniziare la

manovra di svolta, non osservavo nello specchietto retrovisore destro se

sopraggiungessero altri veicoli da destra. Mentre iniziavo la manovra di

svolta, entravo in collisione con l’autofurgone tra la sua fiancata sinistra e

la mia fiancata destra. […] Ho guardato (n.d.r.: nello specchietto laterale

destro) solo nell’attimo che iniziavo la manovra di svolta”

Trattandosi di una manovra

insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva

essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a

destra, il ricorrente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungevano

dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi e attendere che gli stessi fossero

passati. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente

che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un

altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a

destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà

con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

Le dichiarazioni rese dal

ricorrente attestano inequivocabilmente come lo stesso non abbia

sostanzialmente notato alcunché prima dell’improvviso impatto con l’altro

furgone, non essendosi egli mai avveduto della presenza di tale autofurgone per

non avere egli visionato, per il tramite dell’apposito specchietto retrovisore

destro, la situazione presente al momento dell’inizio della sua manovra di

svolta a destra su Via __________, segnatamente il sorpasso in essere operato dal

conducente __________. Pur considerando pertanto il comportamento scorretto del

conducente dell’autofurgone in fase di sorpasso ingiustificato (!) sulla destra,

non vi è chi non veda comunque come il ricorrente, al momento della sua manovra

di svolta, abbia effettivamente violato l’obbligo impostogli di cui all’art. 34

cpv. 3 LCStr, segnatamente quello di badare ai veicoli che sopraggiungevano da

tergo, ciò che gli avrebbe del resto molto verosimilmente permesso di evitare

il sinistro con una manovra più appropriata.

In simili circostanze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento che

l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione

della circolazione e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile

all’altro conducente.

6.

Giusta

l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è

punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il

Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i

medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e

48.

CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenuto conto di tutte le

circostanze del caso e in particolare della pericolosità della manovra in

questione, come pure della corresponsabilità del conducente dell’altro furgone

in sorpasso, ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al

ricorrente, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi della legge.

Per il che, il

ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio

generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art.

15.

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, richiamati gli art. 34 cpv. 3, 36

cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 5 ONC; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

RI 1__________

Sezione della circolazione, Camorino

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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