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Decisione

30.2005.350

Posteggio fuori dalle aree delimitanti un parcheggio e davanti ad accesso altrui impedendo l'uscita di torpedoni da un parcheggio privato

6 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 30

settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.--e alle spese di fr. 10.--, per aver posteggiato la

vettura __________ fuori dalle linee delimitanti un parcheggio e davanti ad

accesso altrui impedendo l’uscita di torpedoni da un parcheggio privato.

Fatti accertati il 29 luglio

2005 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2,

19 cpv. 2 ONC; 79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare che la

sua vettura non era parcheggiata in divieto di sosta poiché non vi era alcuna

segnaletica al riguardo e che non era indicata l’uscita dei torpedoni.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

I posti di parcheggio

sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu

o gialle, continue. I posti nelle “zone blu” sono delimitati da linee blu. I

posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee

gialle.

Dove esistono posti di

parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di

queste aree. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle

categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati; per la

segnaletica è applicabile l’art. 48 cpv. 11 OSStr (art. 79 cpv. 1 vOSStr, in

vigore prima del 1° marzo 2006).

3.

La vettura del

ricorrente non era parcheggiata nelle aree di posteggio delimitate sul campo

stradale di via __________ a Lugano, né tanto meno questi asserisce il

contrario nel proprio gravame; del resto non poteva essere altrimenti alla luce

delle inequivocabili fotografie, di cui si dirà ancora in seguito, prodotte

dall’insorgente medesimo (cfr. allegato alla lettera 9 settembre 2005

indirizzata alla Sezione della circolazione) e dalle quali si evincono due

posteggi (dove stazionano - al momento dello scatto - una vettura rossa e una

gialla) alcuni metri più avanti, oltre che posteggi laterali, a lisca di pesce

e poi ancora laterali lungo tutta la via fino all’edificio principale dell’__________

che si staglia sullo sfondo.

Nelle zone in cui sono marcati

sulla carreggiata dei parcheggi, i veicoli possono essere posteggiati

unicamente in dette aree ai sensi dell’art. 79 cpv.1 vOSStr; pertanto, ritenuto

che nella città di Lugano e in particolare nella zona di via __________

esistono delle apposite superfici di posteggio, non v’è dubbio alcuno che RI 1

ha commesso l’infrazione rimproveratagli.

Il fatto che non vi fosse

alcun cartello di divieto di sosta nel luogo in cui il ricorrente ha

posteggiato la sua vettura il 29 luglio 2005 non significa che egli era

autorizzato a farlo e di conseguenza nulla muta al riguardo.

4.

In relazione all’impedimento

dell’uscita di torpedoni da un parcheggio privato, dalle fotografie si scorge

l’entrata veicolare dell’Albergo__________, che - cosa nota a questo giudice -

si trova in basso a sinistra sulle fotografie n° 3 e 4, dove ci sono le frecce

bianche sul campo stradale a cavallo della zona d’ombra; i torpedoni per

entrare (a retromarcia) e per uscire, ritenuto come la larghezza della stradina

privata che dà accesso al parcheggio è molto stretta e per giunta perpendicolare

a via __________, necessitano di tutta la larghezza del campo stradale per

effettuare la manovra.

Di conseguenza - per poter

ostruire l’uscita dei pullmann - la vettura del ricorrente non si trovava

esattamente nel punto in cui appare sulle fotografie, bensì sicuramente alcuni

metri più indietro.

Tale conclusione trova riscontro

oggettivo nella dichiarazione dell’agente denunciante, secondo cui la vettura

dell’insorgente si trovava a circa 10 metri dai regolari posteggi (cfr.

rapporto di contro-osservazioni della polizia comunale di Lugano del 27 agosto

2005) e non a circa quattro/cinque metri come appare sulle fotografie n° 2 e 3.

Al riguardo la costatazione

espressa è inoltre avvalorata dal fatto che al momento dell’infrazione, avvenuta

il 29 luglio 2005, sicuramente non era esposto il cartello “inizio scuole”, che

invece era presente nei primi giorni di settembre quando RI 1 ha scattato le

fotografie (cfr. data sul retro delle stesse).

La citata posizione del veicolo

ostacolava quindi l’accesso dei torpedoni al parcheggio dell’Albergo __________,

fatto che ha comportato, nell’impossibilità di rintracciare il proprietario

della vettura, la rimozione forzata ad opera della polizia.

5.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e

contenuta nei limiti concessi dalla legge; essa va distinta dall’importo di fr.

170.

-, che si riferisce unicamente ai costi di rimozione del veicolo e che non

ha nulla a che vedere con la presente procedura contravvenzionale.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 ONC; 79 cpv. 1 OSStr, 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza è confermata

la decisione n° 26090/410 del 30 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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