30.2005.350
Posteggio fuori dalle aree delimitanti un parcheggio e davanti ad accesso altrui impedendo l'uscita di torpedoni da un parcheggio privato
6 luglio 2006Italiano6 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.350
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, PRPEN
Titolo:
Posteggio fuori dalle aree delimitanti un parcheggio e davanti ad accesso altrui impedendo l'uscita di torpedoni da un parcheggio privato
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 2 ONCS
art. 19 cpv. 2 ONCS
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.350
26090/410
Bellinzona
6
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
segretario Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 15 ottobre 2005 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
n° 26090/410 del 30 settembre 2005 emessa d Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 2 novembre 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 30
settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.--e alle spese di fr. 10.--, per aver posteggiato la
vettura __________ fuori dalle linee delimitanti un parcheggio e davanti ad
accesso altrui impedendo l’uscita di torpedoni da un parcheggio privato.
Fatti accertati il 29 luglio
2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2,
19 cpv. 2 ONC; 79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che la
sua vettura non era parcheggiata in divieto di sosta poiché non vi era alcuna
segnaletica al riguardo e che non era indicata l’uscita dei torpedoni.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
I posti di parcheggio
sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu
o gialle, continue. I posti nelle “zone blu” sono delimitati da linee blu. I
posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee
gialle.
Dove esistono posti di
parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di
queste aree. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle
categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati; per la
segnaletica è applicabile l’art. 48 cpv. 11 OSStr (art. 79 cpv. 1 vOSStr, in
vigore prima del 1° marzo 2006).
3.
La vettura del
ricorrente non era parcheggiata nelle aree di posteggio delimitate sul campo
stradale di via __________ a Lugano, né tanto meno questi asserisce il
contrario nel proprio gravame; del resto non poteva essere altrimenti alla luce
delle inequivocabili fotografie, di cui si dirà ancora in seguito, prodotte
dall’insorgente medesimo (cfr. allegato alla lettera 9 settembre 2005
indirizzata alla Sezione della circolazione) e dalle quali si evincono due
posteggi (dove stazionano - al momento dello scatto - una vettura rossa e una
gialla) alcuni metri più avanti, oltre che posteggi laterali, a lisca di pesce
e poi ancora laterali lungo tutta la via fino all’edificio principale dell’__________
che si staglia sullo sfondo.
Nelle zone in cui sono marcati
sulla carreggiata dei parcheggi, i veicoli possono essere posteggiati
unicamente in dette aree ai sensi dell’art. 79 cpv.1 vOSStr; pertanto, ritenuto
che nella città di Lugano e in particolare nella zona di via __________
esistono delle apposite superfici di posteggio, non v’è dubbio alcuno che RI 1
ha commesso l’infrazione rimproveratagli.
Il fatto che non vi fosse
alcun cartello di divieto di sosta nel luogo in cui il ricorrente ha
posteggiato la sua vettura il 29 luglio 2005 non significa che egli era
autorizzato a farlo e di conseguenza nulla muta al riguardo.
4.
In relazione all’impedimento
dell’uscita di torpedoni da un parcheggio privato, dalle fotografie si scorge
l’entrata veicolare dell’Albergo__________, che - cosa nota a questo giudice -
si trova in basso a sinistra sulle fotografie n° 3 e 4, dove ci sono le frecce
bianche sul campo stradale a cavallo della zona d’ombra; i torpedoni per
entrare (a retromarcia) e per uscire, ritenuto come la larghezza della stradina
privata che dà accesso al parcheggio è molto stretta e per giunta perpendicolare
a via __________, necessitano di tutta la larghezza del campo stradale per
effettuare la manovra.
Di conseguenza - per poter
ostruire l’uscita dei pullmann - la vettura del ricorrente non si trovava
esattamente nel punto in cui appare sulle fotografie, bensì sicuramente alcuni
metri più indietro.
Tale conclusione trova riscontro
oggettivo nella dichiarazione dell’agente denunciante, secondo cui la vettura
dell’insorgente si trovava a circa 10 metri dai regolari posteggi (cfr.
rapporto di contro-osservazioni della polizia comunale di Lugano del 27 agosto
2005) e non a circa quattro/cinque metri come appare sulle fotografie n° 2 e 3.
Al riguardo la costatazione
espressa è inoltre avvalorata dal fatto che al momento dell’infrazione, avvenuta
il 29 luglio 2005, sicuramente non era esposto il cartello “inizio scuole”, che
invece era presente nei primi giorni di settembre quando RI 1 ha scattato le
fotografie (cfr. data sul retro delle stesse).
La citata posizione del veicolo
ostacolava quindi l’accesso dei torpedoni al parcheggio dell’Albergo __________,
fatto che ha comportato, nell’impossibilità di rintracciare il proprietario
della vettura, la rimozione forzata ad opera della polizia.
5.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge; essa va distinta dall’importo di fr.
170.
-, che si riferisce unicamente ai costi di rimozione del veicolo e che non
ha nulla a che vedere con la presente procedura contravvenzionale.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 ONC; 79 cpv. 1 OSStr, 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza è confermata
la decisione n° 26090/410 del 30 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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