30.2005.353
posteggio abusivo su fondo privato debitamente segnalato
6 aprile 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.353
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio abusivo su fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2005.353
27344/406
Bellinzona
6
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 21 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 27344/406 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 28 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 14
ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 30.–, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace.”
Fatti accertati l’8 settembre
2005 in territorio di Mendrisio.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (art.
375.
bis cpv. 2 CPC).
In
caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo
rappresentante, entro il temine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore al
dipartimento di polizia (art. 375 ter cpv. 2 CPC).
3.
La
Sezione della circolazione ha sanzionato l’interessata, in applicazione delle
predette disposizioni, per avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di
posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato
con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”
4.
L’insorgente
non nega di per sé la fattispecie appena evocata, ma giustifica il proprio
agire con le seguenti considerazioni:
“1.
Il denunciante non ha mai dato seguito alle mie richieste, supportate da
regolari certificati medici, di poter usufruire di un posteggio nelle immediate
vicinanze dello stabile ‘__________’ a Mendrisio.
2.
Il fatto che per oltre un anno dalla prima richiesta non abbia sollevato
nessuna obiezione, nonostante posteggiassi nelle immediate vicinanze dello
stabile, mi ha indotta a pensare che la stessa fosse stata accolta; convinzione
del resto rafforzata anche dal fatto che un primo procedimento
contravvenzionale, avviato il 10 aprile 2005, sia stato abbandonato su proposta
avanzata dal denunciante stesso.
3.
In data 5 settembre 2005 la ‘Sezione della circolazione’ mi ha comunicato che
la mia richiesta intesa all’ottenimento del permesso speciale di parcheggio era
stata accolta, riconoscendo di fatto il mio problema fisico.
4.
Sulla lettera citata al punto 3. veniva anche menzionato l’obbligo di
sottopormi ad una verifica della mia idoneità alla guida, nonché il fatto che
il permesso speciale mi sarebbe stato trasmesso dopo tale verifica, peraltro
fissatami dopo oltre venti giorni; ma non vi era nessun accenno al fatto che la
decisione notificatami era subordinata, oppure che veniva sospesa, fino a tale
controllo” (cfr. ricorso del 21 ottobre
2005, pag. 1).
Le
doglianze ricorsuali non possono tuttavia trovare accoglimento.
Anzitutto
si rileva che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, con il ritiro
della denuncia del 10 aprile 2005 il querelante non ha autorizzato la stessa a posteggiare
sull’area in questione. In effetti, ancora il 5 agosto 2005 la ricorrente
ribadiva al proprietario del parcheggio che il suo problema fisico persisteva e
restava in attesa di “un cortese cenno in merito”: se i patti fossero stati
chiari e il denunciante avesse effettivamente concesso alla ricorrente -
eventualmente per atti concludenti - un’autorizzazione a posteggiare, la stessa
non avrebbe avuto alcun motivo di restare in attesa di un suo riscontro.
A
comprova del fatto che non vi era alcuna autorizzazione, il 24 agosto 2005, in
risposta allo scritto del 5 agosto 2005, il denunciante invitava l’interessata
a inoltrare una richiesta alle autorità competenti al fine di ottenere un
permesso speciale di parcheggio per disabili, precisando che: “in tal modo
potrà occupare tali spazi”.
Aggiungasi
che dal fascicolo processuale non emerge alcun elemento a sostegno di eventuali
precedenti richieste della ricorrente, rispettivamente di assicurazioni a posteggiare
da parte del denunciante o del custode del centro commerciale, che peraltro non
è nemmeno proprietario del parcheggio.
Ad
ogni buon conto, come ammesso dalla ricorrente nelle osservazioni del 15
settembre 2005 alla Sezione della circolazione, essa era a conoscenza del
divieto per i collaboratori del “__________” di parcheggiare sulle aree
riservate ai clienti del centro commerciale, motivo per cui nelle successive
osservazioni del 21 settembre 2005 essa sottolineava di essersi “immediatamente
attivata al fine di regolarizzare la situazione”.
5.
Per
quanto attiene allo scritto del 5 settembre 2005 della Sezione della
circolazione in accoglimento dell’istanza della ricorrente intesa a ottenere il
permesso speciale di parcheggio per invalidi, l’autorità di primo grado ha
espressamente indicato che tale autorizzazione sarebbe stata trasmessa all’interessata
solo dopo la verifica della sua idoneità alla guida, nonché della funzionalità
del suo veicolo. A tale fine, l’insorgente aveva quindi l’obbligo di sottoporsi
a un controllo da parte del perito specialista della Sezione della circolazione
indicato nella comunicazione. Questa esigenza era ben nota alla ricorrente che
non ha mancato di biasimare la lentezza dell’iter (cfr. ricorso punto 4). La
stessa era quindi consapevole sia di dover attendere tre settimane per
sottoporsi all’esame predisposto, sia di dover superare lo stesso, prima di
poter ottenere il permesso speciale. Caso contrario non avrebbe beneficiato di
alcuna autorizzazione, ciò che la ricorrente - che si esprime in un corretto
italiano - poteva e doveva comprendere.
Solo
dopo aver ottenuto il documento necessario, che deve essere esposto nel
veicolo, l’insorgente avrebbe potuto posteggiare quest’ultimo negli appositi
stalli previsti per gli invalidi, come indicatole dall’amministrazione
dell’immobile con lettera 24 agosto 2005.
Invano
la ricorrente tenta di rimettere in questione la chiarezza della comunicazione
ricevuta: nel dubbio avrebbe dovuto farsi parte diligente e telefonare presso
l’autorità per sincerarsi della portata dello scritto. Non avendolo fatto, essa
deve rispondere della sua leggerezza per aver parcheggiato nonostante non
disponesse di alcun permesso speciale.
Per giunta, l’autorità di primo grado si è limitata a infliggere una
multa di fr. 30.–, contenendo pertanto l’importo della stessa e rinunciando a
prelevare gli usuali oneri della sua decisione, alla luce delle argomentazioni avanzate
dalla ricorrente.
Il
ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito
dalle spese dell’odierno giudizio. La natura particolare dell’impugnativa
giustifica nondimeno di soprassedere – in via del tutto eccezionale – al
prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non
si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a
carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster