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Decisione

30.2005.353

posteggio abusivo su fondo privato debitamente segnalato

6 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 14

ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 30.–, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace.”

Fatti accertati l’8 settembre

2005 in territorio di Mendrisio.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’avente diritto che

intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al

giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

Il

giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la

turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che

enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di

veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (art.

375.

bis cpv. 2 CPC).

In

caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo

rappresentante, entro il temine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del

fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore al

dipartimento di polizia (art. 375 ter cpv. 2 CPC).

3.

La

Sezione della circolazione ha sanzionato l’interessata, in applicazione delle

predette disposizioni, per avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di

posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato

con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”

4.

L’insorgente

non nega di per sé la fattispecie appena evocata, ma giustifica il proprio

agire con le seguenti considerazioni:

“1.

Il denunciante non ha mai dato seguito alle mie richieste, supportate da

regolari certificati medici, di poter usufruire di un posteggio nelle immediate

vicinanze dello stabile ‘__________’ a Mendrisio.

2.

Il fatto che per oltre un anno dalla prima richiesta non abbia sollevato

nessuna obiezione, nonostante posteggiassi nelle immediate vicinanze dello

stabile, mi ha indotta a pensare che la stessa fosse stata accolta; convinzione

del resto rafforzata anche dal fatto che un primo procedimento

contravvenzionale, avviato il 10 aprile 2005, sia stato abbandonato su proposta

avanzata dal denunciante stesso.

3.

In data 5 settembre 2005 la ‘Sezione della circolazione’ mi ha comunicato che

la mia richiesta intesa all’ottenimento del permesso speciale di parcheggio era

stata accolta, riconoscendo di fatto il mio problema fisico.

4.

Sulla lettera citata al punto 3. veniva anche menzionato l’obbligo di

sottopormi ad una verifica della mia idoneità alla guida, nonché il fatto che

il permesso speciale mi sarebbe stato trasmesso dopo tale verifica, peraltro

fissatami dopo oltre venti giorni; ma non vi era nessun accenno al fatto che la

decisione notificatami era subordinata, oppure che veniva sospesa, fino a tale

controllo” (cfr. ricorso del 21 ottobre

2005, pag. 1).

Le

doglianze ricorsuali non possono tuttavia trovare accoglimento.

Anzitutto

si rileva che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, con il ritiro

della denuncia del 10 aprile 2005 il querelante non ha autorizzato la stessa a posteggiare

sull’area in questione. In effetti, ancora il 5 agosto 2005 la ricorrente

ribadiva al proprietario del parcheggio che il suo problema fisico persisteva e

restava in attesa di “un cortese cenno in merito”: se i patti fossero stati

chiari e il denunciante avesse effettivamente concesso alla ricorrente -

eventualmente per atti concludenti - un’autorizzazione a posteggiare, la stessa

non avrebbe avuto alcun motivo di restare in attesa di un suo riscontro.

A

comprova del fatto che non vi era alcuna autorizzazione, il 24 agosto 2005, in

risposta allo scritto del 5 agosto 2005, il denunciante invitava l’interessata

a inoltrare una richiesta alle autorità competenti al fine di ottenere un

permesso speciale di parcheggio per disabili, precisando che: “in tal modo

potrà occupare tali spazi”.

Aggiungasi

che dal fascicolo processuale non emerge alcun elemento a sostegno di eventuali

precedenti richieste della ricorrente, rispettivamente di assicurazioni a posteggiare

da parte del denunciante o del custode del centro commerciale, che peraltro non

è nemmeno proprietario del parcheggio.

Ad

ogni buon conto, come ammesso dalla ricorrente nelle osservazioni del 15

settembre 2005 alla Sezione della circolazione, essa era a conoscenza del

divieto per i collaboratori del “__________” di parcheggiare sulle aree

riservate ai clienti del centro commerciale, motivo per cui nelle successive

osservazioni del 21 settembre 2005 essa sottolineava di essersi “immediatamente

attivata al fine di regolarizzare la situazione”.

5.

Per

quanto attiene allo scritto del 5 settembre 2005 della Sezione della

circolazione in accoglimento dell’istanza della ricorrente intesa a ottenere il

permesso speciale di parcheggio per invalidi, l’autorità di primo grado ha

espressamente indicato che tale autorizzazione sarebbe stata trasmessa all’interessata

solo dopo la verifica della sua idoneità alla guida, nonché della funzionalità

del suo veicolo. A tale fine, l’insorgente aveva quindi l’obbligo di sottoporsi

a un controllo da parte del perito specialista della Sezione della circolazione

indicato nella comunicazione. Questa esigenza era ben nota alla ricorrente che

non ha mancato di biasimare la lentezza dell’iter (cfr. ricorso punto 4). La

stessa era quindi consapevole sia di dover attendere tre settimane per

sottoporsi all’esame predisposto, sia di dover superare lo stesso, prima di

poter ottenere il permesso speciale. Caso contrario non avrebbe beneficiato di

alcuna autorizzazione, ciò che la ricorrente - che si esprime in un corretto

italiano - poteva e doveva comprendere.

Solo

dopo aver ottenuto il documento necessario, che deve essere esposto nel

veicolo, l’insorgente avrebbe potuto posteggiare quest’ultimo negli appositi

stalli previsti per gli invalidi, come indicatole dall’amministrazione

dell’immobile con lettera 24 agosto 2005.

Invano

la ricorrente tenta di rimettere in questione la chiarezza della comunicazione

ricevuta: nel dubbio avrebbe dovuto farsi parte diligente e telefonare presso

l’autorità per sincerarsi della portata dello scritto. Non avendolo fatto, essa

deve rispondere della sua leggerezza per aver parcheggiato nonostante non

disponesse di alcun permesso speciale.

Per giunta, l’autorità di primo grado si è limitata a infliggere una

multa di fr. 30.–, contenendo pertanto l’importo della stessa e rinunciando a

prelevare gli usuali oneri della sua decisione, alla luce delle argomentazioni avanzate

dalla ricorrente.

Il

ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito

dalle spese dell’odierno giudizio. La natura particolare dell’impugnativa

giustifica nondimeno di soprassedere – in via del tutto eccezionale – al

prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non

si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a

carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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