Lexipedia

Decisione

30.2005.354

mancata osservazione del segnale "divieto di svoltare a sinistra"

20 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 7

ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre alla tassa di

giustizia fr. 20.– e alle spese fr. 10.–, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto di svoltare a

sinistra’.”

Fatti accertati l’11 giugno

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine. Per quanto attiene al sopralluogo richiesto dal

ricorrente, si rileva che non è necessario disporre dello stesso, in quanto detta

prova non appare suscettibile d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di

causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice

di formare il proprio convincimento. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso

nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Il segnale «Divieto

di svoltare a sinistra» (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel

punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

disposizioni – di avere, alla guida del proprio veicolo, omesso di osservare il

segnale “divieto di svoltare a sinistra”.

4.

Dal canto suo, il ricorrente,

che non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prima istanza,

eccepisce che “il cartello di divieto di svolta a sinistra posto in

prossimità dell’accesso dei posteggi del supermercato __________ non è chiaro.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 OSStr, il segnale di divieto di svolta a sinistra

(2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato.

Non essendoci alcuna strada, si deve presumere che il cartello vieti la svolta

a sinistra solo a chi intende accedere ai posteggi della __________, quindi

immediatamente dopo il cartello. Questa tesi è sostenuta anche dal fatto che

questo divieto non viene applicato per l’accesso alla rampa dei fornitori __________.

Sull’asfalto all’entrata dei posteggi vi è tuttavia disegnato una freccia a

forma di curva che induce a pensare che in quel posto si può svoltare a

sinistra e che il cartello sia solo per l’accesso alla rampa. Sull’asfalto non

è stata disegnata la linea continua 6.01 (Art. 73) o la doppia linea continua e

tratteggiata 6.04 (Art. 73). La linea continua infatti avrebbe fatto meglio

intendere la durata del cartello di divieto di svolta a sinistra.

In occasione della

mia svolta a sinistra, essendoci una macchina ferma in attesa che si liberasse

un posteggio, ho svoltato qualche metro più in giù e pertanto posso presumere

che non avendo svoltato nel punto indicato dal segnale e non avendo varcato

alcuna linea continua sull’asfalto, non abbia commesso alcuna infrazione”. (cfr.

ricorso del 18 ottobre 2005).

5.

Preliminarmente, occorre

chinarsi su una presunta disparità di trattamento adombrata dal ricorrente,

nella misura in cui un fornitore che accedeva alla rampa di scarico del

magazzino __________ avrebbe tranquillamente svoltato senza essere multato.

Tale argomentazione non giova al ricorrente, in quanto il principio della

parità di trattamento nell’illegalità soggiace alla realizzazione di condizioni

cumulative che nella fattispecie non sono evidentemente date, non da ultimo

l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia

di multe. In specie, non vi è quindi spazio per l’applicazione del principio

della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.

6.

Nel merito, la presenza

di linee di direzione discontinue di colore bianco (6.03) è dovuta al fatto che,

come fa rilevare a giusto titolo l’agente denunciante nel suo rapporto di

controsservazioni del 10 novembre 2005, “ci troviamo in un tratto di strada

con degli accessi da ambo le parti”; proprio per questo motivo si è reso necessario

ubicare il segnale litigioso - posato su entrambi i lati della carreggiata come

prevede la legge (cfr. planimetria annessa) - al fine di vietare la svolta a

sinistra. Per il resto si osserva che la validità e l’efficacia di tale segnale

non è subordinata all’esistenza di una linea continua, che persegue scopi

differenti. In simili evenienze, l’unico canale d’accesso all’area privata del

supermercato “__________” è tramite la corsia opposta proveniente da __________,

ciò che vale anche per i fornitori. La ragione d’essere della “freccia a

forma di curva”, che si trova peraltro all’interno dell’area privata

dell’emporio e non sulla carreggiata, è quella di indicare ai clienti la via da

prendere per accedere al parcheggio, affinché non entrino nella rampa dei

fornitori del magazzino.

Di conseguenza, contrariamente

a quanto asserito dal ricorrente, la segnaletica in considerazione è

inequivocabile e non crea “confusione” né è suscettibile di indurre ”in

errore” (cfr. osservazioni del 29 novembre 2005 alle controsservazioni

della Sezione della circolazione, in basso).

Per quanto attiene alla

conclusione cui giunge il ricorrente laddove afferma che “ho svoltato

qualche metro più in giù e pertanto posso desumere che non avendo svoltato nel

punto indicato dal segnale e non avendo varcato alcuna linea continua

sull’asfalto, non ho commesso alcuna infrazione”, la stessa rasenta la

temerarietà, in quanto è evidente che il segnale in esame preannuncia una

situazione di divieto, per cui giustamente è posto qualche metro prima

dell’imbocco vietato. Il testo dell’art. 25 cpv. 1 OSStr non deve quindi essere

preso alla lettera, ma va interpretato in considerazione delle circostanze.

A comprova della temerarietà

di tale affermazione e più in generale del ricorso, vi è il fatto che il

ricorrente medesimo ammette, interpretando correttamente la portata del divieto

in esame, che “non essendoci alcuna strada, si deve presumere che il

cartello vieti la svolta a sinistra solo a chi intende accedere ai posteggi

della __________, quindi immediatamente dopo il cartello” (cfr. ricorso del

18.

ottobre 2005).

Proprio perché intenzionato ad

accedere al parcheggio “__________” ed essendo edotto sul significato della

segnaletica in questione, il ricorrente aveva l’obbligo di rispettare il

divieto di svoltare a sinistra. Il fatto di aver percorso qualche metro in più

rispetto al segnale, come visto, è irrilevante e non muta la fattispecie

rimproverata al ricorrente. Il tentativo di sottrarsi alle proprie

responsabilità appare quindi malvenuto.

Apprezzando liberamente le

prove agli atti, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio

che l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla

Sezione della circolazione.

Egli, del resto, non adduce

giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di scostarsi dalla decisione

impugnata. In proposito, si rileva che tutte le lagnanze sollevate dal

ricorrente circa l’opportunità, l’iter procedurale e il rispetto del segnaletica

stradale presente in loco, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio e

vanno semmai sindacate in altre sede.

Riguardo all’asserto “sconto

sulla multa” che l’agente avrebbe concesso al ricorrente e successivo aumento della

stessa a fr. 100.-- circostanza sulla quale l’agente non si è invero

pronunciato, ma che risulta del tutto ininfluente ai fini del giudizio – ci si

limita a osservare che la pena corrisponde alla sanzione pecuniaria prevista

dall’OMD per l’inosservanza del segnale prescrivente il “divieto di svoltare a

sinistra” (infrazione n. 304.17).

La multa inflitta è peraltro

contenuta nei limiti concessi dalla legge, confacentemente proporzionata alla

gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.

Di conseguenza, il ricorso va

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster

mancata osservazione del segnale "divieto di svoltare a sinistra" | Lexipedia