30.2005.356
posteggio abusivo su un fondo privato debitamente segnalato
20 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.356
Data decisione, Autorità:
20.04.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio abusivo su un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2005.356
27556/401
Bellinzona
20
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc
Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2005
presentato da
R1, ___________,
contro
la decisione
n. 27556/401 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 10 novembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
30.–, per avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il
veicolo TI ________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito
avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”
Fatti accertati il 29 luglio
2005 in territorio di Pazzallo.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale R1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone, in sostanza, l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 propone di respingere
il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr. Non può, per contro, essere tenuto in
considerazione lo scritto del 9 novembre 2005 del ricorrente, con annesso, in
quanto la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di un doppio scambio di
allegati (replica).
Considerandi
2.
Per
l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una
cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di
posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si
trova l'immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono
resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,
autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di
utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina
ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase).
In
caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo
rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3.
La
Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme
appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare
il veicolo TI _______, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace.”
4.
Il
ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di
non avere commesso nessuna infrazione, giacché comproprietario del piazzale
condominiale in questione. In qualità di avente diritto, a suo dire,
difetterebbe il carattere illecito dell’utilizzo del fondo e, in ogni caso, non
vi sarebbe stato alcun abuso da parte sua, ritenuto che lo scooter “era
regolarmente posteggiato davanti alle porte dei due garages, non era di
impedimento al transito a piedi né a quello motorizzato, né impediva entrate o
uscite [dalle altre autorimesse]” (cfr. ricorso del 24 ottobre 2005, pag.
2), ciò che risulta peraltro in modo evidente dalla documentazione prodotta a
sostegno della denuncia del 12 agosto 2005.
5.
In mancanza di un regolamento,
rispettivamente di un piano di ripartizione della proprietà per piani in esame,
il piazzale condominiale in esame va ritenuto una parte comune il cui uso è
disciplinato dall’art. 648 cpv. 1 CC, sicché ogni comproprietario può usare le parti
comuni conformemente alla loro destinazione (cfr. Wermelinger, La proprieté par
étages, Friburgo 2002, n. 143 ad art. 712a CC).
Nell’evenienza concreta, il
ricorrente è comproprietario del piazzale in questione; egli è quindi in
diritto di usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri
comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC).
Abbondanzialmente, si rileva
che contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante nelle sue osservazioni del
19.
agosto 2005 indirizzate alla Sezione della circolazione, dalla
documentazione fotografica da lui prodotta, non si evince alcun abuso da parte
dell’insorgente; al contrario si osserva che, come sottolineato nel gravame, costui
ha posteggiato il suo scooter davanti ai propri garages, senza creare alcun “impedimento
al transito a piedi né a quello motorizzato” degli altri comproprietari,
ciò che non costituisce in ogni caso un uso incompatibile con i loro diritti.
In
siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la
decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali, senza
che occorra esaminare ulteriormente l’adombrata disparità di trattamento rispetto
agli altri condomini che utilizzano regolarmente il piazzale senza essere
oggetto di denunce da parte dell’amministratore.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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