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Decisione

30.2005.356

posteggio abusivo su un fondo privato debitamente segnalato

20 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

30.–, per avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il

veicolo TI ________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito

avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”

Fatti accertati il 29 luglio

2005 in territorio di Pazzallo.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale R1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone, in sostanza, l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 propone di respingere

il gravame e di confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr. Non può, per contro, essere tenuto in

considerazione lo scritto del 9 novembre 2005 del ricorrente, con annesso, in

quanto la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di un doppio scambio di

allegati (replica).

Considerandi

2.

Per

l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una

cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di

posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si

trova l'immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono

resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,

autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di

utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina

ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase).

In

caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo

rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del

fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore

all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

3.

La

Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme

appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare

il veicolo TI _______, di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace.”

4.

Il

ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di

non avere commesso nessuna infrazione, giacché comproprietario del piazzale

condominiale in questione. In qualità di avente diritto, a suo dire,

difetterebbe il carattere illecito dell’utilizzo del fondo e, in ogni caso, non

vi sarebbe stato alcun abuso da parte sua, ritenuto che lo scooter “era

regolarmente posteggiato davanti alle porte dei due garages, non era di

impedimento al transito a piedi né a quello motorizzato, né impediva entrate o

uscite [dalle altre autorimesse]” (cfr. ricorso del 24 ottobre 2005, pag.

2), ciò che risulta peraltro in modo evidente dalla documentazione prodotta a

sostegno della denuncia del 12 agosto 2005.

5.

In mancanza di un regolamento,

rispettivamente di un piano di ripartizione della proprietà per piani in esame,

il piazzale condominiale in esame va ritenuto una parte comune il cui uso è

disciplinato dall’art. 648 cpv. 1 CC, sicché ogni comproprietario può usare le parti

comuni conformemente alla loro destinazione (cfr. Wermelinger, La proprieté par

étages, Friburgo 2002, n. 143 ad art. 712a CC).

Nell’evenienza concreta, il

ricorrente è comproprietario del piazzale in questione; egli è quindi in

diritto di usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri

comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC).

Abbondanzialmente, si rileva

che contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante nelle sue osservazioni del

19.

agosto 2005 indirizzate alla Sezione della circolazione, dalla

documentazione fotografica da lui prodotta, non si evince alcun abuso da parte

dell’insorgente; al contrario si osserva che, come sottolineato nel gravame, costui

ha posteggiato il suo scooter davanti ai propri garages, senza creare alcun “impedimento

al transito a piedi né a quello motorizzato” degli altri comproprietari,

ciò che non costituisce in ogni caso un uso incompatibile con i loro diritti.

In

siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la

decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali, senza

che occorra esaminare ulteriormente l’adombrata disparità di trattamento rispetto

agli altri condomini che utilizzano regolarmente il piazzale senza essere

oggetto di denunce da parte dell’amministratore.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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