30.2005.361
posteggio di autovettura su linee a zig-zag gialle riservate ai mezzi pubblici
29 marzo 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.361
Data decisione, Autorità:
29.03.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio di autovettura su linee a zig-zag gialle riservate ai mezzi pubblici
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.361
27297/405
Bellinzona
29
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 26 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 2 novembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 14
ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e
alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su una linea a zig-zag.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 2 novembre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per l’art. 37 cpv.
2.
LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di
ostacolo o di pericolo alla circolazione; se possibile, devono essere usati gli
appositi parcheggi. ll parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa
(art. 19 cpv. 2 lett. a ONC). Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le
aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste
aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri
di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano
ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione dei predetti articoli – di
aver posteggiato il proprio veicolo su una linea a zig-zag.
4.
Il ricorrente nega ogni
addebito, adducendo di non aver posteggiato sull’area riservata ai mezzi
pubblici dinanzi al __________, come accertato dall’agente denunciante, bensì
di fronte all’ufficio postale principale di __________ su un’area destinata
agli utenti, per una “sosta veloce per ritirare la corrispondenza dalla
casella postale” (cfr. ricorso del 26 ottobre 2005 in alto).
5.
I fatti rimproverati
all’insorgente sono stati constatati da un agente della Polizia comunale di __________.
Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé,
di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle
attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la
pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato.
Nelle sue osservazioni del 20
settembre 2005 indirizzate alla Sezione della circolazione, il ricorrente invoca
la non veridicità del rapporto di servizio del 9 luglio 2005 in relazione a un
asserto errore commesso dall’agente denunciante, sostenendo che lo stesso “era
agitato e nervoso. Deduco che l’agente in questione non si era accorto della
non più validità delle linee zig-zag presenti sull’altra sponda del __________
davanti la nuova Posta di __________a e quindi ha dovuto utilizzare altre linee
zig-zag presenti sul __________, ad esempio davanti il __________, descrivendo
che la mia vettura, quella mattina in quella data, sostava su linee a zig-zag
davanti al __________ (vedi Rapporto di servizio del __________ [recte 07].05
allegato). Quindi sostengo la non verità del rapporto redatto dall’Agente di
Polizia Comunale di __________ __________ Quanto descritto sopra era stato
comunicato subito lo stesso giorno dell’infrazione allo sportello. Viste le
circostanze l’agente in servizio ritira la multa senza esigere il pagamento” (cfr.
pag. 1 in basso e 2 in alto).
L’agente denunciante, dal
canto suo, ha così descritto l’infrazione: “In data __________ alle ore
0950, durante una pattuglia in __________, notavo la vettura marca __________,
immatricolata TI __________ parcheggiata sulla strada pubblica, per la
precisione sulle linee a zig zag dinanzi al __________. La segnaletica
orizzontale è chiara (6.21) quindi di conseguenza elevavo il relativo rapporto
di contravvenzione 239.1 “scopo parcheggio”. Visto quanto sopra la
contravvenzione viene mantenuta integralmente” (cfr. rapporto di
contro-osservazioni del 9 luglio 2005 della Polizia comunale di __________).
Orbene, l’agente accertatore
ha descritto in modo chiaro e circostanziato l’infrazione, nonché quando e con
quale veicolo è stata commessa. Egli ha dovuto procedere a una constatazione di
agevole momento, dovendo semplicemente rilevare la posizione dell’automobile e
trascrivere il numero di targa; compito che per gli agenti di polizia
rappresenta un lavoro di routine. Aggiungasi che l’agente della polizia
comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio di
fronte all’ufficio postale; di conseguenza appare improbabile che si sia
sbagliato, creando ad arte non solo un’ipotetica infrazione di parcheggio su
linee a zig-zag, ma anche le relative circostanze di luogo, inventando la presenza
della vettura dell’insorgente su linee a zig-zag distanti più di 200 metri.
In altri termini, le
constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua
fantasia e ciò a maggior ragione in considerazione del dettagliato rapporto di
contro-osservazioni da lui redatto. Egli, a differenza del denunciato, non ha
alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il
rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
6.
Per quanto attiene
all’asserzione secondo cui la multa sarebbe stata ritirata allo sportello della
Polizia comunale da altro agente senza esigerne il pagamento, peraltro nemmeno
ribadita nel gravame, si rileva che l’eventuale ritiro dell’avviso in possesso
del multato non comporta l’abbandono del procedimento contravvenzionale. È
infatti ipotizzabile che l’agente in servizio abbia ritirato l’avviso al fine
di sottoporlo per nuovo esame all’agente denunciante (__________) alla luce
delle spiegazioni fornite dall’insorgente allo sportello. Non avendo ritenuto
liberatorie le giustificazioni addotte, l’agente denunciante ha quindi
confermato la propria posizione.
Giova comunque
osservare che in ambito di procedimento disciplinare l’opposizione o la
consegna di un avviso di contravvenzione avviene a titolo abbondanziale,
essendo sufficiente la successiva intimazione scritta.
Inoltre è sintomatico il fatto
che il ricorrente non abbia fornito le spiegazioni di cui sopra direttamente
all’agente denunciante, limitandosi a chiedere a quest’ultimo per quale motivo
era il solo veicolo a essere multato senza contestare l’infrazione in quanto
tale (cfr. scritto del ricorrente alla Polizia comunale intimato il 28 giugno
2005, osservazioni del 20 settembre 2005 alla Sezione della circolazione, pag.
1).
7.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione. Egli,
del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di
scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova riscontro negli atti
costituenti l’incarto.
A ragione la Sezione
della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa di fr. 120.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni,
aumentata delle tasse e spese così come previsto dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster