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Decisione

30.2005.361

posteggio di autovettura su linee a zig-zag gialle riservate ai mezzi pubblici

29 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 14

ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–,

oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e

alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su una linea a zig-zag.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 2 novembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per l’art. 37 cpv.

2.

LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di

ostacolo o di pericolo alla circolazione; se possibile, devono essere usati gli

appositi parcheggi. ll parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa

(art. 19 cpv. 2 lett. a ONC). Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le

aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste

aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri

di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano

ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione dei predetti articoli – di

aver posteggiato il proprio veicolo su una linea a zig-zag.

4.

Il ricorrente nega ogni

addebito, adducendo di non aver posteggiato sull’area riservata ai mezzi

pubblici dinanzi al __________, come accertato dall’agente denunciante, bensì

di fronte all’ufficio postale principale di __________ su un’area destinata

agli utenti, per una “sosta veloce per ritirare la corrispondenza dalla

casella postale” (cfr. ricorso del 26 ottobre 2005 in alto).

5.

I fatti rimproverati

all’insorgente sono stati constatati da un agente della Polizia comunale di __________.

Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé,

di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle

attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la

pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni

sollevate dal multato.

Nelle sue osservazioni del 20

settembre 2005 indirizzate alla Sezione della circolazione, il ricorrente invoca

la non veridicità del rapporto di servizio del 9 luglio 2005 in relazione a un

asserto errore commesso dall’agente denunciante, sostenendo che lo stesso “era

agitato e nervoso. Deduco che l’agente in questione non si era accorto della

non più validità delle linee zig-zag presenti sull’altra sponda del __________

davanti la nuova Posta di __________a e quindi ha dovuto utilizzare altre linee

zig-zag presenti sul __________, ad esempio davanti il __________, descrivendo

che la mia vettura, quella mattina in quella data, sostava su linee a zig-zag

davanti al __________ (vedi Rapporto di servizio del __________ [recte 07].05

allegato). Quindi sostengo la non verità del rapporto redatto dall’Agente di

Polizia Comunale di __________ __________ Quanto descritto sopra era stato

comunicato subito lo stesso giorno dell’infrazione allo sportello. Viste le

circostanze l’agente in servizio ritira la multa senza esigere il pagamento” (cfr.

pag. 1 in basso e 2 in alto).

L’agente denunciante, dal

canto suo, ha così descritto l’infrazione: “In data __________ alle ore

0950, durante una pattuglia in __________, notavo la vettura marca __________,

immatricolata TI __________ parcheggiata sulla strada pubblica, per la

precisione sulle linee a zig zag dinanzi al __________. La segnaletica

orizzontale è chiara (6.21) quindi di conseguenza elevavo il relativo rapporto

di contravvenzione 239.1 “scopo parcheggio”. Visto quanto sopra la

contravvenzione viene mantenuta integralmente” (cfr. rapporto di

contro-osservazioni del 9 luglio 2005 della Polizia comunale di __________).

Orbene, l’agente accertatore

ha descritto in modo chiaro e circostanziato l’infrazione, nonché quando e con

quale veicolo è stata commessa. Egli ha dovuto procedere a una constatazione di

agevole momento, dovendo semplicemente rilevare la posizione dell’automobile e

trascrivere il numero di targa; compito che per gli agenti di polizia

rappresenta un lavoro di routine. Aggiungasi che l’agente della polizia

comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio di

fronte all’ufficio postale; di conseguenza appare improbabile che si sia

sbagliato, creando ad arte non solo un’ipotetica infrazione di parcheggio su

linee a zig-zag, ma anche le relative circostanze di luogo, inventando la presenza

della vettura dell’insorgente su linee a zig-zag distanti più di 200 metri.

In altri termini, le

constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua

fantasia e ciò a maggior ragione in considerazione del dettagliato rapporto di

contro-osservazioni da lui redatto. Egli, a differenza del denunciato, non ha

alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il

rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

6.

Per quanto attiene

all’asserzione secondo cui la multa sarebbe stata ritirata allo sportello della

Polizia comunale da altro agente senza esigerne il pagamento, peraltro nemmeno

ribadita nel gravame, si rileva che l’eventuale ritiro dell’avviso in possesso

del multato non comporta l’abbandono del procedimento contravvenzionale. È

infatti ipotizzabile che l’agente in servizio abbia ritirato l’avviso al fine

di sottoporlo per nuovo esame all’agente denunciante (__________) alla luce

delle spiegazioni fornite dall’insorgente allo sportello. Non avendo ritenuto

liberatorie le giustificazioni addotte, l’agente denunciante ha quindi

confermato la propria posizione.

Giova comunque

osservare che in ambito di procedimento disciplinare l’opposizione o la

consegna di un avviso di contravvenzione avviene a titolo abbondanziale,

essendo sufficiente la successiva intimazione scritta.

Inoltre è sintomatico il fatto

che il ricorrente non abbia fornito le spiegazioni di cui sopra direttamente

all’agente denunciante, limitandosi a chiedere a quest’ultimo per quale motivo

era il solo veicolo a essere multato senza contestare l’infrazione in quanto

tale (cfr. scritto del ricorrente alla Polizia comunale intimato il 28 giugno

2005, osservazioni del 20 settembre 2005 alla Sezione della circolazione, pag.

1).

7.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione. Egli,

del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di

scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova riscontro negli atti

costituenti l’incarto.

A ragione la Sezione

della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa di fr. 120.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni,

aumentata delle tasse e spese così come previsto dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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