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Decisione

30.2005.363

profilo pneumatici insufficiente

29 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 200.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.–

e alle spese di fr. 20.–, per aver “circolato con il veicolo TI __________ avente

due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 9 novembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in

perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono

presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm

di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

Chiunque

conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione

richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con

l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).

Per

la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico

difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari

(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n.

502.

); nell’evenienza concreta la Sezione della circolazione rimprovera al

multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con due

copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto,

una multa di fr. 200.–.

3.

Le

constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

4.

Nell’evenienza

concreta, il ricorrente contesta l’infrazione addebitatagli riportando nel suo

gravame le seguenti considerazioni:

“Circostanza in grado di

inficiare gli accertamenti di polizia è l’attuale profilo degli indicatori di

usura sussistenti sui pneumatici Pirelli P Zero Nero 205/40R17 W oggetto di

contestazione.

Nonostante l’autovettura TI

__________ abbia percorso 450 km dalla suddetta verifica della Polizia

cantonale per procedere alla sostituzione delle gomme in data 11 luglio 2005,

il testimone dei pneumatici vanta ancora un profilo di 2 mm, superiore pertanto

al profilo minimo di 1,6 mm di profondità prescritto per legge.

Si osservi in particolare

che in data 26 luglio 2005, il ricorrente si è recato presso il gommista __________

di __________ per un controllo dei due pneumatici sostituiti.

L’esame ha interessato

l’intera area di profilo per tutta la circonferenza delle gomme, procedendosi

anche alla misurazione delle parti discoste rispetto ai testimoni. Il gommista __________,

a comprova del loro stato di sicurezza, ha attestato, con scritto in pari data,

di aver misurato la presenza del seguente profilo:

1,6 – 2,0 sul pneumatico

anteriore destro;

1,6 – 2,8 sul pneumatico

anteriore sinistro.

La parte più consunta

presentava pertanto un profilo di 1,6 mm conforme alle esigenze tecniche

prescritte dall’art. 58 cpv. 4 OETV” (cfr. ricorso del 31 ottobre 2005,

pag. 3).

In definitiva, gli

accertamenti dell’agente denunciante si fondano su una valutazione meramente

visiva e fors’anche affrettata della situazione e sono stati sconfessati dalle

risultanze della misurazione effettuata da una persona del ramo. Da tale

misurazione è emerso che la parte più consunta degli pneumatici anteriori al 26

luglio 2005, dopo una percorrenza dichiarata di 450 km, presentava un profilo

di 1.6 mm, ciò che lascia supporre che alla data dell’infrazione i profili dei

due copertoni non fossero privi di sufficienti rilievi.

Abbondanzialmente si osserva

che l’insorgente, dopo la constatazione fatta dall’agente denunciante, ha

provveduto in breve tempo a far controllare i pneumatici in questione: una

volta appurata la regolarità degli stessi, egli ha sostenuto

la sua posizione con fermezza nell’arco di tutta la procedura contravvenzionale,

dichiarando peraltro in più occasioni che i copertoni erano a

disposizione dell’autorità inquirente per gli accertamenti del caso,

accertamenti che, come visto, non sono avvenuti (cfr. osservazioni del 25

luglio 2005 alla Polizia cantonale; osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione

della circolazione, pag. 2).

Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, l’agente

denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a

confermare il rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni

del 2 agosto 2005).

Informazioni più dettagliate circa le modalità di

accertamento dell’infrazione non sono state fornite nemmeno nel rapporto di

contro-osservazioni del 21 settembre 2005 redatto dallo stesso agente.

Ciò

posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono

insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.

5.

L’impugnativa

deve pertanto essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né

tassa di giustizia né spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr;

58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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