30.2005.363
profilo pneumatici insufficiente
29 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.363
Data decisione, Autorità:
29.03.2006, PRPEN
Titolo:
profilo pneumatici insufficiente
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.363
27937/409
Bellinzona
29
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 31 ottobre 2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
n. __________ del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
viste le osservazioni del 9 novembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 200.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.–
e alle spese di fr. 20.–, per aver “circolato con il veicolo TI __________ avente
due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 9 novembre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in
perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono
presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm
di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque
conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione
richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con
l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).
Per
la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico
difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n.
502.
); nell’evenienza concreta la Sezione della circolazione rimprovera al
multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con due
copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto,
una multa di fr. 200.–.
3.
Le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
4.
Nell’evenienza
concreta, il ricorrente contesta l’infrazione addebitatagli riportando nel suo
gravame le seguenti considerazioni:
“Circostanza in grado di
inficiare gli accertamenti di polizia è l’attuale profilo degli indicatori di
usura sussistenti sui pneumatici Pirelli P Zero Nero 205/40R17 W oggetto di
contestazione.
Nonostante l’autovettura TI
__________ abbia percorso 450 km dalla suddetta verifica della Polizia
cantonale per procedere alla sostituzione delle gomme in data 11 luglio 2005,
il testimone dei pneumatici vanta ancora un profilo di 2 mm, superiore pertanto
al profilo minimo di 1,6 mm di profondità prescritto per legge.
Si osservi in particolare
che in data 26 luglio 2005, il ricorrente si è recato presso il gommista __________
di __________ per un controllo dei due pneumatici sostituiti.
L’esame ha interessato
l’intera area di profilo per tutta la circonferenza delle gomme, procedendosi
anche alla misurazione delle parti discoste rispetto ai testimoni. Il gommista __________,
a comprova del loro stato di sicurezza, ha attestato, con scritto in pari data,
di aver misurato la presenza del seguente profilo:
1,6 – 2,0 sul pneumatico
anteriore destro;
1,6 – 2,8 sul pneumatico
anteriore sinistro.
La parte più consunta
presentava pertanto un profilo di 1,6 mm conforme alle esigenze tecniche
prescritte dall’art. 58 cpv. 4 OETV” (cfr. ricorso del 31 ottobre 2005,
pag. 3).
In definitiva, gli
accertamenti dell’agente denunciante si fondano su una valutazione meramente
visiva e fors’anche affrettata della situazione e sono stati sconfessati dalle
risultanze della misurazione effettuata da una persona del ramo. Da tale
misurazione è emerso che la parte più consunta degli pneumatici anteriori al 26
luglio 2005, dopo una percorrenza dichiarata di 450 km, presentava un profilo
di 1.6 mm, ciò che lascia supporre che alla data dell’infrazione i profili dei
due copertoni non fossero privi di sufficienti rilievi.
Abbondanzialmente si osserva
che l’insorgente, dopo la constatazione fatta dall’agente denunciante, ha
provveduto in breve tempo a far controllare i pneumatici in questione: una
volta appurata la regolarità degli stessi, egli ha sostenuto
la sua posizione con fermezza nell’arco di tutta la procedura contravvenzionale,
dichiarando peraltro in più occasioni che i copertoni erano a
disposizione dell’autorità inquirente per gli accertamenti del caso,
accertamenti che, come visto, non sono avvenuti (cfr. osservazioni del 25
luglio 2005 alla Polizia cantonale; osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione
della circolazione, pag. 2).
Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, l’agente
denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a
confermare il rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni
del 2 agosto 2005).
Informazioni più dettagliate circa le modalità di
accertamento dell’infrazione non sono state fornite nemmeno nel rapporto di
contro-osservazioni del 21 settembre 2005 redatto dallo stesso agente.
Ciò
posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono
insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
5.
L’impugnativa
deve pertanto essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né
tassa di giustizia né spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr;
58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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