30.2005.365
posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi
18 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.365
Data decisione, Autorità:
18.04.2006, PRPEN
Titolo:
posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.365
28430/403
Bellinzona
18
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 2 novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 28430/403 del 21 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 10 novembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 21
ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine.
La domanda del
ricorrente volta a ottenere una convocazione “per un confronto con l’agente”
non merita accoglimento, gli atti di causa essendo completi e l’audizione
personale degli interessati non apparendo quindi
suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio. Nulla osta
pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Preliminarmente
si rileva che nelle osservazioni del 25 luglio 2005 alla Polizia comunale di __________
il ricorrente lamenta di non aver potuto né contestare né pagare la multa,
poiché non avrebbe ricevuto alcuna “comunicazione di pagamento”. Tali
censure non possono essere accolte, in quanto, per stessa ammissione del
ricorrente, egli sapeva di aver ricevuto due multe, tra cui quella in esame. È inoltre
pacifico che con lo scritto del 25 luglio 2005 egli abbia potuto prendere
posizione e contestate la contravvenzione in esame. Giova osservare che il
fatto di non aver ricevuto la polizza di versamento è comunque irrilevante
nella fattispecie concreta, in quanto il ricorrente era risoluto a contestare
nel merito l’infrazione addebitatagli, ciò che avrebbe potuto fare unicamente
in sede di procedura ordinaria con l’aggiunta dei relativi oneri processuali
prevista ex lege, come avvenuto in specie, ritenuto che nell’ambito del
procedimento disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Per
giunta, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, le osservazioni da
lui presentate sono state esaminate dall’ausiliario della polizia comunale, il
quale ha tuttavia confermato il suo accertamento, come risulta dalla decisione
impugnata.
3.
La
Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere
posteggiato il proprio veicolo “su un posto di parcheggio riservato
agli invalidi.”
4.
Giusta
l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità
sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni. Per riservare determinati posti di
parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale Parcheggio (4.17),
presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14).
In tali posteggi è
autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona
invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare
l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera
ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 primo e secondo periodo OSStr). I
posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee
gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con
la multa (art. 90 n. 1 LCStr).
5.
Nell’evenienza
concreta il ricorrente nega di aver commesso l’infrazione, adombrando, nelle
sue osservazioni del 25 luglio 2005 allegate al ricorso, un eventuale errore
dell’agente denunciante e adducendo di aver “sostato per 5-6 minuti per
entrare alla Migros “Fai da te” in __________, in un posteggio disciplinato da
un Cartello P3 “Carico fornitori” che si trova vicino ad un parcheggio per
Invalidi. Tutti e 3 i posteggi erano liberi, così come quello degli invalidi.
Ebbene, come ho già avuto modo di spiegare all’agente che mi ha dato la multa,
sono sicuro di non aver parcheggiato nel posto destinato agli Invalidi.” A
sostegno della sua tesi, egli aggiunge che: “Posso affermare in tutta
sincerità che mai mi sarei permesso di posteggiare in un posteggio per
Invalidi perché ho troppo rispetto verso queste persone; rispetto e riguardo
che ho sempre dimostrato a tutti i livelli, anche con interventi decisi in Gran
Consiglio. L’agente in questione dovrebbe avere l’umiltà di capire che
probabilmente si è sbagliato (perché tutti possono sbagliarsi) e credere la
gente in buona fede come è nel mio caso.”
Dal
canto suo, la Polizia comunale di __________ ha riconfermato in data 3 ottobre
2005.
l’accertamento alla base del rapporto di contravvenzione del 14 luglio
2005.
6.
Di
fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall'autore del rilevamento ed esamina la pertinenza
della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Orbene,
l’agente denunciante ha dovuto procedere a una constatazione di agevole
momento, dovendo semplicemente rilevare la posizione dell’automobile e
trascrivere il numero di targa: compito che per gli agenti di polizia e per i
loro ausiliari rappresenta un lavoro di routine.
Inoltre si rivela che l’agente della polizia comunale per forza di cose conosce
bene la situazione relativa al posteggio in questione e in particolare agli
stalli per invalidi; di conseguenza appare improbabile che si sia sbagliato.
Inverosimile
è pure l’ipotesi secondo cui le constatazioni dell’agente denunciante sarebbero
frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun
interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,
tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
L’insorgente,
dal canto suo, non evoca circostanze suscettibili di confutare le constatazioni
della forza pubblica. Egli si limita invero a sostenere di non aver commesso il
reato addebitatogli dalle autorità di prima istanza senza fornire alcuna
argomentazione liberatoria. Neppure la buona fede proclamata dall’insorgente
già dinanzi all’agente denunciante è sufficiente a liberarlo dall’addebito
mossogli.
Ne
consegue che, in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio sulla commissione da parte del multato dell’infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
Giusta
l’Allegato 1 dell’OMD (cfr. n. 240.1), il parcheggio di un veicolo non
autorizzato su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili comporta una multa di fr. 120.–. La multa inflitta è pertanto
stata fissata conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni in materia.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli 3,
27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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