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Decisione

30.2005.365

posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi

18 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 21

ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine.

La domanda del

ricorrente volta a ottenere una convocazione “per un confronto con l’agente”

non merita accoglimento, gli atti di causa essendo completi e l’audizione

personale degli interessati non apparendo quindi

suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio. Nulla osta

pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Preliminarmente

si rileva che nelle osservazioni del 25 luglio 2005 alla Polizia comunale di __________

il ricorrente lamenta di non aver potuto né contestare né pagare la multa,

poiché non avrebbe ricevuto alcuna “comunicazione di pagamento”. Tali

censure non possono essere accolte, in quanto, per stessa ammissione del

ricorrente, egli sapeva di aver ricevuto due multe, tra cui quella in esame. È inoltre

pacifico che con lo scritto del 25 luglio 2005 egli abbia potuto prendere

posizione e contestate la contravvenzione in esame. Giova osservare che il

fatto di non aver ricevuto la polizza di versamento è comunque irrilevante

nella fattispecie concreta, in quanto il ricorrente era risoluto a contestare

nel merito l’infrazione addebitatagli, ciò che avrebbe potuto fare unicamente

in sede di procedura ordinaria con l’aggiunta dei relativi oneri processuali

prevista ex lege, come avvenuto in specie, ritenuto che nell’ambito del

procedimento disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Per

giunta, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, le osservazioni da

lui presentate sono state esaminate dall’ausiliario della polizia comunale, il

quale ha tuttavia confermato il suo accertamento, come risulta dalla decisione

impugnata.

3.

La

Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere

posteggiato il proprio veicolo “su un posto di parcheggio riservato

agli invalidi.”

4.

Giusta

l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità

sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme

generali, i segnali e le demarcazioni. Per riservare determinati posti di

parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale Parcheggio (4.17),

presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14).

In tali posteggi è

autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona

invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare

l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera

ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 primo e secondo periodo OSStr). I

posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee

gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con

la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

5.

Nell’evenienza

concreta il ricorrente nega di aver commesso l’infrazione, adombrando, nelle

sue osservazioni del 25 luglio 2005 allegate al ricorso, un eventuale errore

dell’agente denunciante e adducendo di aver “sostato per 5-6 minuti per

entrare alla Migros “Fai da te” in __________, in un posteggio disciplinato da

un Cartello P3 “Carico fornitori” che si trova vicino ad un parcheggio per

Invalidi. Tutti e 3 i posteggi erano liberi, così come quello degli invalidi.

Ebbene, come ho già avuto modo di spiegare all’agente che mi ha dato la multa,

sono sicuro di non aver parcheggiato nel posto destinato agli Invalidi.” A

sostegno della sua tesi, egli aggiunge che: “Posso affermare in tutta

sincerità che mai mi sarei permesso di posteggiare in un posteggio per

Invalidi perché ho troppo rispetto verso queste persone; rispetto e riguardo

che ho sempre dimostrato a tutti i livelli, anche con interventi decisi in Gran

Consiglio. L’agente in questione dovrebbe avere l’umiltà di capire che

probabilmente si è sbagliato (perché tutti possono sbagliarsi) e credere la

gente in buona fede come è nel mio caso.”

Dal

canto suo, la Polizia comunale di __________ ha riconfermato in data 3 ottobre

2005.

l’accertamento alla base del rapporto di contravvenzione del 14 luglio

2005.

6.

Di

fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall'autore del rilevamento ed esamina la pertinenza

della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Orbene,

l’agente denunciante ha dovuto procedere a una constatazione di agevole

momento, dovendo semplicemente rilevare la posizione dell’automobile e

trascrivere il numero di targa: compito che per gli agenti di polizia e per i

loro ausiliari rappresenta un lavoro di routine.

Inoltre si rivela che l’agente della polizia comunale per forza di cose conosce

bene la situazione relativa al posteggio in questione e in particolare agli

stalli per invalidi; di conseguenza appare improbabile che si sia sbagliato.

Inverosimile

è pure l’ipotesi secondo cui le constatazioni dell’agente denunciante sarebbero

frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun

interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,

tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

L’insorgente,

dal canto suo, non evoca circostanze suscettibili di confutare le constatazioni

della forza pubblica. Egli si limita invero a sostenere di non aver commesso il

reato addebitatogli dalle autorità di prima istanza senza fornire alcuna

argomentazione liberatoria. Neppure la buona fede proclamata dall’insorgente

già dinanzi all’agente denunciante è sufficiente a liberarlo dall’addebito

mossogli.

Ne

consegue che, in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio sulla commissione da parte del multato dell’infrazione

rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

Giusta

l’Allegato 1 dell’OMD (cfr. n. 240.1), il parcheggio di un veicolo non

autorizzato su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili comporta una multa di fr. 120.–. La multa inflitta è pertanto

stata fissata conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni in materia.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli 3,

27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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