30.2005.368
sorpassare una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.
18 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.368
Data decisione, Autorità:
18.04.2006, PRPEN
Titolo:
sorpassare una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.368
27818/404
Bellinzona
18
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 27818/404 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
rilevato che le osservazioni 21 dicembre 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione sono tardive;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 14
ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.–, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.– e alle spese fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ effettuava una manovra di sorpasso di una colonna di
veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.”
Fatti accertati il 13 agosto
2005 in territorio di Pambio.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6
lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per
l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare
sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr), rispetto alle quali
essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La
Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere, in violazione delle
disposizioni appena citate, effettuato “una manovra di sorpasso di
una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.”
4. L'insorgente,
dal canto suo, nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli,
sottolineando di aver “inserito la freccia come per sorpassare i veicoli
davanti a me, ma senza spostare la vettura” (cfr. ricorso del 22 novembre
2005, pag. 1 a metà).
La
versione fornita dall'insorgente è tuttavia in contraddizione con quella
dell’agente accertatore, il quale ha stilato un circostanziato rapporto di
segnalazione in data 15 agosto 2005, in cui in particolare si legge:
“Durante
il servizio, con il collega agt __________, mi trovavo a circolare in via
Cantonale a Pambio in direzione di Grancia dietro ad uno scooter. Quest’ultimo,
giunto all’altezza del garage della Toyota, si fermava al centro della
carreggiata, scendeva dal veicolo, e spostava con le mani un riccio che stava
attraversando la carreggiata. Dietro al veicolo di servizio vi era un altro
veicolo che si è fermato anch’esso. In terza posizione, sopraggiungeva la
vettura di marca Audi A4, targata TI __________, che vistosi il traffico fermo,
ha pensato bene di intraprendere un sorpasso, oltrepassando la linea di
sicurezza. Solo la mia pronta reazione ha scongiurato un potenziale pericolo
per il conducente dello scooter che si era fermato a soccorrere l’animale. La
vettura Audi, è stata fermata e fatta accostare a destra”.
Lo stesso agente ha poi riconfermato i suoi accertamenti in
un rapporto di controsservazioni del 17 novembre 2005, in cui leggesi: “posso
senz’altro affermare che la manovra di sorpasso, fortunatamente, non è stata
portata a termine grazie alla mia reazione. In effetti, dall’abitacolo del
veicolo di servizio mi sono adoperato per impedire la manovra vista la presenza
del motociclista fermo al centro della carreggiata per soccorrere un animale.”
Le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza.
Le
precise circostanze descritte non possono però essere frutto della fantasia
dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente
foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che già
solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile
non intravedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze
inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una
accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
La
versione fornita dal ricorrente appare comunque insostenibile: risulta in
effetti difficile credere che la pattuglia si fosse arrestata nel bel mezzo
della carreggiata e della notte per diversi minuti e in presenza di veicoli
provenienti da tergo per discutere del più e del meno con uno scooterista fermo
sul marciapiede, come vorrebbe far credere il ricorrente. Così come
inverosimile risulta la circostanza secondo cui l’agente denunciante, intento a
chiacchierare con lo scooterista posizionato alla sua destra, sia riuscito dall’interno
dell’abitacolo a percepire l’intenzione del ricorrente – manifestata da dietro
a un’altra vettura e con la sola esposizione dell’indicatore di direzione - e a
fermarlo prima che potesse iniziare la sua manovra di sorpasso.
Parimenti, l’asserzione del
ricorrente secondo cui “il giorno martedì 25/10/2005 mentre mi trovavo con
degli amici, ho incontrato davanti al Kursaal l’agente __________ (quello che
si trovava alla guida il 13/08/2005) allorché gli domandai in che circostanze
mi avesse visto effettuare un sorpasso, l’agente mi ha detto che effettivamente
non c’è stato alcun sorpasso, e visto che la multa non era stata scritta da lui
ma bensì dal suo collega mi ha gentilmente raccomandato di scrivere raccontando
Fatti
i fatti” (cfr. ricorso del 22 novembre 2005, pag. 1 in basso) appare poco
credibile, considerato oltretutto che non è stata prodotta la benché minima
prova a riguardo, in particolare non sono stati chiamati a deporre gli amici
che il ricorrente medesimo ha successivamente indicato quali testimoni (cfr.
osservazioni 3 febbraio 2006 al rapporto di controsservazioni 17 novembre 2005
dell’agente denunciante).
A sostegno dell’inattendibilità
delle dichiarazioni dell’insorgente si rileva, a titolo abbondanziale, come
egli non ha apportato immediatamente le sue lamentele, bensì solo in data 29
ottobre 2005, ben oltre i termini di legge assegnati per presentare
Considerandi
osservazioni alle autorità inferiori. Per di più mal si comprende come, in
questo scritto, egli possa dirsi sorpreso del fatto che nella decisione
impugnata gli “si addebita il sorpasso di una colonna ferma”, in quanto
la stessa descrizione dei fatti compare nel rapporto di contravvenzione datato
26.
agosto 2005.
Visto
quanto precede, le argomentazioni del ricorrente non possono trovare
accoglimento.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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