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Decisione

30.2005.368

sorpassare una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza.

18 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti” (cfr. ricorso del 22 novembre 2005, pag. 1 in basso) appare poco

credibile, considerato oltretutto che non è stata prodotta la benché minima

prova a riguardo, in particolare non sono stati chiamati a deporre gli amici

che il ricorrente medesimo ha successivamente indicato quali testimoni (cfr.

osservazioni 3 febbraio 2006 al rapporto di controsservazioni 17 novembre 2005

dell’agente denunciante).

A sostegno dell’inattendibilità

delle dichiarazioni dell’insorgente si rileva, a titolo abbondanziale, come

egli non ha apportato immediatamente le sue lamentele, bensì solo in data 29

ottobre 2005, ben oltre i termini di legge assegnati per presentare

Considerandi

osservazioni alle autorità inferiori. Per di più mal si comprende come, in

questo scritto, egli possa dirsi sorpreso del fatto che nella decisione

impugnata gli “si addebita il sorpasso di una colonna ferma”, in quanto

la stessa descrizione dei fatti compare nel rapporto di contravvenzione datato

26.

agosto 2005.

Visto

quanto precede, le argomentazioni del ricorrente non possono trovare

accoglimento.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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