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Decisione

30.2005.369

circolare quale autista professionale senza far convertire la licenza estera; autocarro sovraccarico

9 ottobre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14 settembre 2005 in territorio di __________:

“ha

circolato con l’autocarro __________, quale autista professionale, omettendo di

far convertire la licenza di condurre estera con quella svizzera. Inoltre il

veicolo era sovraccarico”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2,

29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 14 LCStr, 67 cpv. 1 ONC, 42

cpv. 3bis lett. b, 147 cifra 1 OAC;

che

RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 4 novembre 2005,

con il quale ha chiesto un riesame dell’importo della multa;

che

nelle sue osservazioni del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

secondo l’art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr, i veicoli non devono essere

sovraccaricati;

che,

giusta l’art. 67 cpv. 1 lett. b ONC, il peso effettivo dei veicoli e delle

combinazioni di veicoli non può superare 32 t per i veicoli a motore con 4

assi;

che,

ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LCStr, chiunque non osserva le limitazioni o le

altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui

Considerandi

una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente

legge o nel singolo, è punito con l’arresto o con la multa;

che

il ricorrente non nega che l’autocarro da lui condotto fosse sovraccarico, come

accertato dagli agenti di polizia, e d’aver così infranto le summenzionate

disposizioni di legge;

che,

per contro, l’insorgente contesta l’addebito d’aver circolato omettendo di far

convertire la sua licenza estera con una svizzera, osservando che, come peraltro

indicato anche nell’intimazione di contravvenzione, la sua licenza di condurre

italiana, valida per la categoria C, si trovava presso la Sezione della

circolazione, onde ottenere, tramite conversione, quella svizzera;

che

egli postula pertanto che venga rivisto l’importo della multa inflittagli;

che,

giusta l’art. 42 cpv. 3bis lett. b OAC, le persone che conducono a titolo

professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D

oppure delle sottocategorie C1 e D1 o hanno bisogno di un permesso secondo

l’art. 25, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera;

che,

secondo l’art. 147 cpv. 1 OAC, chi conduce con una licenza di condurre

straniera, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere, è punito

con la multa;

che

il ricorrente, come da lui stesso riconosciuto, al momento del controllo di

polizia non era ancora in possesso della licenza di condurre elvetica, in

quanto era in attesa della conversione di quella italiana;

che

il solo fatto che egli avesse chiesto la conversione della propria licenza

italiana non significa ancora che potesse circolare sul territorio svizzero. In

effetti egli si sarebbe dovuto astenere dalla guida a titolo professionale di

un veicolo immatricolato in Svizzera della categoria C fintanto che gli fosse

stata consegnata la necessaria licenza elvetica;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità delle infrazioni

commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 9 cpv. 1, 25

cpv. 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2, 96 cifra 14 LCStr; 67 cpv. 1 ONC, 42 cpv.

3bis lett. b, 147 cifra 1 OAC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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