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30.2005.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2005Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i compiti a lei affidati all’interno della struttura societaria.

La

specialista ha i seguenti incarichi: “a) visite psichiatriche di ammissione

e stesura del protocollo di idoneità dei vari pazienti a percorrere il trattamento

rieducazionale previsto dal protocollo di cura” della ricorrente “b)

seguire a discrezione i pazienti con problematiche psichiche da un profilo sia

psichiatrico che psicoterapeutico; c) partecipare, in qualità di medico –

psichiatra, ai meeting dello staff medico” della ricorrente “d) fornire al

personale sanitario eventuali prescrizioni di cura in particolar modo le

indicazioni afferenti alla psicofarmacoterapia.” La specialista “ha

piena facoltà di effettuare, a sua discrezione, visite di controllo sugli

ospiti” dell’insorgente “interverrà comunque, laddove richiesto dalla direzione

medica, formulando specifici pareri personali.” Le parti hanno anche

previsto la durata delle sedute (30 minuti) e l’onorario pagabile alla fine di

ogni mese, nonché la partecipazione alle riunioni dello staff medico (doc. 5)

Il

contratto con il Dr. med. __________ prevede anch’esso numerosi elementi

caratteristici dell’attività dipendente, già sopra descritti. Va qui rilevato

che il 7 marzo 2003 la ricorrente ha scritto allo specialista affermando che “i

suoi interventi dovranno seguire il modulo della “richiesta di assistenza

psicoterapeutica” e ciò su indicazione del medico responsabile della RI 1 Dr. __________

o della nostra consulente psichiatrica Dr. __________. Tenuto conto che,

ragionevolmente, detti interventi non dovranno superare le 20 ore mensili (5

ore settimanali), La preghiamo di volerci comunicare in quale giornata Ella è

disponibile per dette consulenze.” (allegato al doc. 6)

Tutti

questi elementi, tipici dell’attività dipendente (subordinazione, pagamento

regolare di un salario, costrizioni per quanto concerne gli orari, con obblighi

di presenza, e le direttive da seguire, termine preciso per la disdetta del

contratto, ecc.), si ritrovano, seppure in forme diverse, in tutti i contratti

prodotti dalle parti (anche le attività svolte dagli altri medici: Dr. med. __________,

che sostituisce la Dr. __________, Dr. med. __________ [per il quale è stato

previsto nei dettagli il tempo di lavoro. “tempo reale della prestazione

(per interventi di medicina biologica max. 30 minuti per paziente, salvo prima

visita) + 15 minuti preparazione del posto di lavoro” e :”il Dott. __________

è tenuto ad osservare esattamente l’orario di lavoro”] e Dr. med. __________,

contengono le medesime caratteristiche) e valgono per tutte le attività svolte

dai medici anche per quelle eseguite al di fuori dei contratti sopra descritti.

Infatti, avendo delle posizioni “dirigenziali” all’interno della società

(cfr. i contratti: “sostituto del Direttore Scientifico”, “Direttore

Sanitario”, ecc.) o comunque importanti per far funzionare la RI 1 (“consulente

psichiatra e psicoterapeuta”, “addetto alle terapie biologiche generali”,

“medico assistente”, ecc.), essi si trovano in un rapporto di

subordinazione rispetto alla RI 1 per la quale esercitano la propria attività

di medici.

La

qualifica effettuata dalla cassa è pertanto corretta.

Ciò vale

pure per il Prof. Dr. __________, supervisore terapeutico, il cui compito era

quello di “supervisione della qualità delle terapie medico biologiche e rieducazionali

applicate all’interno della RI 1; della consulenza scientifica nel campo della

Medicina Biologica e delle tecniche rieducative Neorichiane; della consulenza

nel campo delle relazioni esterne; della supervisione del personale addetto

alle terapie medico biologiche e, unitamente al Direttore Sanitario della RI 1,

della determinazione dei cicli di terapia a seconda dei casi clinici presenti

presso RI 1 o i suoi ambulatori” (doc. 10), il cui “onorario netto

mensile è fissato in Franchi Svizzeri 6'000.- (seimila), pagabili alla fine di

ogni mese per dodici mensilità.”

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, poiché gli elementi caratteristici dell’attività

dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli dell’attività

indipendente, la decisione dell’amministrazione di riprendere gli importi

versati ai collaboratori della ricorrente è corretta.

2.10. L’insorgente

afferma tuttavia che i medici hanno già pagato, sul salario oggetto di ripresa,

i contributi sociali nella loro qualità di indipendenti e comunque hanno

dichiarato fiscalmente l’importo da loro conseguito quale reddito da attività

indipendente.

Per

quanto concerne quest’ultimo aspetto, va rammentato che il Tribunale

federale delle assicurazioni ha precisato che, di regola,

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (cfr. consid. 2.4). Per cui la ripresa può

essere effettuata indipendentemente da come è stato dichiarato l’importo a

livello fiscale.

Circa

l’affiliazione quale indipendente, il TFA ha stabilito che il cambiamento dello

statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati

oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando

siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

Se non si

tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto

per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se la

questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali

sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora

oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del

provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti

del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per

le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato

liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles

1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n.

121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Conformemente ad un principio generale,

l’amministrazione può riconsiderare (o riesaminare) una decisione passata

formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un’importanza notevole (DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii).

La giurisprudenza ha precisato che

l'amministrazione non può essere obbligata a procedere ad una riconsiderazione

in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 117 V 12 consid. 2a;

DTF 119 V 479; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la

revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle

decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a

procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato

quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (DTF 126 V 42; STFA del 29 novembre 2002 nella

causa B., I 339/01).

Questi princìpi giurisprudenziali sono stati

codificati nella nuova LPGA all'art. 53.

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Kieser,

in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota

30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

"

b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte

Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche

ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.

Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort

eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung,

457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der

Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren

Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen

Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl.

BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im

Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag

an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer

entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar,

Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem

Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung

zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20). »

Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"

wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich

ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss -

derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser,

Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw.

1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella

causa U, H 97/03).

In

concreto la Cassa afferma che solo per due medici vi è la concreta possibilità

di una doppia tassazione, ossia il Dr. med. __________ (anno 2001) e il Prof. Dott.

__________ (anno 2001), per i quali è già stata emanata una decisione

definitiva di fissazione dei contributi antecedenti il controllo di revisione.

L’insorgente non ha invece prodotto altre decisioni concernenti altri

collaboratori.

Per cui,

solo per loro due occorre analizzare se vi sono gli estremi per una

riconsiderazione delle decisioni inerenti i contributi dovuti nel 2001.

Considerata

l’ingente somma sulla quale sono stati prelevati i contributi (fr. 47’600,

rispettivamente fr. 15’000) e rilevato che le decisioni erano senza dubbio

errate nella misura in cui comprendevano il salario percepito dalla società

ricorrente, la Cassa poteva procedere alla riconsiderazione delle decisioni con

effetto retroattivo e alla ripresa salariale. Nel caso di specie, come risulta

dai precedenti considerandi, l'unica qualifica possibile in concreto era quella

dell'attività dipendente per la ricorrente. Ogni altra soluzione è

manifestamente insostenibile.

Alla luce

di tutto quanto precede la decisione amministrativa si rileva corretta (STCA

del 27 ottobre 2003 nella causa F., inc. 30.2003.26, confermata dalla STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03).

2.11. L’insorgente

contesta, in secondo luogo, la ripresa delle spese forfetarie non giustificate,

nella misura del 50%.

Dal

reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario

determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta

l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"

Il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o

indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità

aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura,

le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché

le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del

lavoro."

Questo

reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno

una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag.

102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,

indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine

settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario

dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento

spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia

separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7

OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo

l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il

datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer"

e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito

della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche

per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro

abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste

indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro

stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti

dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è

provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è

invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente

dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche

se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3;

RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid.

2).

La prassi

amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio

(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la

clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese

d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo

svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal

domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno

dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare

fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro,

come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese

di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o

ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con

l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante

(DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si

deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC

1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono

fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere

siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique

VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il

risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique

VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire

indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed

allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11

settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere

concrete e non generiche.

Nei casi

in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono

essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro

valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che

il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella

professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA;

RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.

140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,

Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag.

356).

L'amministrazione

non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a

provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto

agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid.

3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo secondo una

giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad

intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag.

79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

In una

recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua

giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di

avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli

importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore

di lavoro…".

Il TFA ha

poi ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di

lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un

conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente".

Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la

sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "…

il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito"

siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole

dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti."

In quel

caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "…

l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a

valori costanti…" ma soprattutto l'Alta Corte ha evidenziato (il 10

dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che -

contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di

procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve

fornire la prova".

Sia come

sia alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve

provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria,

se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11

gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la

collaborazione dell'amministrata.

È

ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo

l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere

comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994

pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne

l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa

modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di

commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti

(KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le

spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi

coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua

professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007

DSD):

-

si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni

periodo di pagamento del salario;

-

non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento

globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le

spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso,

il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10%

secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se

l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come

indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese

effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni

decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC

1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

2.12. In concreto

la cassa, dopo aver inizialmente ripreso l’intero importo delle spese

forfetarie non comprovate, versate a __________ e a __________, in seguito

all’udienza tenutasi presso gli Uffici dell’amministrazione, ha deciso di

riconoscere il 50% dell’importo quali spese effettive anche se non esistono i

relativi giustificativi.

In

particolare la cassa aveva ripreso l’importo mensile di fr. 470 (ossia

complessivamente fr. 14'570 per gli anni dal 1999 al 2001) versato a __________

(che ha conseguito un salario mensile di fr. 4'500 nel primo biennio e di fr.

4'830 nel 2001) e di fr. 4'250 versati a __________ nel 2000 (che percepiva un

salario mensile di fr. 2'700).

Successivamente

l’amministrazione ha deciso di riconoscere la metà dell’importo a titolo di

spese effettive.

Agli atti

vi sono tre ricevute relative al 2000. La prima firmata da __________, di fr.

1'750 per “accompagnamenti ragazze da __________ a __________ o viceversa

mese di luglio/agosto”, le altre due, di fr. 1'750, rispettivamente di fr.

750 per “accompagnamento ragazze __________ da __________ a __________ o

viceversa” di cui una comprendente “accompagnamento __________ da

dentista a __________ (3 volte)” (doc. F1-F3) e sulle quali non appare

nessun nome.

Vi è

inoltre una scheda di salario relativa a __________, per il 2000, dove figura,

tra le altre cose, l’importo di fr. 470 per “spese di accompagnamento

pazienti.” (doc. D)

Il TCA ha

interpellato la ricorrente chiedendo se vi sono giustificativi atti a

comprovare le spese sostenute e di precisare, in caso di loro mancanza, per

quale motivo non siano stati tenuti.

La

società ha affermato che le spese sostenute venivano rimborsate globalmente,

tramite accordo verbale, senza la presentazione di alcun giustificativo (doc.

X).

Alla luce

di quanto esposto la decisione della cassa di riconoscere alle dipendenti un

importo forfetario per spese generali sostenute pari al 50% di quanto ottenuto,

in mancanza di qualsiasi giustificativo e di qualsiasi motivo particolare che

possa far ritenere la presenza concreta di circostanze particolari per non

poter comprovare in modo certo le spese sostenute, appare alquanto generosa.

Ciò a maggior ragione per quanto concerne le spese sostenute apparentemente da __________

per l’accompagnamento di ragazze __________ all’aeroporto di __________, di cui

non è chiaro il ruolo all’interno di una __________, e per l’accompagnamento di

una tale __________ a __________ dal dentista.

Per cui,

vista la decisione dell’amministrazione di riconoscere il 50% delle spese

generali asseritamente sostenute ma non comprovate tramite giustificativi, il

ricorso, su questo punto, va respinto.

2.13. Infine, la

Cassa ha ripreso l’importo fatturato da __________, cittadino __________

domiciliato in __________ al beneficio di un permesso di frontaliere, per il

lavoro svolto a favore della ricorrente dal 1.1.2000 al 31.3.2000 pari a fr.

7'800, per le prestazioni quale “consulente artistico” (doc. da G1 a G3).

La Cassa

ha effettuato la ripresa sulla base del fatto che l’interessato aveva lavorato

dall’ottobre 1998 al dicembre 1999 per una società, poi liquidata, il cui

personale, in parte, si sarebbe trasferito presso la ricorrente dal 2000 e poiché

la fatturazione, oraria, è avvenuta in franchi svizzeri e non in euro.

L’amministrazione ritiene inoltre che il genere d’attività svolta

dall’interessato (__________) prevede una presenza fisica sul luogo di lavoro e

pertanto il collaboratore avrebbe percepito la retribuzione quale animatore di

un programma di __________ e non per la preparazione di __________.

Le

supposizioni della Cassa non trovano conferma nelle risposte fornite dalla

ricorrente interpellata dal TCA.

L’insorgente

sostiene infatti che il lavoro, durante quei tre mesi, è stato svolto

all’estero. In particolare l’interessato ha lavorato all’elaborazione di un

progetto che potesse includere la __________ nel programma per la rieducazione

alimentare applicato presso la RI 1. Il programma è poi stato messo in pratica

a partire dal 1. aprile 2000 ed è stato elaborato a __________ poiché si “è

trattato di presentare un progetto relativo alla possibilità di inserire la __________

nella rieducazione alimentare in casi di malati di __________. L’attività

svolta è quindi una consulenza prestata dal signor __________ all’estero e da

lì fatturata.” (doc. X)

Questa

circostanza è comprovata dal fatto che solo nell’aprile del 2000 l’autorità

preposta ha rilasciato all’interessato il permesso di frontaliere e la società

ricorrente ha regolarmente dichiarato il salario del collaboratore da quel

momento. In particolare con scritto del 4 aprile 2000 l’Ufficio della

manodopera estera ha deciso:

"

1. La richiesta è accolta, conseguentemente il

signor __________ può esercitare l’attività di animatore con un permesso frontaliere.

Considerandi

2.

Per iniziare l’attività la persona straniera

deve ottenere il permesso il cui rilascio compete alla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che può rifiutarne la concessione per considerazioni diverse

da quelle dell’economia o del mercato del lavoro.

3.

La persona straniera può esercitare l’attività

lucrativa unicamente nella zona di frontiera e deve tornare quotidianamente al

proprio domicilio." (doc. B)

Ciò ha

trovato conferma nell’esame dell’incarto dell’Ufficio permessi ed immigrazione

richiamato da questo TCA.

Le affermazioni

della Cassa circa lo svolgimento dell’attività in Svizzera non sono invece suffragate

da prove concrete. Non è infatti sufficiente affermare che l’interessato ha

svolto un’attività lucrativa fino al 31 dicembre 1999 per un’altra società poi

liquidata e il cui personale si è in parte trasferito presso la ricorrente per

poter ritenere che l’interessato ha svolto, anche nei tre mesi per i quali non

sono stati pagati contributi, un’attività lucrativa in Svizzera. Nemmeno la

circostanza che il tipo di lavoro esercitato prevede la presenza fisica sul

luogo di lavoro è sufficiente a comprovarne la sua effettiva presenza nel

nostro Paese. E’ infatti verosimile che l’interessato, domiciliato all’estero,

abbia dapprima elaborato un progetto in __________, per poi attuarlo,

dall’aprile 2000, presso l’insorgente.

Considerato

che i fatti che devono essere apprezzati giuridicamente o che hanno delle

conseguenze giuridiche si sono interamente realizzati prima del 1° giugno 2002,

data dell’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera da una

parte e l’Unione europea dall’altra sulla libera circolazione delle persone (ALC)

e che un’applicazione retroattiva delle norme di coordinazione, introdotta in

materia di sicurezza sociale da questo Accordo per un periodo anteriore alla

sua entrata in vigore è esclusa (DTF 128 V 317 consid. 1b/aa e STFA del 23

maggio 2005 nella causa G., K 162/04), al caso di specie va applicata la

Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la __________,

il cui art. __________ prevede che la

legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui

territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione.

Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema

competente) è, dunque, quello del luogo di lavoro (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), n. 63ss. ad art. 1 LAVS). L’art. __________ prevede invece che nei casi

in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le parti

contraenti siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le

legislazioni delle due Parti, i contributi delle assicurazioni di ciascuna

delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul

rispettivo territorio.

In concreto sulla base

degli atti questo TCA deve concludere, sulla base della verosimiglianza

preponderante, che l’interessato ha svolto la propria attività lavorativa, dal

1.1.2000

al 31.3.2000, in __________ e il suo reddito non va di conseguenza

assoggettato in Svizzera.

Su questo punto il ricorso

va accolto, nel senso che l’importo conseguito nei mesi da gennaio a marzo 2000

va stralciato dalla ripresa.

2.14

Infine la

ricorrente ha chiesto, in due occasioni, di essere sentita.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF

122.

V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n.

1.

CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia,

lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali

presuppone l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte

nel corso della procedura ricorsale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a

con riferimenti; cfr. pure DTF 125 V 38 consid. 2); semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella

causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 54 seg. consid. 3; cfr. pure

DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

di specie l’insorgente ha potuto far valere il proprio diritto di essere sentita

innanzi all’autorità amministrativa, dove è stata convocata ed ha potuto

sostanziare le proprie argomentazioni.

La

ricorrente ha potuto esprimersi anche nel corso della procedura innanzi al TCA

ed ha potuto far valere le sue motivazioni, prendendo posizione sulle

affermazioni della Cassa.

Poiché la

fattispecie è già stata sufficientemente chiarita, tramite ulteriori domande

scritte all’insorgente e tramite la produzione dell’intero incarto da parte

della Cassa e ritenuto che un’esplicita richiesta di dibattimento pubblico ex

art. 6 n. 1 CEDU fa difetto, questo TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove e all'audizione della ricorrente.

2.15

In concreto, a

differenza di quanto giudicato nella precedente STCA del 21 marzo 2005 (inc.

30.2004

, consid. 2.7), all’insorgente vanno attribuite ripetibili (art. 61

LPGA). Infatti il ricorso è stato inoltrato da RA 1 quale titolare del suo

studio fiduciario e non quale amministratrice unica della società ricorrente (cfr.

anche STCA del 6 febbraio 2003, inc. 30.2002.136 dove il TCA ha assegnato le

ripetibili all’amministratore unico della società ricorrente che ha agito per

il tramite della sua fiduciaria).

2.16

Nella misura

in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto

federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La decisione

del 6 maggio 2005 è modificata ai sensi del consid. 2.13.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà fr. 200 (IVA inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.

3.- Nella

misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.- Per quanto

attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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