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Decisione

30.2005.370

circolare con un carico sporgente oltre 1 metro senza la necessaria segnalazione; controllo del gas di scarico scaduto

18 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 28 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 300.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–,

per i seguenti motivi:

“Ha circolato con

l’autofurgone GE __________ trasportando un carico sporgente posteriormente

oltre un metro senza essere segnalato conformemente alle prescrizioni. Inoltre

ha omesso di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto, al controllo

relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali.”

Fatti accertati l’8 settembre

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 8 cpv. 2, 30 cpv. 2, 57 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 e 106

cpv. 1 LCStr; 58 cpv. 2, 59a cpv. 1 e 96 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza una riduzione della multa.

Egli non contesta di

per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma ritiene che

l’infrazione relativa all’omissione di sottoporre il veicolo al controllo

relativo alle emissioni dei gas di scarico dovrebbe essere imputata al

detentore dell’autofurgone in questione, in specie la __________ Ltd.

C. La Sezione della circolazione

nelle sue osservazioni del 14 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 30 cpv. 2

LCStr, i veicoli non devono essere sovraccaricati; il carico deve essere

collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non

possa cadere; i carichi sporgenti devono essere segnalati, di giorno e di

notte, in modo ben visibile. L’estremità dei carichi o singole parti che

sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo devono essere contrassegnate

con un segnale sferico, piramidale o simile, la cui superficie proiettata

sull’asse longitudinale del veicolo è di circa 1000 cm2; l’oggetto

segnalatore presenta strisce rosse e bianche larghe 10 cm circa ed è munita di

catarifrangenti oppure di materiale riflettente (art. 58 cpv. 2 secondo periodo

ONC).

Per

l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati

in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere

di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto

concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in

Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto

concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al

servizio di manutenzione. Sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è

tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema

antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi

per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono

provvisti (cpv. 2).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzioni del Consiglio federale è punito con l’arresto o con

la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Le violazioni all’ONC sono punite sulla base

dell’art. 96 ONC con l’arresto o con la multa, se non è applicabile

alcun’altra disposizione penale.

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera all’insorgente – in applicazione dei predetti articoli

– di avere “circolato con l’autofurgone GE __________ trasportando un carico

sporgente posteriormente oltre un metro senza essere segnalato conformemente

alle prescrizioni” e per aver “omesso di sottoporre il veicolo, entro il

termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

conformemente alle vigenti disposizioni federali.”

4.

Preliminarmente

si osserva come il ricorrente non contesta nel proprio gravame l'infrazione

relativa all’omissione di segnalare il carico sporgente e neppure vi fa

riferimento, ragion per cui la multa è giustificata su questo punto.

5.

Per

quanto attiene all'omissione di sottoporre il veicolo in questione al servizio

di manutenzione, il ricorrente fa valere, a giusto titolo, che tale infrazione

“è da attribuire al detentore del veicolo in questo caso (__________LTD, __________,

Rue de __________ __________) con filiale presente a __________ ed uffici anche

a __________” (cfr. ricorso del 31 ottobre 2005).

Infatti, secondo il Tribunale

federale, l’art. 59a ONC distingue chiaramente i doveri del detentore da quelli

del conducente. Gli obblighi di quest’ultimo sono esaurientemente disciplinati

dal cpv. 3 di questo articolo e si limitano al dovere di sempre portare seco il

documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su

richiesta agli organi incaricati del controllo; il servizio di manutenzione per

quanto concerne le emissioni di gas di scarico del veicolo spetta invece al

detentore. Scaduto il termine di validità del servizio di manutenzione del

sistema antinquinamento, il conducente è punibile solo se sa o dovrebbe sapere,

prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il veicolo non

corrisponde (più) alle prescrizioni determinanti di costruzione e di

equipaggiamento, a norma dell’art. 93 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 115 IV 148).

In concreto, sulla base degli

atti non è possibile concludere con certezza che l’insorgente sapesse che il

termine di validità del servizio di manutenzione del sistema antinquinamento

fosse scaduto. Inoltre non vi sono elementi che consentono di dire che egli fosse

il conducente abituale di detto veicolo, dovendo per questo motivo sapere che

lo stesso non corrispondeva più alle prescrizioni in materia. In difetto di

indizi concreti in tal senso, egli va prosciolto dall’addebito mossogli in

ossequio al principio in dubio pro reo.

Decadendo

la stessa, per la quale l’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 200.– per

il superamento del termine di più di tre mesi, ma non più di sei mesi

(infrazione n. 501 lett. c), si giustifica tutto ben ponderato di ridurre la

multa a fr. 100.–, di adeguare gli oneri giudiziari di primo grado e di

soprassedere alle tasse e spese dell’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 30 cpv. 2,

57 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; 58 cpv. 2, 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.

2. Non

si prelevano né tasse né spese dell’attuale giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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