30.2005.372
impiego telefono senza dispositivo mani libere
20 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.372
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, PRPEN
Titolo:
impiego telefono senza dispositivo mani libere
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.372
28889/407
Bellinzona
20
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 novembre 2005 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 28
ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 28 ottobre 2005, ha inflitto a
RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di
fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 2 aprile
2005 in territorio di Lugano:
“ha
circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo mani libere”;__________ che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 2 novembre 2005, con
il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 14 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che,
per l’art. 3 cpv. 1 vONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta
né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per l’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere”,
è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dell’allegato 1
dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che
il ricorrente ha a più riprese contestato i fatti rimproveratigli, asserendo
che “è mia consuetudine usare sempre il dispositivo mani libere quando [sono]
alla guida e ritengo quindi impossibile non averlo usato per un’eventuale
conversazione. Per di più, la descrizione dell’infrazione è assolutamente
generica e non circostanziata” (cfr. suo scritto 27 aprile 2005 alla
Polizia cantonale);
che
l’insorgente ha altresì definito superficiale il rapporto di contravvenzione
steso dall’agente denunciante, in cui, a parte il luogo dell’ipotetica
infrazione, non vengono riportati altri dettagli che gli potrebbero permettere
di controbattere (cfr. sue osservazioni 14 luglio 2005 alla Sezione della
circolazione);
che
nel contempo il ricorrente ha prodotto i numeri delle sue tre utenze
telefoniche GSM, dando esplicita autorizzazione all’autorità di prime cure di
verificare presso il suo operatore di telefonia mobile se alla data e all’ora
in questione egli abbia effettuato o ricevuto telefonate (cfr. ibidem);
che
Fatti
i tabulati telefonici o simili attestazioni di società telefoniche non sono
tuttavia concludenti sul piano probatorio, in quanto il conducente avrebbe
potuto far uso di un telefono di cui non è titolare e, inoltre, i tabulati
telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute,
rispettivamente andate a vuoto;
che
il ricorrente non ha tuttavia mai eccepito di non essere stato lui alla guida
del veicolo, rispettivamente di averlo concesso in uso a terze persone, per cui
l’infrazione sarebbe stata eventualmente commessa da qualcun altro;
che,
dal canto suo, l’agente denunciante, chiamato dalla Sezione della circolazione
a presentare ulteriori precisazioni sulle modalità dell’accertamento
dell’infrazione a fronte dei laconici rapporti di contro-osservazioni del
23 giugno 2005 e del 30 luglio 2005, riconfermando integralmente il
rapporto di contravvenzione, ha sottolineando che “il rubricato circolava
alla guida del veicolo marca Audi modello A3, di colore blu, targato __________,
utilizzando un cellulare non munito di dispositivo mani libere. Da parte nostra
è stata constatata la presente infrazione, in quanto la vettura in questione è
transitata di fianco al nostro veicolo di pattuglia, mentre circolava in senso
opposto rispetto al nostro. Si ribadisce che la visuale era libera e si è,
quindi, potuto vedere facilmente il numero di targa e la marca del veicolo.
Tutti i dati sono poi stati ricostruiti durante gli accertamenti svolti in
Considerandi
ufficio, mediante i supporti informatici in nostra dotazione (cfr. rapporto
di segnalazione 4 settembre 2005);
che
in questo modo, l’agente denunciante, restando fermo sulle proprie posizioni
pur essendo a conoscenza degli estremi della persona oggetto della procedura
(nome, sesso, età), si è pronunciato implicitamente sull’identità del
trasgressore;
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che
pertanto, di fronte alla lineare esposizione dei fatti da parte dell’agente le
affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido motivo di
revisione della decisione impugnata;
che
a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all’insorgente una
multa di fr. 100.-- per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 vONC;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPcontr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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