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Decisione

30.2005.372

impiego telefono senza dispositivo mani libere

20 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i tabulati telefonici o simili attestazioni di società telefoniche non sono

tuttavia concludenti sul piano probatorio, in quanto il conducente avrebbe

potuto far uso di un telefono di cui non è titolare e, inoltre, i tabulati

telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute,

rispettivamente andate a vuoto;

che

il ricorrente non ha tuttavia mai eccepito di non essere stato lui alla guida

del veicolo, rispettivamente di averlo concesso in uso a terze persone, per cui

l’infrazione sarebbe stata eventualmente commessa da qualcun altro;

che,

dal canto suo, l’agente denunciante, chiamato dalla Sezione della circolazione

a presentare ulteriori precisazioni sulle modalità dell’accertamento

dell’infrazione a fronte dei laconici rapporti di contro-osservazioni del

23 giugno 2005 e del 30 luglio 2005, riconfermando integralmente il

rapporto di contravvenzione, ha sottolineando che “il rubricato circolava

alla guida del veicolo marca Audi modello A3, di colore blu, targato __________,

utilizzando un cellulare non munito di dispositivo mani libere. Da parte nostra

è stata constatata la presente infrazione, in quanto la vettura in questione è

transitata di fianco al nostro veicolo di pattuglia, mentre circolava in senso

opposto rispetto al nostro. Si ribadisce che la visuale era libera e si è,

quindi, potuto vedere facilmente il numero di targa e la marca del veicolo.

Tutti i dati sono poi stati ricostruiti durante gli accertamenti svolti in

Considerandi

ufficio, mediante i supporti informatici in nostra dotazione (cfr. rapporto

di segnalazione 4 settembre 2005);

che

in questo modo, l’agente denunciante, restando fermo sulle proprie posizioni

pur essendo a conoscenza degli estremi della persona oggetto della procedura

(nome, sesso, età), si è pronunciato implicitamente sull’identità del

trasgressore;

che

le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che

pertanto, di fronte alla lineare esposizione dei fatti da parte dell’agente le

affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido motivo di

revisione della decisione impugnata;

che

a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all’insorgente una

multa di fr. 100.-- per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 vONC;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPcontr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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