30.2005.373
vendita di cibi caldi (kebab) in un bar senza possedere il necessario permesso
21 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.373
Data decisione, Autorità:
21.04.2006, PRPEN
Titolo:
vendita di cibi caldi (kebab) in un bar senza possedere il necessario permesso
GERENTE
art. 66 cpv. 1 LESPUBB
Incarto
n.
30.2005.373
234/690
Bellinzona
21
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. (401) 05 234/690 del 28 ottobre 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 15 novembre
2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 28
ottobre 2005 (emanata in virtù del rapporto di segnalazione del 17 febbraio
2005 della Polizia comunale di __________, cui ha fatto seguito il rapporto di
contravvenzione del 26 settembre 2005, avverso il quale il ricorrente non ha
formulato osservazioni), la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per
Fatti
i seguenti motivi:
"Presso il Bar __________,
__________, vengono preparati e serviti cibi caldi (servizio kebab) senza
possedere la necessaria autorizzazione da parte dell’ufficio permessi.”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 4 e 66 Les pubb; 30, 80 e 81 RLes pubb.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 3 cpv. 1 Les
pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se: il proprietario
dell’immobile è in possesso della patente corrispondente (lett. a); il gerente
è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione
dipartimentale di cui all’art. 28 (lett. b).
Secondo l’art. 30 cpv. 1 RLes
pubb, sono caffè o bar gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamente
bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per
semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience
foods) e gelati.
Le infrazioni alla Legge sugli
esercizi pubblici e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da
un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.- giusta le norme della legge
di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb).
Ai sensi dell’art. 66 cpv. 2
Les pubb sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i
loro rappresentanti.
3.
Nella fattispecie il
ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di gerente del bar in questione
(art. 66 cpv. 2 Les pubb), a seguito della situazione riscontrata nel corso del
controllo effettuato il 15 febbraio 2005 dalla Polizia comunale di __________,
in occasione del quale è emerso che: “l’apparecchiatura per la preparazione
del kebab era ancora installata e nella stessa vi era un pezzo di carne pronto
per essere cucinato” (cfr. rapporto di segnalazione del 17 febbraio 2005,
pag. 1 in basso).
4.
In concreto, il
ricorrente non nega di per sé i fatti ritenuti dall’autorità di primo grado, ammettendo
espressamente di aver sbagliato (cfr. ricorso del 6 novembre 2005 in basso).
Tuttavia, egli eccepisce di non aver violato alcun disposto di legge in quanto,
a suo dire, l’attività legata ai kebab consisterebbe unicamente nella vendita
di semplici panini imbottiti. A torto.
In effetti, la preparazione di
semplice panino, pur servito caldo, non richiede la presenza di
un’apparecchiatura apposita per la cottura della carne che serve quale
farcitura. Non solo, ma il ricorrente era perfettamente a conoscenza della
situazione di irregolarità costituita dalla presenza di tale apparecchio, per
essere stato diffidato ad allontanare lo stesso con due precedenti scritti del
1, rispettivamente 10 febbraio 2005 dell’Ufficio dei permessi, che non contesta
di aver ricevuto. Egli ha quindi perseverato in tale attività illegale malgrado
la formale diffida e solo dopo essere stato “colto in fallo” dall’agente
procedente ha dichiarato che in futuro non avrebbe più utilizzato
l’apparecchiatura in questione, facendo capo a una persona esterna (cfr. rapporto
di segnalazione del 17 febbraio 2005).
Ogni tentativo di sottrarsi
alle proprie responsabilità appare quindi malvenuto.
A nulla giova al ricorrente la
circostanza, neppure comprovata, secondo cui avrebbe “chiesto il permesso di
vendere il kebab preconfezionato dal take away, dopo 3 giorni ho telefonato
all’ufficio dei permessi per una conferma, il sig. __________ mi confortò con
un sì, dal momento che si scalda solo il panino poteva essere valida, quindi ho
riaperto l’esercizio vendendo il kebab preconfezionato…” (cfr. ricorso del
6.
novembre 2005).
Questa circostanza risulta
infatti posteriore all’accertamento dei fatti - peraltro non contestati dal
ricorrente – ed è quindi del tutto irrilevante ai fini dell’odierno giudizio, il
quale verte unicamente sulla preparazione, non autorizzata, del kebab da parte
del ricorrente mediante l’apposita apparecchiatura per cucinare la carne. Al
contrario, essa conforta semmai la tesi che egli ha effettivamente commesso
l’infrazione ascrittagli e proprio per evitare di dover cessare totalmente la
sua attività in attesa di regolarizzare la situazione nei confronti della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ha optato per una soluzione
transitoria, conforme alla legge.
In
siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole
dubbio sulla commissione da parte del multato dell’infrazione rimproveratagli
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Dal momento che
l’infrazione è stata effettivamente commessa, l’annullamento della sanzione non
può entrare in linea di conto nell’evenienza concreta.
5.
Quo alla commisurazione
della multa inflitta, si rileva che il ricorrente si duole di come la stessa
sia eccessiva per rapporto alle sue condizioni economiche, senza tuttavia
circostanziare nemmeno sommariamente, né rendere verosimile tale circostanza.
Tutto ben ponderato, questo
giudice ritiene equo confermare la multa inflitta dall’autorità di primo grado,
già prudenzialmente stabilita in fr. 200.-, che risulta peraltro
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Per
quanto attiene all’asserita situazione economica precaria, come detto, per
nulla documentata, si rileva, infine, che il ricorrente avrebbe comunque la
possibilità di chiedere tempestivamente all’Ufficio esazione e condoni,
competente in materia, una rateazione della multa.
Il ricorso, sprovvisto di buon
diritto, deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese dell’odierno
giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 4 e 66 Les pubb;
30, 80 e 81 RLes pubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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