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Decisione

30.2005.373

vendita di cibi caldi (kebab) in un bar senza possedere il necessario permesso

21 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"Presso il Bar __________,

__________, vengono preparati e serviti cibi caldi (servizio kebab) senza

possedere la necessaria autorizzazione da parte dell’ufficio permessi.”

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 4 e 66 Les pubb; 30, 80 e 81 RLes pubb.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 3 cpv. 1 Les

pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se: il proprietario

dell’immobile è in possesso della patente corrispondente (lett. a); il gerente

è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione

dipartimentale di cui all’art. 28 (lett. b).

Secondo l’art. 30 cpv. 1 RLes

pubb, sono caffè o bar gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamente

bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per

semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience

foods) e gelati.

Le infrazioni alla Legge sugli

esercizi pubblici e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da

un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.- giusta le norme della legge

di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb).

Ai sensi dell’art. 66 cpv. 2

Les pubb sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i

loro rappresentanti.

3.

Nella fattispecie il

ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di gerente del bar in questione

(art. 66 cpv. 2 Les pubb), a seguito della situazione riscontrata nel corso del

controllo effettuato il 15 febbraio 2005 dalla Polizia comunale di __________,

in occasione del quale è emerso che: “l’apparecchiatura per la preparazione

del kebab era ancora installata e nella stessa vi era un pezzo di carne pronto

per essere cucinato” (cfr. rapporto di segnalazione del 17 febbraio 2005,

pag. 1 in basso).

4.

In concreto, il

ricorrente non nega di per sé i fatti ritenuti dall’autorità di primo grado, ammettendo

espressamente di aver sbagliato (cfr. ricorso del 6 novembre 2005 in basso).

Tuttavia, egli eccepisce di non aver violato alcun disposto di legge in quanto,

a suo dire, l’attività legata ai kebab consisterebbe unicamente nella vendita

di semplici panini imbottiti. A torto.

In effetti, la preparazione di

semplice panino, pur servito caldo, non richiede la presenza di

un’apparecchiatura apposita per la cottura della carne che serve quale

farcitura. Non solo, ma il ricorrente era perfettamente a conoscenza della

situazione di irregolarità costituita dalla presenza di tale apparecchio, per

essere stato diffidato ad allontanare lo stesso con due precedenti scritti del

1, rispettivamente 10 febbraio 2005 dell’Ufficio dei permessi, che non contesta

di aver ricevuto. Egli ha quindi perseverato in tale attività illegale malgrado

la formale diffida e solo dopo essere stato “colto in fallo” dall’agente

procedente ha dichiarato che in futuro non avrebbe più utilizzato

l’apparecchiatura in questione, facendo capo a una persona esterna (cfr. rapporto

di segnalazione del 17 febbraio 2005).

Ogni tentativo di sottrarsi

alle proprie responsabilità appare quindi malvenuto.

A nulla giova al ricorrente la

circostanza, neppure comprovata, secondo cui avrebbe “chiesto il permesso di

vendere il kebab preconfezionato dal take away, dopo 3 giorni ho telefonato

all’ufficio dei permessi per una conferma, il sig. __________ mi confortò con

un sì, dal momento che si scalda solo il panino poteva essere valida, quindi ho

riaperto l’esercizio vendendo il kebab preconfezionato…” (cfr. ricorso del

6.

novembre 2005).

Questa circostanza risulta

infatti posteriore all’accertamento dei fatti - peraltro non contestati dal

ricorrente – ed è quindi del tutto irrilevante ai fini dell’odierno giudizio, il

quale verte unicamente sulla preparazione, non autorizzata, del kebab da parte

del ricorrente mediante l’apposita apparecchiatura per cucinare la carne. Al

contrario, essa conforta semmai la tesi che egli ha effettivamente commesso

l’infrazione ascrittagli e proprio per evitare di dover cessare totalmente la

sua attività in attesa di regolarizzare la situazione nei confronti della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ha optato per una soluzione

transitoria, conforme alla legge.

In

siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole

dubbio sulla commissione da parte del multato dell’infrazione rimproveratagli

dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Dal momento che

l’infrazione è stata effettivamente commessa, l’annullamento della sanzione non

può entrare in linea di conto nell’evenienza concreta.

5.

Quo alla commisurazione

della multa inflitta, si rileva che il ricorrente si duole di come la stessa

sia eccessiva per rapporto alle sue condizioni economiche, senza tuttavia

circostanziare nemmeno sommariamente, né rendere verosimile tale circostanza.

Tutto ben ponderato, questo

giudice ritiene equo confermare la multa inflitta dall’autorità di primo grado,

già prudenzialmente stabilita in fr. 200.-, che risulta peraltro

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Per

quanto attiene all’asserita situazione economica precaria, come detto, per

nulla documentata, si rileva, infine, che il ricorrente avrebbe comunque la

possibilità di chiedere tempestivamente all’Ufficio esazione e condoni,

competente in materia, una rateazione della multa.

Il ricorso, sprovvisto di buon

diritto, deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese dell’odierno

giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 4 e 66 Les pubb;

30, 80 e 81 RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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