30.2005.375
circolazione con vettura con tubo di scarico non omologato
21 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.375
Data decisione, Autorità:
21.04.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione con vettura con tubo di scarico non omologato
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.375
28439/402
Bellinzona
21
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5
novembre 2005 presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
n. 28439/402 del 21 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 25 novembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione con decisione del 21
ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di
giustizia di fr. 20.– e alle spese fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il
1° settembre 2005 in territorio di Bellinzona:
"Ha circolato con la
vettura [recte: motoveicolo; cfr. rapporto di contravvenzione] TI __________
alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato)
senza sottoporla a nuovo esame”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1
e 2 OETV;
che contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone, in sostanza, l'annullamento;
che la Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 25 novembre 2005 propone, per contro,
di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr: il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione
rimprovera al multato, come detto, di aver circolato “con il motoveicolo TI __________
al quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato)
senza sottoporlo a nuovo esame”; sempre stando all’autorità di primo grado,
“nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni” ;
che il 1° settembre 2005, per
Fatti
i fatti suddetti, la Polizia comunale di Bellinzona ha avviato nei confronti
dell’insorgente una procedura ordinaria mediante intimazione di un rapporto di
contravvenzione, in cui assegnava allo stesso un termine di 15 giorni per
inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che trascorso tale termine il
rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato trasmesso alla Sezione
della circolazione (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto);
che nel suo gravame, il
ricorrente – negando l’addebito mossogli per i motivi, in parte, già esposti in
uno scritto del 5 settembre 2005 alla Polizia comunale di Bellinzona, che
faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione del 1° settembre
2005 – lamenta, in sostanza, di avere contestato l'infrazione – contrariamente
a quanto indicato nella decisione impugnata – con il predetto scritto (allegato
al ricorso);
che in concreto, come si
evince dall’incarto della Sezione della circolazione acquisito d’ufficio agli
atti, il rapporto di contravvenzione 1° settembre 2005 è stato trasmesso alla
predetta autorità con l’espressa indicazione che non sono state formulate
osservazioni, quindi senza la presa di posizione del ricorrente di cui al suo
scritto 5 settembre 2005 (cfr. crocetta in basso apposta sul predetto rapporto
Considerandi
di contravvenzione), pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del
cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare;
che l’autorità di primo grado
non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione
della propria decisione, ritenuto che è entrata in possesso dello stesso solo
il 9 novembre 2005 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al ricorso
erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito
trasmesso per competenza a questa Pretura;
che, a non
averne dubbio, la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il
diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la Sezione della
circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni e
argomentazioni da lui addotte;
che tale
violazione comporta l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri
termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla,
bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);
che in queste
circostanze la decisione va annullata, rimanendo ovviamente riservata
all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento
contravvenzionale;
che il
ricorso va pertanto accolto, ritenuto che, visto l’esito del gravame, non si
prelevano né tassa di giustizia né spese;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93
cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 29 cpv. 2 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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