Lexipedia

Decisione

30.2005.375

circolazione con vettura con tubo di scarico non omologato

21 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti suddetti, la Polizia comunale di Bellinzona ha avviato nei confronti

dell’insorgente una procedura ordinaria mediante intimazione di un rapporto di

contravvenzione, in cui assegnava allo stesso un termine di 15 giorni per

inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che trascorso tale termine il

rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato trasmesso alla Sezione

della circolazione (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto);

che nel suo gravame, il

ricorrente – negando l’addebito mossogli per i motivi, in parte, già esposti in

uno scritto del 5 settembre 2005 alla Polizia comunale di Bellinzona, che

faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione del 1° settembre

2005 – lamenta, in sostanza, di avere contestato l'infrazione – contrariamente

a quanto indicato nella decisione impugnata – con il predetto scritto (allegato

al ricorso);

che in concreto, come si

evince dall’incarto della Sezione della circolazione acquisito d’ufficio agli

atti, il rapporto di contravvenzione 1° settembre 2005 è stato trasmesso alla

predetta autorità con l’espressa indicazione che non sono state formulate

osservazioni, quindi senza la presa di posizione del ricorrente di cui al suo

scritto 5 settembre 2005 (cfr. crocetta in basso apposta sul predetto rapporto

Considerandi

di contravvenzione), pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del

cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare;

che l’autorità di primo grado

non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione

della propria decisione, ritenuto che è entrata in possesso dello stesso solo

il 9 novembre 2005 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al ricorso

erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito

trasmesso per competenza a questa Pretura;

che, a non

averne dubbio, la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il

diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la Sezione della

circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni e

argomentazioni da lui addotte;

che tale

violazione comporta l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri

termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla,

bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che in queste

circostanze la decisione va annullata, rimanendo ovviamente riservata

all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento

contravvenzionale;

che il

ricorso va pertanto accolto, ritenuto che, visto l’esito del gravame, non si

prelevano né tassa di giustizia né spese;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93

cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 29 cpv. 2 Cost.; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster