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Decisione

30.2005.377

fermata in un area in cui è segnalato il divieto di fermata

18 ottobre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14 giugno 2005 in territorio di __________:

“si

è fermato con il veicolo __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di

fermata”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr, 30 OSStr;

che

RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 12 novembre 2005, con

il quale ha chiesto l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni;

che,

secondo l’art. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale “Divieto di fermata” (2.49) vieta la

fermata volontaria e il segnale “Divieto di parcheggio” (2.50) il parcheggio di

veicolo dalla parte della strada provvista di tale segnale. Il parcheggio è la

sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i

passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

Considerandi

per la fermata in aree su cui è segnalato il divieto di fermata (2.49); art. 30

OSStr) è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 80.-- (cifra 230.2

dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che

il ricorrente contesta d’aver commesso l’infrazione addebitatagli, in quanto il

suo veicolo era parcheggiato in Via __________, strada in cui non vi è alcun

cartello di divieto di fermata. In effetti, quest’ultimo è posto in Vicolo __________,

la cui intersezione con Via __________ è situata circa 2 metri prima del luogo

ove egli ha posteggiato. A suo dire, la sua autovettura era dunque parcheggiata

fuori dalla zona di divieto (cfr. ricorso 12 novembre 2005, pag. 1);

che,

ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 OSStr, con riserva di disposizioni derogatorie

concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è

valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino

alla prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua

validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale “Divieto di fermata

(2.49) è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine della

prescrizione, ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione (art. 16

cpv. 2 terza frase OSStr);

che,

giusta l’art. 1 cpv. 8 ONC, le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o

gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi,

l’uscita da un’autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile

ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni;

che,

contrariamente a quanto sostiene dall’insorgente, l’intersezione non è rappresentata

semplicemente dalla linea che delimita l’incontro di due strade (cfr. doc. E

allegato al ricorso 12 novembre 2005), bensì tutta l’area generata dal loro incrocio,

ovvero i cosiddetti crocevia, sbocchi o biforcazioni;

che

pertanto, nella presente fattispecie, la prescrizione segnalata dal cartello di

divieto di fermata ubicato in Vicolo __________ si estende su tutta l’area creata

dall’incrocio fra il Vicolo __________ e la Via __________ e quindi anche nella

zona in cui il ricorrente ha posteggiato il suo veicolo (cfr. osservazioni

8.

ottobre 2005, doc. da 1 a 3, nonché ricorso 12 novembre 2005, doc. E);

che

inoltre, ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. d ONC, è vietato fermarsi

volontariamente alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a

meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;

che,

visto quanto precede, a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto

una multa di fr. 80.-- per la violazione degli art. 27 cpv. 1 LCStr e 30 OSStr;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 1 cpv. 8, 18 cpv. 2 lett. d ONC; 16, 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla

notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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