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Decisione

30.2005.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dovuti per un periodo determinato – seppure, per l'anno 2004, provvisoriamente nell'attesa della relativa notifica di

tassazione fiscale. Queste decisioni sono provviste dei rimedi di diritto ed indicano

entro quale termine, in che forma ed a quale istanza può essere presentata opposizione. Esse rispecchiano quindi la normativa della LPGA.

A questo proposito,

secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Per il capoverso 3,

le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono

essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che

le ha notificate.

Per costante giurisprudenza, le

decisioni scritte devono essere designate come tali ed indicare le vie di

ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag.

192 consid. 2a; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 127).

Decisioni formali sono quelle che

regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto

amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di

un'autorità (KNAPP, Précis de droit administratif, n. 936 segg. pag. 214 segg.;

GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13

segg.; BOIS, La décision dans le domaine de l'assurance sociale, in: Etudes de

droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungs-verfahren

im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 122 V 189 consid. 1; DTF 118 V 17 consid. 1;

DTF 116 V 319 consid. 1a; DTF 98 Ib 463).

Pertanto, quelle situazioni giuridiche

che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non

decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come

decisioni (RCC 1977 pag. 162).

Un ricorso basato su un

atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve essere

dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589).

Le predette quattro decisioni, che sono

degli atti amministrativi, contrariamente allo scritto del 27 aprile 2005 si

pronunciano sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (affiliato in qualità

di persona senza attività lucrativa, deve versare i contributi per il periodo

2001-2004), per cui rivestono la forma di una decisione scritta con

l'indicazione dei rimedi di diritto (opposizione entro 30 giorni).

La comunicazione del 27 aprile 2005,

per contro, si limita ad informare l'assicurato che dal 1° gennaio 2001 è stato

affiliato nella categoria delle persone senza attività lucrativa. La

concretizzazione di ciò è poi avvenuta con le quattro decisioni che hanno fatto

seguito, ovvero con le decisioni definitive/provvisoria di fissazione dei

contributi, le uniche impugnabili.

Da quanto precede discende dunque che

nella misura in cui l'insorgente si aggrava contro la decisione su opposizione

del 3 giugno 2005 che dichiara irricevibile l'opposizione del 15 maggio 2005

contro la comunicazione del 27 aprile 2005, il ricorso va respinto.

Il TCA può invece esaminare nel merito il

ricorso formulato contro la seconda decisione su opposizione del 3 giugno 2005,

resa sull'opposizione del 29 maggio 2005 inoltrata avverso le decisioni del 23

maggio 2005.

nel merito

4. Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone

fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a vLAVS,

art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,

se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di

pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni

dall’entrata in vigore della revisione legislativa) e a 64 anni nel 2005 (otto

anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle Disposizioni transitorie relative alla 10a

revisione della LAVS).

Giusta l'art. 10 cpv.

1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- (nel 2003 e 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno

civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro,

contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti

un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non

esercitano un'attività

lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il

contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque

pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi

assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che

Considerandi

corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990

pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito

conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non

dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo

irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto

che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito

determinante.

L'Alta Corte ha inoltre

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o meno le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento

dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,

si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni

sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e

176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di

giurisprudenza).

5.

Nella

fattispecie in esame, controversa è l'affiliazione del ricorrente come persona senza attività lucrativa per

il periodo dal 2001 al 2004 anziché ancora, come dal 1986, nella categoria

degli indipendenti.

Le Direttive dell'UFAS sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa illustrano queste categorie

(DIN).

Sono considerati senza

attività lucrativa gli assicurati che non esercitano un'attività determinante nell'intento di conseguire un reddito e di aumentare la loro capacità di

rendimento economico (N. 2001 DIN).

Per il N. 2002 DIN, la

questione dell'esistenza o meno

di un'attività lucrativa è

determinata secondo le circostanze economiche reali create da un'attività o nell'ambito delle quali è svolta l'attività. Al riguardo, non è decisivo il modo in cui si qualifica l'assicurato.

Non può essere

riconosciuta come attività lucrativa un'attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come

l'attività di un amatore che

lavora solo per il proprio piacere (N. 2003 DIN).

Giusta il N. 2004 DIN,

è considerato come non attivo un assicurato che esercita durante più anni un'attività di poca importanza economica e da

cui non trae alcun reddito.

Sono anche considerati

come non attivi gli assicurati la cui attività non è esercitata durevolmente a

tempo pieno (N. 2007 DIN).

Per il N. 2008 DIN, un

assicurato è considerato come non attivo per un anno civile intero.

A norma del N. 2016

DIN, le disposizioni legali generali sulla distinzione tra assicurati attivi e

non attivi (art. 10 cpv. 1 LAVS) sono applicabili anche agli assicurati che

hanno una capacità di lavoro ridotta.

6.

Dalle

tassazioni fiscali 2001-2004 dell'assicurato richiamate dal TCA pendente causa (doc. XIII), emerge che il suo reddito da attività

indipendente era sempre nullo. Lo stesso ricorrente specificava nelle proprie

dichiarazioni di tassazione che l'attività che esercitava annualmente, ma a tempo parziale a causa

dell'invalidità congenita che

limitava la sua capacità di guadagno al 50%, era "volontaria, non profit,

senza motivi di lucro".

In virtù di quanto

precede, siccome l'assicurato,

a tutti gli effetti, non ha svolto, durante gli anni in esame, un'attività con l'intento di conseguire un'entrata, ma ha esercitato la professione di

economista a mero scopo non lucrativo tanto che ogni anno non traeva alcun

reddito dall'attività che praticava, egli va affiliato come persona senza

attività lucrativa in virtù dell'art. 10 cpv. 1 LAVS. Come tale, l'insorgente è

quindi tenuto al pagamento del contributo minimo, come rettamente calcolato

dalla Cassa di compensazione nelle quatto decisioni formali del 23 maggio 2005.

Oltre al contributo

minimo legale, a copertura delle spese di amministrazione la Cassa di

compensazione preleva un contributo per le spese amministrative (art. 69 cpv. 1

LAVS), commisurato alla capacità economica della persona tenuta a versarle.

Questo contributo, che deve essere inferiore al 3%, è stato qui correttamente

fissato al 2% del capitale del contributo dovuto (Fr. 7,50 rispettivamente Fr.

8,50).

7.

In

merito alla somma di Fr. 12'000.- che annualmente l'assicurato riceve dal

padre, il Tribunale osserva che essa non va considerata come un reddito

conseguito con l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente.

Infatti, per l'art. 9

cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente

comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza

d'altri.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1).

Sono considerati

reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,

artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività

compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di

elementi patrimoniali (art. 17 OAVS).

Inoltre, per

ammissione dell'insorgente stesso, questo importo non è nemmeno sostitutivo dei

redditi da lavoro né quale regolamento per trattamento di pre-pensionamento,

finanziato dai suoi familiari (doc. III). Si tratta di un aiuto volontario di

terzi (del genitore) che gli permettere di far fronte alle sue necessità

quotidiane.

Alla luce di ciò, il

ricorrente è tenuto al versamento del contributo minimo anche in virtù del

citato art. 10 cpv. 2 LAVS.

Stando così le cose, va

confermata la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 che qualifica RI 1

quale persona senza attività lucrativa e che, conseguentemente, fissa il suo contributo

- minimo – per gli anni 2001-2004.

Ne discende che il

ricorso del 10 giugno 2005 dell'assicurato deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005

portante sull'opposizione del 15

maggio 2005 formulata contro la comunicazione dell'affiliazione d'ufficio

del 27 aprile 2005, il ricorso va respinto.

2. Nella

misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005

portante sull'opposizione del 29

maggio 2005 formulata contro le decisioni del 23 maggio 2005, il ricorso è respinto.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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