30.2005.382
Guidare un veicolo ed omettere di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale transitavano alcuni pedoni
12 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2005.382
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, PRPEN
Titolo:
Guidare un veicolo ed omettere di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale transitavano alcuni pedoni
PEDONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.382
29776/407
Bellinzona
12
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14
novembre 2005 presentato da
RI 1 ,
difeso da: DI
1,
Contro
la decisione
n. 29776/407 del 4 novembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 28 novembre
2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione del 4 novembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.– e alle spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul
quale stavano transitando alcuni pedoni.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle sue
osservazioni del 28 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. L'art.
33 cpv. 1 LCStr enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata.
Tale norma è concretizzata
dall'art. 6 ONC, che al suo capoverso 1, prevede che
davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il
conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo
simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti
a esso e che visibilmente vuole attraversarlo, ritenuto che deve moderare per
tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
avere omesso di fermarsi davanti a un passaggio pedonale su cui stavano
transitando alcuni pedoni.
La Polizia cantonale, nelle
sue contro-osservazioni del __________, precisa che al momento dei fatti “due
fanciulli accompagnati dal collega si trovavano al centro della carreggiata
sull’isola spartitraffico in quanto avevano già iniziato l’attraversamento
della strada” e che lo stesso agente “non era preposto alla regolazione
manuale del traffico ma ad accompagnare ed istruire i fanciulli al
comportamento da tenersi in strada.”
4. Il ricorrente giustifica
il suo agire alla luce del disposto di cui all’art. 27 cpv. 1 ultimo periodo LCStr,
giusta il quale le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni. Egli eccepisce infatti che, “vedendo
sull’isola spartitraffico un agente di polizia in uniforme con accanto
dei fanciulli era pronto ad attenersi alle istruzioni della polizia secondo
l’art. 27 cpv. 1 LCStr. Data l’assenza di segnalazioni (per esempio di
fermarsi) da parte dell’agente nei suoi confronti, proseguiva.
Nulla lasciava immaginare
che l’agente non fosse nella veste di poliziotto, quindi a regolare il
passaggio dei fanciulli, quanto piuttosto in quelle di insegnante” (cfr.
ricorso del 14 novembre 2005, pag. 3 in alto).
Inoltre, egli contesta “il
fatto che i fanciulli, visibilmente, volessero completare
l’attraversamento della strada”, invocando l’art. 47 cpv. 3 ONC che
dispone che dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è
suddiviso da un’isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un
passaggio pedonale indipendente (cfr. ricorso del 14 novembre 2005, pag. 3 a
metà).
Il richiamo a tale
disposizione non è tuttavia pertinente in quanto, come si vedrà in seguito,
l’intenzione dei pedoni di attraversare il passaggio pedonale era deducibile
anche prendendo in considerazione unicamente la metà strada sulla quale
circolava l’insorgente al momento dei fatti.
5. Preliminarmente si
rileva che, gli agenti di polizia investiti della regolazione manuale del
traffico dirigono il flusso delle vetture con chiari gesti manuali,
avvalendosi, a dipendenza delle circostanze, di segnali luminosi, di bastoni
con luce rossa/bianca o palette riflettenti, a tutela della sicurezza stradale.
Nella fattispecie, l’agente in
questione non ha fatto alcun movimento che lasci supporre che egli fosse
preposto alla regolazione del traffico. Contrariamente a quanto asserito dal
ricorrente, la presenza di un agente in uniforme su un’isola spartitraffico non
è sufficiente per concludere in tal senso, in quanto non tutti gli agenti di
polizia in divisa hanno il compito di regolare il traffico e non è un fatto
straordinario vedere un poliziotto attraversare la strada. Inoltre, partendo
dal principio che, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza
generale della vita, una o più persone che attendono su un’isola spartitraffico
davanti a un passaggio pedonale non hanno certo l’intenzione di stazionarvi
sopra, ma di proseguire e attraversare la carreggiata, l’intento dei pedoni in
questione era facilmente desumibile prestando la dovuta attenzione alle
circostanze. Era altresì difficilmente ipotizzabile che se l’agente fosse in
loco per regolare il passaggio degli allievi non abbia bloccato entrambe le
corsie prima di farli attraversare (la sosta sull’isola comporta infatti una
certa pericolosità, motivo per il quale non era neppure da credere che l’agente
stesse tenendo la lezione mentre i bambini si trovavano sulla stessa).
Le giustificazioni del
ricorrente non possono quindi trovare accoglimento su questo punto.
Aggiungasi che l’assenza di ogni
e qualsiasi cenno da parte dell’agente, insolita in presenza di fanciulli
appostati su un’isola spartitraffico, doveva far sorgere al ricorrente, vista
anche l’ora (10.55, cfr. rapporto di contravvenzione 29 settembre 2005),
qualche dubbio che si trattasse di una pattuglia scolastica e non lo esimeva
certo dall’obbligo di moderare la propria velocità, soprattutto in presenza di
fanciulli, così da sincerarsi della loro volontà.
Questo a maggior ragione se si
considera che, proprio a suo dire, la loro intenzione “era decisamente ambigua”
(cfr. osservazioni del 10 ottobre 2005 alla CRTE 1), quindi soggetta a
interpretazione, non potendo egli escludere a priori la possibilità che
volessero attraversare. Del resto egli non pretende che era troppo vicino al
passaggio pedonale da non potersi più fermare, per cui avrebbe avuto il tempo
sufficiente per valutare più attentamente la situazione e per arrestarsi
davanti al passaggio pedonale.
6. Il ricorrente richiama
poi l’art. 19 cpv. 1 CPS, sostenendo di aver agito per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze di fatto
(segnatamente la funzione dell’agente in questione al momento dei fatti) e di
dovere pertanto essere giudicato secondo tale supposizione se essa gli è
favorevole. A torto. Infatti, giusta il secondo capoverso del citato disposto
di legge, se il colpevole avesse potuto evitare l’errore usando le volute
precauzioni, egli è allora punibile per negligenza, qualora la legge, come il
caso di specie, reprima l’atto come reato di negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).
Per
Fatti
i motivi esposti nel precedente considerando, l’insorgente non può dunque
appellarsi a una (incolpevole) supposizione erronea delle circostanze. Si deve
pertanto concludere che, anche sotto questo aspetto, il ricorso è destinato
all’insuccesso.
In
Considerandi
siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole
dubbio sulla commissione da parte del ricorrente dell’infrazione
rimproveratagli dalla CRTE 1.
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
In esito di che, il ricorso dev’essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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