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Decisione

30.2005.383

inosservanza all'obbligo e termine di notifica

12 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 27

ottobre 2005 (emanata in virtù del rapporto sul controllo dei cantieri del __________

dell’Associazione interprofessionale di controllo, cui ha fatto seguito il

rapporto di contravvenzione __________, avverso il quale il ricorrente non ha

formulato osservazioni), CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–,

oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.–, per “inosservanza all’obbligo e

termine di notifica” (cfr. rapporto di contravvenzione).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c

RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. L’CRTE 1 nelle sue

osservazioni del 27 marzo 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 2 cpv. 6

vODDS, gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi

e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che

comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro

arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel

periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi

compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni

caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa.

Secondo l’art. 4 lett. c del

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia

di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i

cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione

delle persone (RLaLPS-CE/AELS), l’CRTE 1 estera è competente per la procedura

di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di

servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro

svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni

lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni,

giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua

competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con

la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

3.

Nella fattispecie il

ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio

indipendente, a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo

effettuato il __________ dall’Associazione interprofessionale di controllo (in

seguito, AIC), in occasione del quale è emerso che “presso il cantiere

lavoravano a opere da lattoniere il titolare della ditta sig. RI 1 __________ e

il figlio sig. __________ __________ __________ non notificati“

(cfr. rapporto sul

controllo dei cantieri del __________).

4.

Il ricorrente, che non

nega di per sé la fattispecie riscontrata dalle autorità competenti, eccepisce

di avere “invece provveduto tempestivamente a comunicare allCRTE 1 di Bellinzona

tutti i dati richiesti come da e-mail di conferma ricevuti in data __________

ed in __________” (cfr. ricorso dell’11 novembre 2005).

Tuttavia dagli atti risulta

che la notifica, avvenuta tramite telefax in data __________ __________ alle

ore __________, è stata inoltrata all’CRTE 1 ad attività iniziata e,

verosimilmente, solo a seguito del controllo effettuato il medesimo giorno alle

ore 14.15 dall’AIC, in occasione del quale è stato appurato che il ricorrente

stava lavorando con il figlio “a opere da lattoniere” senza previa

notifica. Tale circostanza, come detto, non è contestata dal ricorrente, il

quale conferma nel proprio gravame che l’attività è iniziata il __________. In

concreto, tenuto conto del precedente periodo di attività lavorativa superiore

a otto giorni (__________-__________ __________, regolarmente annunciato in

modo anticipato all’autorità competente), egli aveva l’obbligo di notificare

l’ulteriore periodo (____________________) al più tardi il giorno precedente

l’inizio dei lavori, ossia il __________ __________, ciò che in questo secondo

caso non ha fatto, contravvenendo così all’art. 2 cpv. 6 vODDS.

Le doglianze ricorsuali non

possono quindi trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che

inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, si rileva che, come precisato dall’autorità di primo

grado, “la mancata notifica è un fatto grave che impedisce alle autorità

preposte ai controlli di verificare l’osservanza delle condizioni lavorative e,

indirettamente, ostacola l’osservazione del mercato del lavoro da parte della

Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non

essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul nostro territorio, di

lavoratori provenienti dall’UE”; inoltre si è tenuto conto “del fatto

che un primo periodo di lavoro era stato annunciato” (cfr. osservazioni 27

marzo 2006 dell’CRTE 1, pag. 3).

La multa inflitta appare pertanto confacentemente proporzionata alla

gravità dell’infrazione, rettamente commisurata al grado di colpa ed è del

resto contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso, sprovvisto di buon

diritto, va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23

cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente, sono a suo

carico.

3. Intimazione a:

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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