30.2005.383
inosservanza all'obbligo e termine di notifica
12 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.383
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, PRPEN
Titolo:
inosservanza all'obbligo e termine di notifica
NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.383
MU0056-IND
Bellinzona
12
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’11
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. MU0056-IND del 27 ottobre 2005 emessa dallCRTE 1
viste le osservazioni del 27 marzo
2006 presentate CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione del 27
ottobre 2005 (emanata in virtù del rapporto sul controllo dei cantieri del __________
dell’Associazione interprofessionale di controllo, cui ha fatto seguito il
rapporto di contravvenzione __________, avverso il quale il ricorrente non ha
formulato osservazioni), CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–,
oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.–, per “inosservanza all’obbligo e
termine di notifica” (cfr. rapporto di contravvenzione).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c
RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. L’CRTE 1 nelle sue
osservazioni del 27 marzo 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 2 cpv. 6
vODDS, gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi
e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che
comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro
arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel
periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi
compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni
caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa.
Secondo l’art. 4 lett. c del
Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia
di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i
cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione
delle persone (RLaLPS-CE/AELS), l’CRTE 1 estera è competente per la procedura
di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di
servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro
svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni
lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni,
giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua
competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con
la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
3.
Nella fattispecie il
ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio
indipendente, a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo
effettuato il __________ dall’Associazione interprofessionale di controllo (in
seguito, AIC), in occasione del quale è emerso che “presso il cantiere
lavoravano a opere da lattoniere il titolare della ditta sig. RI 1 __________ e
il figlio sig. __________ __________ __________ non notificati“
(cfr. rapporto sul
controllo dei cantieri del __________).
4.
Il ricorrente, che non
nega di per sé la fattispecie riscontrata dalle autorità competenti, eccepisce
di avere “invece provveduto tempestivamente a comunicare allCRTE 1 di Bellinzona
tutti i dati richiesti come da e-mail di conferma ricevuti in data __________
ed in __________” (cfr. ricorso dell’11 novembre 2005).
Tuttavia dagli atti risulta
che la notifica, avvenuta tramite telefax in data __________ __________ alle
ore __________, è stata inoltrata all’CRTE 1 ad attività iniziata e,
verosimilmente, solo a seguito del controllo effettuato il medesimo giorno alle
ore 14.15 dall’AIC, in occasione del quale è stato appurato che il ricorrente
stava lavorando con il figlio “a opere da lattoniere” senza previa
notifica. Tale circostanza, come detto, non è contestata dal ricorrente, il
quale conferma nel proprio gravame che l’attività è iniziata il __________. In
concreto, tenuto conto del precedente periodo di attività lavorativa superiore
a otto giorni (__________-__________ __________, regolarmente annunciato in
modo anticipato all’autorità competente), egli aveva l’obbligo di notificare
l’ulteriore periodo (____________________) al più tardi il giorno precedente
l’inizio dei lavori, ossia il __________ __________, ciò che in questo secondo
caso non ha fatto, contravvenendo così all’art. 2 cpv. 6 vODDS.
Le doglianze ricorsuali non
possono quindi trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che
inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, si rileva che, come precisato dall’autorità di primo
grado, “la mancata notifica è un fatto grave che impedisce alle autorità
preposte ai controlli di verificare l’osservanza delle condizioni lavorative e,
indirettamente, ostacola l’osservazione del mercato del lavoro da parte della
Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non
essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul nostro territorio, di
lavoratori provenienti dall’UE”; inoltre si è tenuto conto “del fatto
che un primo periodo di lavoro era stato annunciato” (cfr. osservazioni 27
marzo 2006 dell’CRTE 1, pag. 3).
La multa inflitta appare pertanto confacentemente proporzionata alla
gravità dell’infrazione, rettamente commisurata al grado di colpa ed è del
resto contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso, sprovvisto di buon
diritto, va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23
cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente, sono a suo
carico.
3. Intimazione a:
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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