30.2005.385
Impiegato in qualità di magazziniere cittadino straniero senza permesso
12 maggio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2005.385
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, PRPEN
Titolo:
Impiegato in qualità di magazziniere cittadino straniero senza permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2005.385
05 1327/205
Bellinzona
12
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22
novembre 2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
Contro
la decisione
n. 05 1327/206 del 4 novembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 30 novembre
2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione del 4 novembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.– oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.–
e alle spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di magazziniere, dal __________ al __________, il cittadino stati terzi
__________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli
consentisse di svolgere detta attività” essendo “al beneficio di un
permesso di dimora annuale per occuparsi presso la ditta da lei rappresentata
ma in qualità di aiutante.” (cfr. rapporto di contravvenzione del __________).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 45
RLALPS-extra CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle sue
osservazioni del 30 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Per quanto attiene alla
richiesta di audizione del signor __________ che, a dire del ricorrente,
all’epoca dei fatti figurava quale magazziniere della ditta, si rileva che la
stessa è ininfluente ai fini del giudizio, gli atti
di causa essendo chiari e completi. Per il resto, la generica domanda
intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento, giacché non
è dato a divedere – né il ricorrente spiega – in che modo non meglio precisati
"doc. testi, rich., ediz. doc. ed ogni altra ammessa" (cfr. ricorso)
sarebbero suscettibili d'influire sull'esito della vertenza.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
3.
L’art. 3 cpv. 3 LDDS
prevede che lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di
lavoro può occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata
attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente
dà guadagno, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro
domiciliato in Svizzera o all’estero (art. 6 OLS). L’art.
10.
cpv. 1 OLS impone al datore di lavoro di verificare la possibilità per uno
straniero di esercitare una professione prima di procedere alla sua assunzione.
Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto,
professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).
Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2'000.– e nei casi di minima gravità si può
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45
RLALPS-extra CE/AELS).
4.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette norme – di avere impiegato dal __________
al __________ un cittadino extracomunitario sprovvisto di regolare
autorizzazione, giacché al beneficio di un permesso di dimora annuale “per
occuparsi presso la ditta (…) ma in qualità di aiutante.“
5.
Il ricorrente, dal canto
suo, eccepisce che “mai il signor __________ è stato impiegato quale
magazziniere o aiuto montatore, anche perché risultava impossibile che egli
potesse essere in grado di svolgere dette funzioni. Se egli si è ritrovato su
cantiere è perché stava provvedendo, sempre accompagnato da altri operai, alla
consegna di materiale utile al cantiere in questione. L’operaio in narrativa si
è sempre limitato ad aiutare il magazziniere ed ha sin dall’inizio dimostrato
notevoli difficoltà di apprendimento, anche per espletare semplici lavori.
Limiti che, come sottolineato rendevano comunque de facto impossibile un suo
impiego oltre che a quello di aiutante non qualificato” (cfr. ricorso del
22.
novembre 2005, pag. 5).
Nel verbale d’interrogatorio
del __________, il signor __________, il quale è già stato condannato per la
medesima fattispecie con decisione 14 ottobre 2005 di questa Pretura (incarto
n. 30.2005.163, le cui risultanze sono notoriamente conosciute da questo
giudice), ha dichiarato quanto segue: “sono al beneficio di un permesso B
per lavorare presso la ditta __________ – __________ a __________. Per
quest’ultima ditta iniziavo a lavorare in data __________ come aiutante non
qualificato, nel ramo degli impianti sanitari, riscaldamenti, ventilazioni. In
data __________ datore di lavoro inoltrava presso l’__________ la domanda per
il cambiamento di professione. Infatti dal __________ la mia professione presso
la ditta __________ di __________ è quella di magazziniere. Purtroppo il
cambiamento in questione è stato fatto in ritardo. Devo dire che non ero al
corrente che bisognava fare questo e credevo che era il datore che avrebbe
provveduto in tal senso. Ho lavorato quindi senza autorizzazione dal __________
sino al __________.”
Siffatta versione è confermata
dalla convenzione scritta datata 31 marzo 2004 stipulata tra la ditta precitata
e il signor __________ (cfr. doc. G agli atti), sulla quale stranamente il
ricorrente non spende una parola.
A suo dire “le
dichiarazioni dell’interessato (n.d.r.: __________) non risultano conformi a
verità, ritenuto inoltre il suo chiaro interesse a venir qualificato quale
magazziniere o aiuto montatore, per poi provvedere a richiedere a posteriori il
pagamento di una differenza sul salario orario percepito di fr. 2.70” (cfr.
ricorso del 22 novembre 2005, pag. 4). A suffragio della propria tesi egli
produce uno scritto del 22 giugno 2005 dell’__________ in favore del signor __________,
nel quale si allega che costui non ha mai svolto mansioni di magazziniere, ma
unicamente quelle di aiuto montatore affinché “gli venga riconosciuto e
retribuito un salario orario di CHF 19.20 invece di CHF 16.50” (cfr.
allegato B al ricorso del 22 novembre 2005).
Occorre tuttavia notare che il
predetto documento, non porta alcun elemento utile ai fini del giudizio, nella
misura in cui non comprova la reale situazione al momento dei fatti contestati
dall’autorità di primo grado, ma conferma semmai che il lavoratore avrebbe
svolto mansione diversa da quella contemplata nell’autorizzazione.
Non è perciò escluso che dal __________
al __________ il signor __________ abbia effettivamente lavorato come
magazziniere: la precisazione nella convenzione __________ conferma infatti il
cambiamento di mansione a far tempo da tale data. Mal si comprenderebbe del
resto per quale motivo la ditta abbia concluso il nuovo contratto una volta
scaduto il periodo di prova (cfr. contratto di lavoro concluso il __________ di
cui all’incarto 30.2005.163), se il lavoratore, come pretende il ricorrente,
non fosse stato in grado di compiere alcuna mansione. Ad ogni buon conto, come
detto, il lavoratore stesso ha ammesso di svolgere la professione di
magazziniere nel periodo incriminato (cfr. verbale d’interrogatorio del 29
ottobre 2004).
A prescindere da quanto sopra,
la sanzione inflitta andrebbe in ogni caso confermata poiché, come rilevato
dall’autorità di primo grado, sia il lavoratore (già punito per questa
omissione) sia la datrice di lavoro avrebbero dovuto chiedere preventivamente
l’autorizzazione sulla base del nuovo contratto di lavoro e, nel caso in cui lo
stesso non fosse poi stato attuato, notificare nuovamente all’autorità
competente la reale situazione: non avendolo fatto la datrice di lavoro e, per
essa, il ricorrente nella sua qualità di organo formale, è venuta meno
all’obbligo che le incombeva per legge.
Proprio per questo motivo,
l’audizione del signor __________ non avrebbe apportato, una volta di più,
nessun elemento utile ai fini del giudizio.
A titolo abbondanziale, è
doveroso rilevare che dall’unica prova prodotta dal ricorrente si intravede,
già di primo acchito, la sua mala fede. Infatti, in questa sede, egli adduce
che il signor __________ non ha mai svolto la funzione di magazziniere nel
chiaro intento di sottrarsi alle proprie responsabilità, mentre nella vicenda
salariale con il dipendente, al contrario, pretende che questi va considerato
come magazziniere cosicché venga rimunerato in quanto tale. A comprova di ciò
vi è una lettera del 29 aprile 2005 dell’Unia indirizzata alla __________,
dalla quale si desume che secondo la ditta il signor __________ “svolgeva
solo compiti da magazziniere” (cfr. doc. L annesso al ricorso del 17 maggio
2005.
di __________ contro la decisione presa nei suoi confronti e di cui all’incarto
n. 30.2005.163 di questa Pretura).
La credibilità del denunciato
risulta quindi altamente vacillante, le sue dichiarazioni
non potendo certo essere considerate fondamentali, poiché manifestamente non
fedefacenti.
Alla luce delle considerazioni
che precedono, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 10
cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
DI 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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