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Decisione

30.2005.385

Impiegato in qualità di magazziniere cittadino straniero senza permesso

12 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione del 4 novembre 2005 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.– oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.–

e alle spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:

"Ha impiegato in

qualità di magazziniere, dal __________ al __________, il cittadino stati terzi

__________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli

consentisse di svolgere detta attività” essendo “al beneficio di un

permesso di dimora annuale per occuparsi presso la ditta da lei rappresentata

ma in qualità di aiutante.” (cfr. rapporto di contravvenzione del __________).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 45

RLALPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle sue

osservazioni del 30 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Per quanto attiene alla

richiesta di audizione del signor __________ che, a dire del ricorrente,

all’epoca dei fatti figurava quale magazziniere della ditta, si rileva che la

stessa è ininfluente ai fini del giudizio, gli atti

di causa essendo chiari e completi. Per il resto, la generica domanda

intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento, giacché non

è dato a divedere – né il ricorrente spiega – in che modo non meglio precisati

"doc. testi, rich., ediz. doc. ed ogni altra ammessa" (cfr. ricorso)

sarebbero suscettibili d'influire sull'esito della vertenza.

Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

3.

L’art. 3 cpv. 3 LDDS

prevede che lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di

lavoro può occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata

attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente

dà guadagno, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro

domiciliato in Svizzera o all’estero (art. 6 OLS). L’art.

10.

cpv. 1 OLS impone al datore di lavoro di verificare la possibilità per uno

straniero di esercitare una professione prima di procedere alla sua assunzione.

Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto,

professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).

Le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2'000.– e nei casi di minima gravità si può

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45

RLALPS-extra CE/AELS).

4.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette norme – di avere impiegato dal __________

al __________ un cittadino extracomunitario sprovvisto di regolare

autorizzazione, giacché al beneficio di un permesso di dimora annuale “per

occuparsi presso la ditta (…) ma in qualità di aiutante.“

5.

Il ricorrente, dal canto

suo, eccepisce che “mai il signor __________ è stato impiegato quale

magazziniere o aiuto montatore, anche perché risultava impossibile che egli

potesse essere in grado di svolgere dette funzioni. Se egli si è ritrovato su

cantiere è perché stava provvedendo, sempre accompagnato da altri operai, alla

consegna di materiale utile al cantiere in questione. L’operaio in narrativa si

è sempre limitato ad aiutare il magazziniere ed ha sin dall’inizio dimostrato

notevoli difficoltà di apprendimento, anche per espletare semplici lavori.

Limiti che, come sottolineato rendevano comunque de facto impossibile un suo

impiego oltre che a quello di aiutante non qualificato” (cfr. ricorso del

22.

novembre 2005, pag. 5).

Nel verbale d’interrogatorio

del __________, il signor __________, il quale è già stato condannato per la

medesima fattispecie con decisione 14 ottobre 2005 di questa Pretura (incarto

n. 30.2005.163, le cui risultanze sono notoriamente conosciute da questo

giudice), ha dichiarato quanto segue: “sono al beneficio di un permesso B

per lavorare presso la ditta __________ – __________ a __________. Per

quest’ultima ditta iniziavo a lavorare in data __________ come aiutante non

qualificato, nel ramo degli impianti sanitari, riscaldamenti, ventilazioni. In

data __________ datore di lavoro inoltrava presso l’__________ la domanda per

il cambiamento di professione. Infatti dal __________ la mia professione presso

la ditta __________ di __________ è quella di magazziniere. Purtroppo il

cambiamento in questione è stato fatto in ritardo. Devo dire che non ero al

corrente che bisognava fare questo e credevo che era il datore che avrebbe

provveduto in tal senso. Ho lavorato quindi senza autorizzazione dal __________

sino al __________.”

Siffatta versione è confermata

dalla convenzione scritta datata 31 marzo 2004 stipulata tra la ditta precitata

e il signor __________ (cfr. doc. G agli atti), sulla quale stranamente il

ricorrente non spende una parola.

A suo dire “le

dichiarazioni dell’interessato (n.d.r.: __________) non risultano conformi a

verità, ritenuto inoltre il suo chiaro interesse a venir qualificato quale

magazziniere o aiuto montatore, per poi provvedere a richiedere a posteriori il

pagamento di una differenza sul salario orario percepito di fr. 2.70” (cfr.

ricorso del 22 novembre 2005, pag. 4). A suffragio della propria tesi egli

produce uno scritto del 22 giugno 2005 dell’__________ in favore del signor __________,

nel quale si allega che costui non ha mai svolto mansioni di magazziniere, ma

unicamente quelle di aiuto montatore affinché “gli venga riconosciuto e

retribuito un salario orario di CHF 19.20 invece di CHF 16.50” (cfr.

allegato B al ricorso del 22 novembre 2005).

Occorre tuttavia notare che il

predetto documento, non porta alcun elemento utile ai fini del giudizio, nella

misura in cui non comprova la reale situazione al momento dei fatti contestati

dall’autorità di primo grado, ma conferma semmai che il lavoratore avrebbe

svolto mansione diversa da quella contemplata nell’autorizzazione.

Non è perciò escluso che dal __________

al __________ il signor __________ abbia effettivamente lavorato come

magazziniere: la precisazione nella convenzione __________ conferma infatti il

cambiamento di mansione a far tempo da tale data. Mal si comprenderebbe del

resto per quale motivo la ditta abbia concluso il nuovo contratto una volta

scaduto il periodo di prova (cfr. contratto di lavoro concluso il __________ di

cui all’incarto 30.2005.163), se il lavoratore, come pretende il ricorrente,

non fosse stato in grado di compiere alcuna mansione. Ad ogni buon conto, come

detto, il lavoratore stesso ha ammesso di svolgere la professione di

magazziniere nel periodo incriminato (cfr. verbale d’interrogatorio del 29

ottobre 2004).

A prescindere da quanto sopra,

la sanzione inflitta andrebbe in ogni caso confermata poiché, come rilevato

dall’autorità di primo grado, sia il lavoratore (già punito per questa

omissione) sia la datrice di lavoro avrebbero dovuto chiedere preventivamente

l’autorizzazione sulla base del nuovo contratto di lavoro e, nel caso in cui lo

stesso non fosse poi stato attuato, notificare nuovamente all’autorità

competente la reale situazione: non avendolo fatto la datrice di lavoro e, per

essa, il ricorrente nella sua qualità di organo formale, è venuta meno

all’obbligo che le incombeva per legge.

Proprio per questo motivo,

l’audizione del signor __________ non avrebbe apportato, una volta di più,

nessun elemento utile ai fini del giudizio.

A titolo abbondanziale, è

doveroso rilevare che dall’unica prova prodotta dal ricorrente si intravede,

già di primo acchito, la sua mala fede. Infatti, in questa sede, egli adduce

che il signor __________ non ha mai svolto la funzione di magazziniere nel

chiaro intento di sottrarsi alle proprie responsabilità, mentre nella vicenda

salariale con il dipendente, al contrario, pretende che questi va considerato

come magazziniere cosicché venga rimunerato in quanto tale. A comprova di ciò

vi è una lettera del 29 aprile 2005 dell’Unia indirizzata alla __________,

dalla quale si desume che secondo la ditta il signor __________ “svolgeva

solo compiti da magazziniere” (cfr. doc. L annesso al ricorso del 17 maggio

2005.

di __________ contro la decisione presa nei suoi confronti e di cui all’incarto

n. 30.2005.163 di questa Pretura).

La credibilità del denunciato

risulta quindi altamente vacillante, le sue dichiarazioni

non potendo certo essere considerate fondamentali, poiché manifestamente non

fedefacenti.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 10

cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

DI 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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