30.2005.386
REVISIONE
18 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2005.386
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, PRPEN
Titolo:
REVISIONE
VELOCITÀ
art. 299 let. c CPP-TI
art. 19 cpv. 1 LPCONTR
Incarto
n.
30.2005.386
29486/410
Bellinzona
18
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sull’istanza
di revisione 7 dicembre 2005 presentata da
RI 1
della
sentenza 29 novembre 2005 con la quale questo giudice ha statuito sul ricorso
contro la decisione 4 novembre 2005 n. __________ emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che l’istanza non ha formato
oggetto di intimazione;
considerato in fatto e in diritto
che con decisione 4
novembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;
che contro la suddetta
risoluzione la multata ha interposto ricorso, che è stato dichiarato
irricevibile in limine litis da questo giudice con sentenza 29 novembre
2005, poiché tardivo;
che RI 1 presenta ora
un’istanza di revisione, invocando l’esistenza di fatti o mezzi di prova
rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 299
lett. c CPP, al quale rinvia l’art. 19 cpv. 1 LPContr);
che a sostegno della propria
domanda l’istante produce due dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 1c e 1d)
attestanti che il ricorso è stato inoltrato in data 24 novembre 2005 alle ore
Fatti
22.50, ossia l’ultimo giorno utile per ricorrere (cfr. sentenza del 29 novembre
2005, consid. B);
che quando la comunicazione di
un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla
posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4
LPContr), ciò che è avvenuto in specie;
che alla luce delle nuove
prove prodotte, occorre pertanto ammettere che il ricorso 24 novembre 2005 è
Considerandi
tempestivo e quindi ricevibile in ordine;
che di conseguenza, l’istanza
di revisione va accolta, con conseguente annullamento della decisione 29
novembre 2005;
che visto l’esito dell’istanza,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che, riguardo alle ripetibili,
la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
Dispositivo
per questi motivi visti gli artt. 299 CPP, 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è
accolta e la decisione 29 novembre 2005 annullata.
2. È assegnato alla Sezione
della circolazione un termine di 15 giorni per le osservazioni di merito.
3. Non si prelevano né
tasse né spese; non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Sezione della
circolazione, Camorino (con annesso incarto).
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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