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Decisione

30.2005.386

REVISIONE

18 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

22.50, ossia l’ultimo giorno utile per ricorrere (cfr. sentenza del 29 novembre

2005, consid. B);

che quando la comunicazione di

un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla

posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4

LPContr), ciò che è avvenuto in specie;

che alla luce delle nuove

prove prodotte, occorre pertanto ammettere che il ricorso 24 novembre 2005 è

Considerandi

tempestivo e quindi ricevibile in ordine;

che di conseguenza, l’istanza

di revisione va accolta, con conseguente annullamento della decisione 29

novembre 2005;

che visto l’esito dell’istanza,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che, riguardo alle ripetibili,

la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta

all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un

siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.

2b);

Dispositivo

per questi motivi visti gli artt. 299 CPP, 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è

accolta e la decisione 29 novembre 2005 annullata.

2. È assegnato alla Sezione

della circolazione un termine di 15 giorni per le osservazioni di merito.

3. Non si prelevano né

tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

Sezione della

circolazione, Camorino (con annesso incarto).

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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