30.2005.387
Immettere nel flusso della circolazione fermandosi sulla corsia di marcia di un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale malgrado tutto lo urtava
24 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.387
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, PRPEN
Titolo:
Immettere nel flusso della circolazione fermandosi sulla corsia di marcia di un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale malgrado tutto lo urtava
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.387
31077/404
Bellinzona
24
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 25 novembre 2005 presentato
da
RI 1 d
contro
la decisione 18
novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 2 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 18 novembre 2004, ha inflitto
a RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati __________
in territorio di __________:
“alla
guida della vettura TI __________ s’immetteva nel flusso della circolazione
fermandosi sulla corsia di marcia di un motociclista sopraggiungente da
sinistra il quale malgrado tutto lo urtava”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr e 15 cpv. 3 ONC;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 25 novembre 2005 in
cui chiede l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 36 cpv. 4
LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada; questi hanno la precedenza;
che, per l’art. 15 cpv. 3 ONC,
chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica,
da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da
parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede
deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi
punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere
ad una persona di controllare la manovra;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
Fatti
90 cifra 1 LCStr);
che, nel caso in esame, la
dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla polizia cantonale (cfr.
rapporto di constatazione del 21 giugno 2005, pag. 4)
“__________circolava alla
guida della sua moto a __________ su Via __________ in direzione di __________
alla velocità dichiarata di circa 50-60 Km/h. Dopo aver eseguito la curva
piegante alla sua destra di fronte al ristorante __________, vedeva il Jeep
Cherokee (guidato da RI 1), che ostruiva la sua corsia di marcia (sud-nord). __________
tentava di frenare e schivare il fuoristrada, ma non riusciva nel suo intento.
L’urto avveniva sulla corsia del __________, con la parte anteriore della moto
contro lo spigolo anteriore sinistro del fuoristrada che si trovava fermo in
mezzo alla corsia summenzionata. (… omissis ...) Il teste __________ ha
confermato che al momento dell’urto il fuoristrada era fermo in mezzo alla
corsia Sud-Nord.”;
che il ricorrente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di avere eseguito la sua
manovra prestando la massima attenzione: “A questo punto mi chiedo quale
colpa io possa avere. Non potevo fare null’altro per immettermi sul campo
stradale: mi sono fermato, ho controllato accuratamente l’eventuale presenza di
veicoli prioritari e mi sono immesso sulla carreggiata quando non c’era nessun
veicolo né a destra né a sinistra. Non riesco a intravedere alcuna colpevole
imprevidenza in questo comportamento” (cfr. ricorso del 25 novembre
2005). La medesima versione era già stata avanzata con le osservazioni del 2 novembre
2005;
che l’interessato sembra voler
addossare la responsabilità dell’incidente al motociclista, reo di essere sopraggiunto
improvvisamente e - da quanto si può desumere dalle affermazioni del ricorrente
- a velocità eccessiva. In effetti, il ricorrente non sa spiegarsi come il
motociclista, “ritenuto che a 50 km/h (velocità massima consentita in loco)
lo spazio di arresto con strada asciutta (come in concreto) è di circa 30 metri,
non sia riuscito a fermarsi in tempo dopo essere sbucato dalla curva e aver
visto che avevo iniziato a immettermi sul campo stradale” - (cfr.
osservazioni 2 novembre 2005);
che all’insorgente non giova prevalersi
di eventuali - e non comprovate - colpe del motociclista, ove solo si consideri
come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
Considerandi
(cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che, secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che vuole immettersi nel flusso
della circolazione deve dare prova di una particolare attenzione e prudenza.
Egli deve accordare la precedenza a tutti i veicoli prioritari ed eseguire le
sue manovre in modo da non ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti
della strada;
che il conducente non può
limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel momento in cui inizia
ad immettersi nel flusso della circolazione, egli deve essere costantemente
vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o
di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo;
che inoltre, i conducenti di
veicoli prioritari non sono, in principio, tenuti a facilitare l’immissione nel
flusso della circolazione, ad esempio frenando, agli altri utenti della strada;
che il multato sottolinea di
aver guardato sia a destra che a sinistra e di non aver notato nessun veicolo
in avvicinamento;
che se egli avesse prestato la
debita attenzione anche durante l’esecuzione della manovra, non si spiega in
che modo egli non abbia potuto scorgere il motoveicolo prima di trovarsi ad
ostruire l’intera carreggiata. In effetti, l’insorgente ammette di aver
percorso circa 3 metri primi di arrestarsi e, dalle fotografie agli atti,
risulta chiaramente che il suo veicolo occupava l’intera corsia su cui
viaggiava il motoveicolo. Il testimone dell’accaduto, signor __________, ha
altresì confermato che la Jeep del ricorrente “ostruiva la corsia __________
-__________” (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 12 giugno 2005);
che se il ricorrente fosse
stato più prudente e vigile, avrebbe notato per tempo il sopraggiungere del
motoveicolo (per sua stessa ammissione vi è, in quel punto, una visuale di
circa 40-50 metri), ciò che gli avrebbe permesso di fermarsi prima di trovarsi in
mezzo alla carreggiata ed evitare così il sinistro;
che inoltre il ricorrente,
vista la posizione in cui era venuto a trovarsi, dopo essersi infine accorto dell’avvento
del motoveicolo, avrebbe dovuto accelerare e liberare il passaggio invece di
arrestarsi in posizione così avanzata da ostacolare la marcia al veicolo
prioritario;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a
prescindere dalle possibili colpe dell’altro protagonista;
che la multa inflitta è
convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr, 15 cpv. 3 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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