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Decisione

30.2005.387

Immettere nel flusso della circolazione fermandosi sulla corsia di marcia di un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale malgrado tutto lo urtava

24 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

90 cifra 1 LCStr);

che, nel caso in esame, la

dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla polizia cantonale (cfr.

rapporto di constatazione del 21 giugno 2005, pag. 4)

“__________circolava alla

guida della sua moto a __________ su Via __________ in direzione di __________

alla velocità dichiarata di circa 50-60 Km/h. Dopo aver eseguito la curva

piegante alla sua destra di fronte al ristorante __________, vedeva il Jeep

Cherokee (guidato da RI 1), che ostruiva la sua corsia di marcia (sud-nord). __________

tentava di frenare e schivare il fuoristrada, ma non riusciva nel suo intento.

L’urto avveniva sulla corsia del __________, con la parte anteriore della moto

contro lo spigolo anteriore sinistro del fuoristrada che si trovava fermo in

mezzo alla corsia summenzionata. (… omissis ...) Il teste __________ ha

confermato che al momento dell’urto il fuoristrada era fermo in mezzo alla

corsia Sud-Nord.”;

che il ricorrente nega dal

canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di avere eseguito la sua

manovra prestando la massima attenzione: “A questo punto mi chiedo quale

colpa io possa avere. Non potevo fare null’altro per immettermi sul campo

stradale: mi sono fermato, ho controllato accuratamente l’eventuale presenza di

veicoli prioritari e mi sono immesso sulla carreggiata quando non c’era nessun

veicolo né a destra né a sinistra. Non riesco a intravedere alcuna colpevole

imprevidenza in questo comportamento” (cfr. ricorso del 25 novembre

2005). La medesima versione era già stata avanzata con le osservazioni del 2 novembre

2005;

che l’interessato sembra voler

addossare la responsabilità dell’incidente al motociclista, reo di essere sopraggiunto

improvvisamente e - da quanto si può desumere dalle affermazioni del ricorrente

- a velocità eccessiva. In effetti, il ricorrente non sa spiegarsi come il

motociclista, “ritenuto che a 50 km/h (velocità massima consentita in loco)

lo spazio di arresto con strada asciutta (come in concreto) è di circa 30 metri,

non sia riuscito a fermarsi in tempo dopo essere sbucato dalla curva e aver

visto che avevo iniziato a immettermi sul campo stradale” - (cfr.

osservazioni 2 novembre 2005);

che all’insorgente non giova prevalersi

di eventuali - e non comprovate - colpe del motociclista, ove solo si consideri

come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

Considerandi

(cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

che, secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che vuole immettersi nel flusso

della circolazione deve dare prova di una particolare attenzione e prudenza.

Egli deve accordare la precedenza a tutti i veicoli prioritari ed eseguire le

sue manovre in modo da non ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti

della strada;

che il conducente non può

limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel momento in cui inizia

ad immettersi nel flusso della circolazione, egli deve essere costantemente

vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o

di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo;

che inoltre, i conducenti di

veicoli prioritari non sono, in principio, tenuti a facilitare l’immissione nel

flusso della circolazione, ad esempio frenando, agli altri utenti della strada;

che il multato sottolinea di

aver guardato sia a destra che a sinistra e di non aver notato nessun veicolo

in avvicinamento;

che se egli avesse prestato la

debita attenzione anche durante l’esecuzione della manovra, non si spiega in

che modo egli non abbia potuto scorgere il motoveicolo prima di trovarsi ad

ostruire l’intera carreggiata. In effetti, l’insorgente ammette di aver

percorso circa 3 metri primi di arrestarsi e, dalle fotografie agli atti,

risulta chiaramente che il suo veicolo occupava l’intera corsia su cui

viaggiava il motoveicolo. Il testimone dell’accaduto, signor __________, ha

altresì confermato che la Jeep del ricorrente “ostruiva la corsia __________

-__________” (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 12 giugno 2005);

che se il ricorrente fosse

stato più prudente e vigile, avrebbe notato per tempo il sopraggiungere del

motoveicolo (per sua stessa ammissione vi è, in quel punto, una visuale di

circa 40-50 metri), ciò che gli avrebbe permesso di fermarsi prima di trovarsi in

mezzo alla carreggiata ed evitare così il sinistro;

che inoltre il ricorrente,

vista la posizione in cui era venuto a trovarsi, dopo essersi infine accorto dell’avvento

del motoveicolo, avrebbe dovuto accelerare e liberare il passaggio invece di

arrestarsi in posizione così avanzata da ostacolare la marcia al veicolo

prioritario;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a

prescindere dalle possibili colpe dell’altro protagonista;

che la multa inflitta è

convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr, 15 cpv. 3 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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