30.2005.389
Superamento di velocità in centro abitato, accertamento mediante radar
24 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.389
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, PRPEN
Titolo:
Superamento di velocità in centro abitato, accertamento mediante radar
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.389
31012/406
Bellinzona
24
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente
con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28
novembre 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione n. 31012/406 del 18 novembre 2005 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le
osservazioni del 7 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione del 18
novembre 2005 la Sezione della circolazione
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.—, ponendo inoltre a suo carico
una tassa di giustizia di fr. 80.— e spese in ragione di fr. 30.—, per i
seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo targato TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a
velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 72 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 67 km/h.”
Fatti accertati il 23
settembre 2005, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
C. Nelle osservazioni del 7
dicembre 2005, la Sezione della circolazione propone, per contro, di respingere
il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr. Stante il divieto di un doppio scambio di allegati
scritti (replica) sancito dalla LPContr, non può invece essere tenuto conto
delle ulteriori osservazioni della ricorrente di cui allo scritto 15 dicembre
2005.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 27
cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. I segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità
massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli
non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e
della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre
art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).
Giusta l’art. 90 cifra 1
LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è
punito con l’arresto o con la multa.
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata, come detto, di avere circolato in abitato
alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 67 km/h in luogo
dei 50 km/h prescritti.
4.
Preliminarmente si
rileva che la ricorrente nel proprio gravame non contesta il fatto di aver
circolato alla velocità indicata che supera, già dedotta la tolleranza, di 17
km/h il limite massimo di 50 km/h vigente nel tratto di strada in questione.
Ella, prevalendosi del divieto di pubblicità o altri annunci che potrebbero
compromettere la sicurezza della circolazione sancito dall’art. 6 cpv. 1 LCStr,
sostiene quanto segue:
“Nel mio caso dei
cartelloni pubblicitari e delle insegne luminose appariscenti e abbaglianti
hanno distolto lo sguardo dalla circolazione e non sono stata più in grado di
notare, fra il sovrappiù di immagini, quella ben più importante che mi indicava
il limite di velocità dei 50 km/h”.
5.
Come risulta dalla
documentazione fotografica allegata al rapporto di contro-osservazioni 21
ottobre 2005 della polizia cantonale, al momento dei fatti, il segnale in
questione era collocato davanti a un impianto elettronico recante i prezzi del
carburante della vicina stazione di servizio e in prossimità di due cartelloni
pubblicitari di più grandi dimensioni posti ai lati.
Contrariamente all’assunto della
ricorrente (cfr. osservazioni 2 novembre 2005 alla Sezione della circolazione),
che non ha prodotto alcuna documentazione fotografica attestante una diversa
situazione di fatto, non vi è motivo di scostarsi da tali risultanze.
Se è ben vero che la posizione
del segnale in questione fosse poco felice (circostanza confermata dal fatto
che in seguito esso è stato verosimilmente spostato qualche metro più avanti,
in direzione di Via __________), lo stesso era chiaramente visibile. Infatti,
esso si trovava ben al di sopra dei predetti cartelloni pubblicitari e non
veniva quindi coperto da questi ultimi. Posto a un’altezza corretta, lo stesso
era quindi facilmente leggibile e conforme alle esigenze in materia di
segnaletica stradale di cui agli art. 102 e 103 OSStr.
Va inoltre rilevato che i
fatti sono avvenuti alle 10.35 e che quindi sembra inverosimile che le insegne
pubblicitarie abbiano emanato una luminosità tale da “abbagliare” la
ricorrente e distogliere la sua attenzione dalla circolazione stradale, come
sostenuto nel gravame.
6.
Inoltre, la ricorrente
non poteva ignorare di trovarsi all’interno di una località, in quanto, come
risulta chiaramente dalla documentazione fotografica agli atti, essa poteva
scorgere la presenza di abitazioni ai bordi della Via __________, strada in cui
si stava immettendo al momento dei fatti. Stante quanto precede, la ricorrente
non può dunque prevalersi di un’eventuale scorrettezza di un impianto
pubblicitario. Il gravame si dimostra pertanto privo di fondamento.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge
8.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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