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Decisione

30.2005.391

Parcheggio su un fondo privato senza autorizzazione

25 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 25 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 50.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–,

per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nel suo scritto del 7 dicembre 2005 si astiene dal formulare

osservazioni e lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata

di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta

un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il

giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la

turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che

enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di

veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.

2.

prima frase).

In caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art.

375ter cpv. 2 CPC).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate

– di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI

__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato

dal competente giudice di pace.”

4.

Il ricorrente non nega

di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non aver commesso

nessuna infrazione, giacché comproprietario coattivo della strada privata sita

al mappale n. __________, come risulta dagli estratti del registro fondiario

che ha prodotto. In qualità di avente diritto, a suo dire, difetterebbe il

carattere illecito dell’utilizzo del fondo e, in ogni caso, rispondendo alle

osservazioni del 18 ottobre 2005 del denunciante, pur parcheggiando sul luogo

in questione, “la libera circolazione ai confinanti è sempre garantita per

ogni tipo di veicolo, tant’è vero che negli ultimi tempi vi transitano avanti e

indietro senza alcuna difficoltà grossi camion carichi di materiale edilizio

destinato alla costruzione di un nuovo edificio sul sedime confinante”

(cfr. ricorso del 30 novembre 2005 in basso), ciò che scaturisce peraltro in

modo evidente dalla documentazione prodotta a sostegno della denuncia del 3

ottobre 2005.

5.

Nell’evenienza concreta,

il ricorrente è comproprietario della strada in questione; egli è quindi in

diritto di usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri

comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC). Dalla documentazione fotografica prodotta

dal denunciante non risulta peraltro che l’insorgente abbia esercitato il suo

diritto in modo incompatibile con quello degli altri comproprietari. In

accoglimento alla tesi del ricorrente, egli va quindi prosciolto dall’addebito

mossogli.

Ci si potrebbe invero interrogare

sulla legittimità del denunciante a sporgere querela, non avendo egli

giustificato la propria qualità di avente diritto, rispettivamente di

rappresentante a norma dell’art. 375ter cpv. 2 CPC. La questione può tuttavia

rimanere indecisa, il ricorso dovendo comunque essere accolto per i motivi

suesposti.

Alla luce dei considerandi che

precedono, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC;1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impignata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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