30.2005.391
Parcheggio su un fondo privato senza autorizzazione
25 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.391
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, PRPEN
Titolo:
Parcheggio su un fondo privato senza autorizzazione
PARCHEGGIO
art. 372bis cpv. ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2005.391
31592/402
Bellinzona
25
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30
novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 31592/402 del 25 novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 7 dicembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 25 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 50.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–,
per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nel suo scritto del 7 dicembre 2005 si astiene dal formulare
osservazioni e lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2.
prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art.
375ter cpv. 2 CPC).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate
– di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI
__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato
dal competente giudice di pace.”
4.
Il ricorrente non nega
di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non aver commesso
nessuna infrazione, giacché comproprietario coattivo della strada privata sita
al mappale n. __________, come risulta dagli estratti del registro fondiario
che ha prodotto. In qualità di avente diritto, a suo dire, difetterebbe il
carattere illecito dell’utilizzo del fondo e, in ogni caso, rispondendo alle
osservazioni del 18 ottobre 2005 del denunciante, pur parcheggiando sul luogo
in questione, “la libera circolazione ai confinanti è sempre garantita per
ogni tipo di veicolo, tant’è vero che negli ultimi tempi vi transitano avanti e
indietro senza alcuna difficoltà grossi camion carichi di materiale edilizio
destinato alla costruzione di un nuovo edificio sul sedime confinante”
(cfr. ricorso del 30 novembre 2005 in basso), ciò che scaturisce peraltro in
modo evidente dalla documentazione prodotta a sostegno della denuncia del 3
ottobre 2005.
5.
Nell’evenienza concreta,
il ricorrente è comproprietario della strada in questione; egli è quindi in
diritto di usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri
comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC). Dalla documentazione fotografica prodotta
dal denunciante non risulta peraltro che l’insorgente abbia esercitato il suo
diritto in modo incompatibile con quello degli altri comproprietari. In
accoglimento alla tesi del ricorrente, egli va quindi prosciolto dall’addebito
mossogli.
Ci si potrebbe invero interrogare
sulla legittimità del denunciante a sporgere querela, non avendo egli
giustificato la propria qualità di avente diritto, rispettivamente di
rappresentante a norma dell’art. 375ter cpv. 2 CPC. La questione può tuttavia
rimanere indecisa, il ricorso dovendo comunque essere accolto per i motivi
suesposti.
Alla luce dei considerandi che
precedono, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC;1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impignata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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