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Decisione

30.2005.393

Parcheggiare il veicolo sulle righe a zig zag

25 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 25

novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati

il 15 giugno 2005 in territorio di __________: "Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su una linea a zig-zag.”

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19

cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12

LPContr, senza che occorra procedere all’audizione degli amici cui fa

riferimento l’insorgente nello scritto 10 dicembre 2005 (senza peraltro fornire

le loro generalità), il ricorso dovendo in ogni caso essere respinto come ai

considerandi che seguono.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per l’art. 37 cpv.

2.

LCStr, è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di

ostacolo o di pericolo alla circolazione; se possibile, devono essere usati gli

appositi parcheggi. Il parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa

(art. 19 cpv. 2 lett. a ONC). Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le

aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste

aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri

di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano

ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli articoli appena

citati – di avere posteggiato il proprio veicolo su una linea a zig-zag.

4.

Il ricorrente non nega

di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma lamenta,

non senza una certa arroganza, una crassa violazione del principio di uguaglianza,

sostenendo che: “in data __________ mi sono recato allo stadio ‘Lido di __________’

per guardare la finale di calcio, ed un signore (sempre se si può chiamarlo

così) poliziotto mi ha inflitto la multa N° __________, non contesto la multa

ma: essendo una finale importante in via della __________ al momento della mia

Contravvenzione (19.35) io sono arrivato sul posto di suddetta multa alle

19.

, le macchine erano già quasi tutte parcheggiate il ‘signore’ si è

permesso di dare la multa alla mia macchina ma alle altre 100 e non scherzo

dico 100 macchine fuori parcheggio si è limitato a chiudere gli occhi e dare la

multa solo a me, per fortuna dovevo andare via prima della fine della partita e

ho constatato il fatto” (cfr. scritto del 16 giugno 2005 indirizzato alla

Polizia comunale di __________).

Il ricorrente ne desume una

disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di

contravvenzione. Una violazione della legge da parte

dell'autorità non conferisce tuttavia al cittadino alcun diritto a essere

trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di

abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.

Il

ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia

nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al

perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione,

intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale. Nulla induce pertanto

a scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorrente avendo esplicitamente

ammesso l’infrazione ascrittagli, senza addurre giustificazioni o evocare

circostanze tali da escludere la sua responsabilità. In particolare,

l’audizione dei testi richiesta dal ricorrente, in termini generici, non apporterebbe

alcun elemento suscettibile d'influire sull'esito del giudizio.

Abbondanzialmente si rileva

che l’insorgente è stato multato per aver posteggiato su una linea a zig-zag.

Appare altamente inverosimile che altre 100 vetture abbiano posteggiato sulla

medesima linea, destinata alla fermata dei bus, come egli pretende.

A

ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa

di fr. 120.–, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione

(n. 239.1), aumentata delle tasse e spese previste dalla legge in sede di

procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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