30.2005.393
Parcheggiare il veicolo sulle righe a zig zag
25 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.393
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, PRPEN
Titolo:
Parcheggiare il veicolo sulle righe a zig zag
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.393
31526/401
Bellinzona
25
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1°
dicembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 31526/401 del 25 novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 16 dicembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 25
novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati
il 15 giugno 2005 in territorio di __________: "Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su una linea a zig-zag.”
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19
cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr, senza che occorra procedere all’audizione degli amici cui fa
riferimento l’insorgente nello scritto 10 dicembre 2005 (senza peraltro fornire
le loro generalità), il ricorso dovendo in ogni caso essere respinto come ai
considerandi che seguono.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per l’art. 37 cpv.
2.
LCStr, è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di
ostacolo o di pericolo alla circolazione; se possibile, devono essere usati gli
appositi parcheggi. Il parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa
(art. 19 cpv. 2 lett. a ONC). Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le
aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste
aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri
di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano
ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli articoli appena
citati – di avere posteggiato il proprio veicolo su una linea a zig-zag.
4.
Il ricorrente non nega
di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma lamenta,
non senza una certa arroganza, una crassa violazione del principio di uguaglianza,
sostenendo che: “in data __________ mi sono recato allo stadio ‘Lido di __________’
per guardare la finale di calcio, ed un signore (sempre se si può chiamarlo
così) poliziotto mi ha inflitto la multa N° __________, non contesto la multa
ma: essendo una finale importante in via della __________ al momento della mia
Contravvenzione (19.35) io sono arrivato sul posto di suddetta multa alle
19.
, le macchine erano già quasi tutte parcheggiate il ‘signore’ si è
permesso di dare la multa alla mia macchina ma alle altre 100 e non scherzo
dico 100 macchine fuori parcheggio si è limitato a chiudere gli occhi e dare la
multa solo a me, per fortuna dovevo andare via prima della fine della partita e
ho constatato il fatto” (cfr. scritto del 16 giugno 2005 indirizzato alla
Polizia comunale di __________).
Il ricorrente ne desume una
disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di
contravvenzione. Una violazione della legge da parte
dell'autorità non conferisce tuttavia al cittadino alcun diritto a essere
trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di
abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.
Il
ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia
nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al
perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione,
intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale. Nulla induce pertanto
a scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorrente avendo esplicitamente
ammesso l’infrazione ascrittagli, senza addurre giustificazioni o evocare
circostanze tali da escludere la sua responsabilità. In particolare,
l’audizione dei testi richiesta dal ricorrente, in termini generici, non apporterebbe
alcun elemento suscettibile d'influire sull'esito del giudizio.
Abbondanzialmente si rileva
che l’insorgente è stato multato per aver posteggiato su una linea a zig-zag.
Appare altamente inverosimile che altre 100 vetture abbiano posteggiato sulla
medesima linea, destinata alla fermata dei bus, come egli pretende.
A
ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa
di fr. 120.–, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione
(n. 239.1), aumentata delle tasse e spese previste dalla legge in sede di
procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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