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Decisione

30.2005.395

Circolazione con vettura difettosa con le targhe professionali

25 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e

conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che

le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i

passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

strada non venga danneggiata.

Secondo l’art. 109 cpv. 1

OETV, devono essere fissati stabilmente i seguenti dispositivi di illuminazione

e catarifrangenti: davanti: due fari di profondità, due fari a luce

anabbagliante e due fari di posizione (lett. a); dietro: due luci di coda, due

catarifrangenti, due luci di fermata e una luce per illuminare la targa (lett.

b).

Per l’art. 112 cpv. 1 OETV,

gli autoveicoli devono essere muniti esternamente, a destra e a sinistra, di

uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la

carreggiata lateralmente lungo la carrozzeria e a tergo su una distanza di 100

m al minimo.

Un veicolo è considerato come

non conforme e l’articolo 93 cifra 2 LCStr è applicabile se, per quanto

interessa la presente fattispecie, le parti che devono essere montate

stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non

corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV).

Chiunque conduce un veicolo,

di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle

circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con

la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).

4. La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di

avere “circolato con una vettura marca ‘Renault’ avente applicate le targhe

professionali TI __________ sprovvista di tutte le luci ad eccezione di quelle

di fermata e degli specchietti retrovisori.”

5. Il ricorrente non nega

la fattispecie ravvisata dall’autorità dipartimentale, ma giustifica il proprio

agire con le seguenti considerazioni:

“Lo scorso __________ mi

stavo recando dal garage dove lavoro (Garage __________, Via __________ ____________________)

alla carrozzeria con la quale collaboriamo (Carrozzeria __________, __________)

con una vettura ‘sguarnita’, pronta per essere riparata e completamente

verniciata, dotata delle targhe professionali __________, nell’ambito del

nostro lavoro. Considerando lo stato del veicolo (perfetto dal punto di vista

meccanico, ma con smontate alcune parti) ho atteso un orario durante il quale

non ci fosse traffico e che le condizioni di visibilità fossero ottimali.

Inoltre, ero seguito da mio padre, su di una vettura perfettamente in regola”

Considerandi

(cfr. osservazioni del 24 ottobre 2005 indirizzate alla Polizia cantonale di __________).

Ora, secondo l’art. 57 cpv. 4

ONC, i veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione

possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i

freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della

luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano

alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo.

Applicando tale disposizione all’evenienza

concreta, il ricorrente deve essere prosciolto dagli addebiti mossigli dalla

Sezione della circolazione, in quanto al momento dei fatti il veicolo in esame forniva

una garanzia minimale di sicurezza, conformemente all’articolo appena citato.

Per quanto attiene agli

specchietti retrovisori laterali, si rileva che gli stessi costituiscono un

ausilio volto a facilitare il controllo del traffico retrostante, il conducente

ben potendo sopperire alla loro mancanza, durante la corsa di trasferimento, prestando

una maggiore attenzione. Nell’ambito di simili corse - la cui durata dev’essere

limitata - la loro presenza non è quindi necessaria al fine di garantire la

sicurezza della circolazione. In proposito, si osserva comunque che il

ricorrente era seguito a breve dal veicolo condotto dal padre in modo da

garantire, con ogni probabilità, una maggiore sicurezza al tragitto da __________

a __________. Circostanza della quale non v’è motivo di dubitare per il

semplice fatto che gli agenti denuncianti non abbiano notato detto veicolo, siccome

intenti a osservare quello del ricorrente.

Relativamente alle luci

mancanti, da un’interpretazione letterale dell’art. 57 cpv. 4 ONC, confortata

dalle versioni tedesca e francese, si desume chiaramente che l’obbligo di avere

in funzione le luci vige unicamente durante la notte o in caso di cattivo

tempo. Tale norma concretizza in sostanza quanto sancito dall’art. 41 cpv. 1

prima frase LCStr, secondo cui i veicoli devono avere le luci accese dall’imbrunire

al far del giorno e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche.

Nella fattispecie, il

ricorrente stava circolando di giorno (8.55 antimeridiane; cfr. rapporto di

contravvenzione del 18 ottobre 2005) e, come da lui precisato nelle

osservazioni del 24 ottobre 2005, “le condizioni di visibilità” erano “ottimali”.

In proposito, si rileva che dal fascicolo processuale non risulta che le

condizioni atmosferiche fossero avverse, né la polizia pretende il contrario.

In tali circostanze egli non

aveva l’obbligo di avere le luci accese e la loro mancanza non era tale da

causare un pericolo per la sicurezza stradale.

Abbondanzialmente, si rileva

che l’insorgente stesso si è dato la premura di prendere le dovute precauzioni,

attendendo “un orario durante il quale non ci fosse traffico e che le

condizioni di visibilità fossero ottimali; inoltre, ero seguito da mio padre,

su di una vettura perfettamente in regola” (cfr. osservazioni del 24

ottobre 2005).

Stante quanto precede, non ravvisandosi elementi suscettibili di imputare qualsivoglia

inosservanza al multato, s’impone in definitiva di accogliere il ricorso e di

annullare la decisione impugnata.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr).

Non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo

grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;

109, 110, 112 cpv. 1, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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