30.2005.396
gerente di un Ristorante ha consentito che venissero servite bevande alcoliche a 2 avventori minorenni
22 maggio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2005.396
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, PRPEN
Titolo:
gerente di un Ristorante ha consentito che venissero servite bevande alcoliche a 2 avventori minorenni
GERENTE
art. 50 LESPUBB
Incarto
n.
30.2005.396
05261/610
Bellinzona
22
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2005
presentato da
RI 1
difesa da: __________,
contro
la decisione
25 novembre 2005 n. (401) 05261/610 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 dicembre 2005
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 25
novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
" Quale gerente del
Ristorante __________, ha consentito che venissero servite bevande alcoliche a
2 avventori minorenni” (cfr. rapporto di contravvenzione 26 settembre
2005).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 50 lett. b e 66 Les pubb; 80 e 81 RLes pubb.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentaleRI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
La ricorrente chiede
preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione dei due avventori
minorenni e del docente presente alla cena di classe.
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135
consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211
consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la prova chiesta dalla
ricorrente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del
giudizio, ritenuto che i testi citati sono già stati uditi di fronte alle forze
inquirenti e che gli atti di causa, comprensivi dei verbali di interrogatorio (tra
Fatti
i quali figura quello sottoscritto dalla ricorrente 17 gennaio 2005) sono chiari
e completi. Giova peraltro rilevare che tali documenti erano già a disposizione
della ricorrente presso l’autorità di primo grado prima che fosse emessa la
decisione impugnata.
Ciò
posto, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 50 lett. b
Les pubb, il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età
inferiore ai diciotto anni. Il gerente è la persona fisica responsabile verso
l’Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLes
pubb). Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell’esercizio
sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del
personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la
pulizia ecc.; art. 81 RLes pubb).
Le infrazioni alla legge e al
regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-
a un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le
contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di
bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.- (art. 66 cpv. 1
Les pubb).
3. La CRTE 1 ha multato la
ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver consentito a __________,
suo dipendente (cameriere), che venissero servite bevande alcoliche a due avventori
minorenni.
4. La ricorrente non
contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si
giustifica asserendo di non aver avuto “alcuna possibilità di evitare il
fatto, in quanto il gruppo di studenti, non solo dichiarò che non vi erano
problemi d’età e che erano maggiorenni, ma addirittura era accompagnato da un
insegnante che confermò il tutto e ordinò autonomamente un giro di limoncini a
tutti i presenti”. In sostanza, conclude la ricorrente, “se è vero che
dal lato oggettivo l’istruttoria ha accertato che due avventori (nell’ambito di
un gruppo numeroso!) erano minorenni (comunque non all’apparenza!), occorre
contestare nel caso di specie, la possibilità soggettiva dei nostri addetti per
poter dubitare di una comanda ricevuta, a causa della presenza di un adulto,
oltretutto insegnante”.
Nelle osservazioni 30 settembre
2005 alla CRTE 1 la ricorrente rimproverava invece all’insegnante di non essere
intervenuto di fronte alla falsa dichiarazione del minorenne denunciante circa
la sua età, malgrado ne avesse piena responsabilità per quanto concerneva il
comportamento e l’ossequio delle disposizioni legali.
5. Occorre anzitutto
rilevare che la tesi della ricorrente è alquanto vacillante. Dalle risultanze
istruttorie emerge infatti che il docente è giunto presso il ristorante quando
gli allievi già avevano ordinato le bevande e iniziato a mangiare, circostanza
confermata dal cameriere. Quest’ultimo ha inoltre precisato che ad affermare il
falso circa l’età dei due minorenni non è stato il gruppo, né tanto meno il
docente - che ha anzi attirato l’attenzione del cameriere sulla loro giovane
età - ma lo studente di cui ha verificato il documento di legittimazione (cfr.
verbale di interrogatorio __________ 21 aprile 2005, pag. 1). Dagli atti si
desume poi che la cena è stata organizzata dagli allievi e che il docente non
era presente in qualità di responsabile, ma solo come invitato. Non v’è inoltre
alcun riscontro sul fatto che il docente ha ordinato limoncelli a tutti i presenti,
circostanza non confermata dal cameriere.
6. Come rettamente
considerato dall’autorità di primo grado, l’applicazione combinata degli art.
50 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, consente di stabilire che il gerente è
responsabile della fornitura di bevande alcoliche anche da parte del personale
impiegato nell’esercizio pubblico, stante il suo obbligo di garantire il
Considerandi
rispetto delle disposizioni della Les pubb e del relativo regolamento e di
curare l’istruzione del personale.
Tenuto conto di quanto precede
e dei fini che il divieto di bevande alcoliche a minorenni intende perseguire
(salute pubblica, tutela dei minorenni, prevenzione ecc.), l’art. 50 lett. b
Les pubb - che da un’interpretazione puramente letterale sembrerebbe concernere
unicamente la fornitura da parte del gerente e non anche dei suoi collaboratori
- va interpretato in senso lato e dunque non alla lettera, poiché così facendo
vi è il rischio di andare contro la suo ratio legis.
Di conseguenza, il gerente non
può limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in
questo modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in
virtù del predetto obbligo legale, egli è tenuto a controllare che le sue
istruzioni vengano eseguite correttamente.
7.
Nella fattispecie, le
motivazioni addotte dall’insorgente sono prive di fondamento e non possono quindi
giustificare quanto successo.
Il fatto che quella sera nel
ristorante fosse presente un docente - invitato dagli allievi e arrivato sul
luogo allorché i giovani avevano già comandato le bevande alcoliche - non esimeva
certo la gerente o il suo collaboratore, per di più istruito a loro dire in tal
senso, dall’obbligo di verificare le generalità dei clienti sui quali vi sono
dubbi concernenti l’età, come peraltro sancito dall’art. 53a Les pubb.
D’altronde, dalle tavole
processuali si evince che, nel corso della cena, il docente ha attirato
l’attenzione del cameriere relativamente alla giovane età di alcuni allievi che
avevano ordinato delle bevande alcoliche, circostanza confermata dal cameriere
medesimo (cfr. verbale di interrogatorio __________ 21 aprile 2005, pag. 2). Il
docente si era infatti permesso di chiedere : “non sono un po’ troppo
giovani i ragazzi per bere alcol?” A tale domanda, il cameriere si era limitato
a rispondere : “ma tanto si vede che sono grandi”. Visto quanto precede,
appare assai improbabile - contrariamente all’assunto della ricorrente - che il
docente abbia ordinato dei limoncini a tutti i presenti, circostanza neppure
confermata dal cameriere (e che sembra comunque poco plausibile; appare infatti
strano che quest’ultimo ricordi con precisione le bevande ordinate durante la
cena e non ricordi invece di aver servito un numero elevato di digestivi).
A prescindere da tali
considerazioni, è pacifico che - contrariamente a quanto avanzato dalla
ricorrente - vi erano oggettivamente e soggettivamente dei dubbi circa l’età
degli avventori, tant’è che il cameriere in un caso ha esperito le dovute
verifiche. In proposito, né le rassicurazioni dell’allievo controllato, né la
presenza del docente - che anzi ha attirato l’attenzione del cameriere sulla
giovane età degli studenti - erano tali da escludere ogni dubbio sull’età di
alcuni di loro.
Il tentativo della ricorrente
di scaricare ogni e qualsiasi responsabilità sul docente appare quindi
malvenuto, ritenuto che il divieto di fornire bevande alcoliche a minorenni
sancito dalla Les pubb, rispettivamente l’obbligo di far rispettare le
disposizioni di detta legge e di dare le necessarie istruzioni, si rivolgono al
gerente dell’esercizio pubblico, in casu, la ricorrente. In quest’ottica,
il fatto di aver (inspiegabilmente) controllato l’età di uno solo dei giovani
che intendevano consumare bevande alcoliche non è sufficiente né liberatorio,
non potendo il cameriere - che dispone tra l’altro di una lunga esperienza -
credere in buona fede alle rassicurazioni di detto giovane, egli avrebbe dovuto
controllare i documenti a tutti e tre i giovani (a maggior ragione se si
considera che purtroppo, come spesso accade anche nella vita quotidiana estranea
agli esercizi pubblici, un maggiorenne acquista delle bevande alcoliche per
offrirla o per conto di un minorenne).
La ricorrente è quindi
chiamata a rispondere della leggerezza commessa dal suo collaboratore,
leggerezza che ha inciso negativamente sullo stato di salute di uno dei
minorenni (finito in pre-coma etilico).
In conclusione, quanto precede
consta una chiara violazione da parte della ricorrente dei propri obblighi, per
il fatto di non aver sufficientemente garantito il rispetto del divieto di
fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai diciotto anni a norma
dell’art. 50 Les pubb.
La multa inflitta appare pertanto confacentemente proporzionata alla
gravità dell’infrazione, rettamente commisurata al grado di colpa ed è peraltro
inferiore ai limiti previsti dall’art.
66.
Les pubb per tale infrazione, per cui merita ulteriore conferma.
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 50 lett. b e 66
Les pubb ; 80 e 81 RLes pubb; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a
carico della ricorrente.
3.
Intimazione a:
__________,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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