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Decisione

30.2005.396

gerente di un Ristorante ha consentito che venissero servite bevande alcoliche a 2 avventori minorenni

22 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali figura quello sottoscritto dalla ricorrente 17 gennaio 2005) sono chiari

e completi. Giova peraltro rilevare che tali documenti erano già a disposizione

della ricorrente presso l’autorità di primo grado prima che fosse emessa la

decisione impugnata.

Ciò

posto, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.

2. Giusta l’art. 50 lett. b

Les pubb, il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età

inferiore ai diciotto anni. Il gerente è la persona fisica responsabile verso

l’Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLes

pubb). Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell’esercizio

sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del

personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la

pulizia ecc.; art. 81 RLes pubb).

Le infrazioni alla legge e al

regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-

a un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le

contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di

bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.- (art. 66 cpv. 1

Les pubb).

3. La CRTE 1 ha multato la

ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver consentito a __________,

suo dipendente (cameriere), che venissero servite bevande alcoliche a due avventori

minorenni.

4. La ricorrente non

contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si

giustifica asserendo di non aver avuto “alcuna possibilità di evitare il

fatto, in quanto il gruppo di studenti, non solo dichiarò che non vi erano

problemi d’età e che erano maggiorenni, ma addirittura era accompagnato da un

insegnante che confermò il tutto e ordinò autonomamente un giro di limoncini a

tutti i presenti”. In sostanza, conclude la ricorrente, “se è vero che

dal lato oggettivo l’istruttoria ha accertato che due avventori (nell’ambito di

un gruppo numeroso!) erano minorenni (comunque non all’apparenza!), occorre

contestare nel caso di specie, la possibilità soggettiva dei nostri addetti per

poter dubitare di una comanda ricevuta, a causa della presenza di un adulto,

oltretutto insegnante”.

Nelle osservazioni 30 settembre

2005 alla CRTE 1 la ricorrente rimproverava invece all’insegnante di non essere

intervenuto di fronte alla falsa dichiarazione del minorenne denunciante circa

la sua età, malgrado ne avesse piena responsabilità per quanto concerneva il

comportamento e l’ossequio delle disposizioni legali.

5. Occorre anzitutto

rilevare che la tesi della ricorrente è alquanto vacillante. Dalle risultanze

istruttorie emerge infatti che il docente è giunto presso il ristorante quando

gli allievi già avevano ordinato le bevande e iniziato a mangiare, circostanza

confermata dal cameriere. Quest’ultimo ha inoltre precisato che ad affermare il

falso circa l’età dei due minorenni non è stato il gruppo, né tanto meno il

docente - che ha anzi attirato l’attenzione del cameriere sulla loro giovane

età - ma lo studente di cui ha verificato il documento di legittimazione (cfr.

verbale di interrogatorio __________ 21 aprile 2005, pag. 1). Dagli atti si

desume poi che la cena è stata organizzata dagli allievi e che il docente non

era presente in qualità di responsabile, ma solo come invitato. Non v’è inoltre

alcun riscontro sul fatto che il docente ha ordinato limoncelli a tutti i presenti,

circostanza non confermata dal cameriere.

6. Come rettamente

considerato dall’autorità di primo grado, l’applicazione combinata degli art.

50 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, consente di stabilire che il gerente è

responsabile della fornitura di bevande alcoliche anche da parte del personale

impiegato nell’esercizio pubblico, stante il suo obbligo di garantire il

Considerandi

rispetto delle disposizioni della Les pubb e del relativo regolamento e di

curare l’istruzione del personale.

Tenuto conto di quanto precede

e dei fini che il divieto di bevande alcoliche a minorenni intende perseguire

(salute pubblica, tutela dei minorenni, prevenzione ecc.), l’art. 50 lett. b

Les pubb - che da un’interpretazione puramente letterale sembrerebbe concernere

unicamente la fornitura da parte del gerente e non anche dei suoi collaboratori

- va interpretato in senso lato e dunque non alla lettera, poiché così facendo

vi è il rischio di andare contro la suo ratio legis.

Di conseguenza, il gerente non

può limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in

questo modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in

virtù del predetto obbligo legale, egli è tenuto a controllare che le sue

istruzioni vengano eseguite correttamente.

7.

Nella fattispecie, le

motivazioni addotte dall’insorgente sono prive di fondamento e non possono quindi

giustificare quanto successo.

Il fatto che quella sera nel

ristorante fosse presente un docente - invitato dagli allievi e arrivato sul

luogo allorché i giovani avevano già comandato le bevande alcoliche - non esimeva

certo la gerente o il suo collaboratore, per di più istruito a loro dire in tal

senso, dall’obbligo di verificare le generalità dei clienti sui quali vi sono

dubbi concernenti l’età, come peraltro sancito dall’art. 53a Les pubb.

D’altronde, dalle tavole

processuali si evince che, nel corso della cena, il docente ha attirato

l’attenzione del cameriere relativamente alla giovane età di alcuni allievi che

avevano ordinato delle bevande alcoliche, circostanza confermata dal cameriere

medesimo (cfr. verbale di interrogatorio __________ 21 aprile 2005, pag. 2). Il

docente si era infatti permesso di chiedere : “non sono un po’ troppo

giovani i ragazzi per bere alcol?” A tale domanda, il cameriere si era limitato

a rispondere : “ma tanto si vede che sono grandi”. Visto quanto precede,

appare assai improbabile - contrariamente all’assunto della ricorrente - che il

docente abbia ordinato dei limoncini a tutti i presenti, circostanza neppure

confermata dal cameriere (e che sembra comunque poco plausibile; appare infatti

strano che quest’ultimo ricordi con precisione le bevande ordinate durante la

cena e non ricordi invece di aver servito un numero elevato di digestivi).

A prescindere da tali

considerazioni, è pacifico che - contrariamente a quanto avanzato dalla

ricorrente - vi erano oggettivamente e soggettivamente dei dubbi circa l’età

degli avventori, tant’è che il cameriere in un caso ha esperito le dovute

verifiche. In proposito, né le rassicurazioni dell’allievo controllato, né la

presenza del docente - che anzi ha attirato l’attenzione del cameriere sulla

giovane età degli studenti - erano tali da escludere ogni dubbio sull’età di

alcuni di loro.

Il tentativo della ricorrente

di scaricare ogni e qualsiasi responsabilità sul docente appare quindi

malvenuto, ritenuto che il divieto di fornire bevande alcoliche a minorenni

sancito dalla Les pubb, rispettivamente l’obbligo di far rispettare le

disposizioni di detta legge e di dare le necessarie istruzioni, si rivolgono al

gerente dell’esercizio pubblico, in casu, la ricorrente. In quest’ottica,

il fatto di aver (inspiegabilmente) controllato l’età di uno solo dei giovani

che intendevano consumare bevande alcoliche non è sufficiente né liberatorio,

non potendo il cameriere - che dispone tra l’altro di una lunga esperienza -

credere in buona fede alle rassicurazioni di detto giovane, egli avrebbe dovuto

controllare i documenti a tutti e tre i giovani (a maggior ragione se si

considera che purtroppo, come spesso accade anche nella vita quotidiana estranea

agli esercizi pubblici, un maggiorenne acquista delle bevande alcoliche per

offrirla o per conto di un minorenne).

La ricorrente è quindi

chiamata a rispondere della leggerezza commessa dal suo collaboratore,

leggerezza che ha inciso negativamente sullo stato di salute di uno dei

minorenni (finito in pre-coma etilico).

In conclusione, quanto precede

consta una chiara violazione da parte della ricorrente dei propri obblighi, per

il fatto di non aver sufficientemente garantito il rispetto del divieto di

fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai diciotto anni a norma

dell’art. 50 Les pubb.

La multa inflitta appare pertanto confacentemente proporzionata alla

gravità dell’infrazione, rettamente commisurata al grado di colpa ed è peraltro

inferiore ai limiti previsti dall’art.

66.

Les pubb per tale infrazione, per cui merita ulteriore conferma.

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 50 lett. b e 66

Les pubb ; 80 e 81 RLes pubb; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a

carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

__________,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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