30.2005.398
parcheggio fuori dai posti delimitati
1 giugno 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2005.398
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, PRPEN
Titolo:
parcheggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.398
31080/408 + 29951/40
Bellinzona
1 giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Frida
Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2005
presentato da
RI 1
contro
le decisioni
11 novembre 2005 n. 29951/409 e 18 novembre 2005 n. 31080/408 emesse dalla Sezione
della circolazione,
viste le osservazioni 21 dicembre 2005
presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 11
novembre 2005 n. 29951/409 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr.
10.-, per il seguente fatto accertato il 5 agosto 2005 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.
B. La medesima autorità con
decisione 18 novembre 2005 n. 31080/408 ha inflitto all’insorgente un’altra
multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10.-, per un fatto identico commesso il 3 agosto 2005 sempre in territorio
di __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.
C. Contro le predette
pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
D. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni 21 dicembre 2005 dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di
giudizio.
considerato in diritto
1. Preliminarmente si
rileva che il ricorrente contesta entrambe le risoluzioni con un unico atto
ricorsale datato 27 novembre 2005, ma spedito il 1° dicembre 2005 (cfr. timbro
postale). La competenza di questo giudice e la legittimazione attiva
dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr.
Relativamente alla
tempestività dell'impugnativa, la stessa è data unicamente per la contestazione
che verte sulla decisione 18 novembre 2005, considerato che il termine per
ricorrere scadeva al più presto il 6 dicembre 2005. Di conseguenza, riferito a
quest’ultimo oggetto, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Ne va invece diversamente per
quanto attiene alla tempestività della contestazione riguardante la decisione
11 novembre 2005. Tale decisione è infatti stata notificata al ricorrente il 15
novembre 2005 (cfr. accertamento postale del recapito), per cui il termine
perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso - a norma degli art. 4
cpv. 2, nonché 7 cpv. 3 e 5 LPContr - è scaduto il 30 novembre 2005. Pertanto
il ricorso, benché datato 27 novembre 2005, è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile, poiché inoltrato solamente il 1° dicembre 2005.
In sostanza, il giudizio di
merito verte unicamente sulla decisione 18 novembre 2005 relativa ai fatti
commessi il 3 agosto 2005.
Considerandi
2.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i
segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
L’art. 79 cpv. 1 OSStr recita
che “i posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario
creare un ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica”.
Secondo l’art. 79 cpv. 1ter prima frase OSStr (v. art. 79 cpv. 1
OSStr), “laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono
parcheggiare soltanto entro questi posti”.
Chiunque contravviene
alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr). Giusta l’allegato 1 dell’ all’Ordinanza
federale concernente le multe disciplinari, il parcheggio
fuori dai posti delimitati fino a due ore comporta una multa di fr. 40.-
(infrazione n. 252 lett. a).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette
disposizioni – d’aver parcheggiato fuori dai posti delimitati.
4.
Dal canto suo, l’insorgente,
che non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prima istanza,
eccepisce che “nel caso della contravvenzione del 03.08, guardandomi attorno
più veicoli non avevano contravvenzioni, quindi rimasti impuniti” (cfr.
scritto 11 agosto 2005 alla Polizia comunale di __________). A comprova della propria
versione dei fatti, il ricorrente allega al ricorso 27 novembre 2005 alcune
fotografie “scattate a veicoli nelle vicinanze del mio rimasti
inspiegabilmente impuniti”.
5.
Il ricorrente ne
desume una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di
contravvenzione. Una violazione della legge da parte dell’autorità non
conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso
modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non
siano lesi interessi pubblici preponderanti.
L’insorgente, nella specie,
lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma
non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni,
ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserita
prassi illegale.
Nulla induce pertanto a
scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorrente avendo esplicitamente ammesso
l’infrazione ascrittagli, senza addurre giustificazioni o evocare circostanze
tali da escludere la sua responsabilità. In particolare, le fotografie annesse
al ricorso 27 novembre 2005 (che non recano peraltro alcuna indicazione
sull’ora e la data in cui sono state scattate), non apportano alcun elemento
suscettibile di influire sull’esito del giudizio.
Abbondanzialmente si rileva
come, a detta dell’autorità d’indagine, “durante tutto il periodo della
manifestazione era attivo un servizio circolazione e posteggi (…) per indicare
e fare usufruire dagli utenti veicolari delle aree di parcheggio appositamente
create dagli organi della Polizia Comunale della Città di __________. Le
indicazioni non sono state osservate, ed in ogni serata erano disponibili
centinaia di posteggi, a meno di 5 min. a piedi dal luogo della manifestazione”
(cfr. contro-osservazioni 24 ottobre 2005 della Polizia Comunale della
Città di __________).
6.
Infine, nelle osservazioni
15.
gennaio 2006, l’insorgente mette in dubbio l’infrazione contestatagli. In
particolare lamenta che “il cpl __________ termina il suo scritto con una
frase molto tendenziosa, in quanto scrive di non ricordare l’esatta posizione
del veicolo. Cioè non conferma le contravvenzioni, ma mette un dubbio sulle
stesse, non ricordando se il veicolo era o no in posizione corretta. Mi sembra che
in questo caso si stia cadendo in un vizio di forma”.
Nelle contro-osservazioni 19 dicembre
2005, l’agente denunciante si è limitato a confermare la multa disciplinare,
senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, visto il lungo
tempo trascorso e l’elevato numero di infrazioni ravvisate, per una media
serale di 80/90 intimazioni.
Le dichiarazioni di polizia
non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:
rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare
la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato.
Nella fattispecie, sin dal
primo scritto datato 11 agosto 2005, il ricorrente non nega che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dall’agente, di modo
che la censura sollevata per la prima volta con lo scritto 15 gennaio 2006 si
urta con il principio della buona fede processuale. Inoltre, non è dato
di vedere in che modo l’agente denunciante possa ragionevolmente essersi
confuso, né si intravedono ragioni che possano averlo indotto a dichiarare
circostanze inveritiere o a dirsi sicuro di un fatto a lui incerto. D’altronde,
non v’è alcun motivo di dubitare della correttezza dell’accertamento effettuato
dall’agente denunciante, il quale si è limitato a compiere una constatazione di
agevole momento, essendo specificatamente intento a sanzionare “tutti i
veicoli parcheggiati al di fuori delle aree autorizzate” (cfr.
contro-osservazioni 19 dicembre 2005 della Polizia Comunale della Città di__________).
In definitiva, come
visto, l’insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che
consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
A ragione la Sezione
della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla
sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n.
252.
lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di
procedura ordinaria.
8.
Il ricorso, nella misura
in cui verte sulla decisione emessa il 18 novembre 2005, va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui
verte sulla decisione 11 novembre 2005, è irricevibile.
2. Il ricorso, nella misura
in cui verte sulla decisione 18 novembre 2005, è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
3. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
4. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio – ad esclusione del dispositivo n. 1 – può essere
interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272
PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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