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Decisione

30.2005.398

parcheggio fuori dai posti delimitati

1 giugno 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 11

novembre 2005 n. 29951/409 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-,

addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr.

10.-, per il seguente fatto accertato il 5 agosto 2005 in territorio di __________:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.

B. La medesima autorità con

decisione 18 novembre 2005 n. 31080/408 ha inflitto all’insorgente un’altra

multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di

fr. 10.-, per un fatto identico commesso il 3 agosto 2005 sempre in territorio

di __________.

Le risoluzioni sono state rese

in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.

C. Contro le predette

pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

D. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni 21 dicembre 2005 dichiara di astenersi dal

formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di

giudizio.

considerato in diritto

1. Preliminarmente si

rileva che il ricorrente contesta entrambe le risoluzioni con un unico atto

ricorsale datato 27 novembre 2005, ma spedito il 1° dicembre 2005 (cfr. timbro

postale). La competenza di questo giudice e la legittimazione attiva

dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr.

Relativamente alla

tempestività dell'impugnativa, la stessa è data unicamente per la contestazione

che verte sulla decisione 18 novembre 2005, considerato che il termine per

ricorrere scadeva al più presto il 6 dicembre 2005. Di conseguenza, riferito a

quest’ultimo oggetto, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Ne va invece diversamente per

quanto attiene alla tempestività della contestazione riguardante la decisione

11 novembre 2005. Tale decisione è infatti stata notificata al ricorrente il 15

novembre 2005 (cfr. accertamento postale del recapito), per cui il termine

perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso - a norma degli art. 4

cpv. 2, nonché 7 cpv. 3 e 5 LPContr - è scaduto il 30 novembre 2005. Pertanto

il ricorso, benché datato 27 novembre 2005, è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile, poiché inoltrato solamente il 1° dicembre 2005.

In sostanza, il giudizio di

merito verte unicamente sulla decisione 18 novembre 2005 relativa ai fatti

commessi il 3 agosto 2005.

Considerandi

2.

L’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme

generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i

segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

L’art. 79 cpv. 1 OSStr recita

che “i posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario

creare un ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica”.

Secondo l’art. 79 cpv. 1ter prima frase OSStr (v. art. 79 cpv. 1

OSStr), “laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono

parcheggiare soltanto entro questi posti”.

Chiunque contravviene

alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr). Giusta l’allegato 1 dell’ all’Ordinanza

federale concernente le multe disciplinari, il parcheggio

fuori dai posti delimitati fino a due ore comporta una multa di fr. 40.-

(infrazione n. 252 lett. a).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

disposizioni – d’aver parcheggiato fuori dai posti delimitati.

4.

Dal canto suo, l’insorgente,

che non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prima istanza,

eccepisce che “nel caso della contravvenzione del 03.08, guardandomi attorno

più veicoli non avevano contravvenzioni, quindi rimasti impuniti” (cfr.

scritto 11 agosto 2005 alla Polizia comunale di __________). A comprova della propria

versione dei fatti, il ricorrente allega al ricorso 27 novembre 2005 alcune

fotografie “scattate a veicoli nelle vicinanze del mio rimasti

inspiegabilmente impuniti”.

5.

Il ricorrente ne

desume una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di

contravvenzione. Una violazione della legge da parte dell’autorità non

conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso

modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non

siano lesi interessi pubblici preponderanti.

L’insorgente, nella specie,

lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma

non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni,

ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserita

prassi illegale.

Nulla induce pertanto a

scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorrente avendo esplicitamente ammesso

l’infrazione ascrittagli, senza addurre giustificazioni o evocare circostanze

tali da escludere la sua responsabilità. In particolare, le fotografie annesse

al ricorso 27 novembre 2005 (che non recano peraltro alcuna indicazione

sull’ora e la data in cui sono state scattate), non apportano alcun elemento

suscettibile di influire sull’esito del giudizio.

Abbondanzialmente si rileva

come, a detta dell’autorità d’indagine, “durante tutto il periodo della

manifestazione era attivo un servizio circolazione e posteggi (…) per indicare

e fare usufruire dagli utenti veicolari delle aree di parcheggio appositamente

create dagli organi della Polizia Comunale della Città di __________. Le

indicazioni non sono state osservate, ed in ogni serata erano disponibili

centinaia di posteggi, a meno di 5 min. a piedi dal luogo della manifestazione”

(cfr. contro-osservazioni 24 ottobre 2005 della Polizia Comunale della

Città di __________).

6.

Infine, nelle osservazioni

15.

gennaio 2006, l’insorgente mette in dubbio l’infrazione contestatagli. In

particolare lamenta che “il cpl __________ termina il suo scritto con una

frase molto tendenziosa, in quanto scrive di non ricordare l’esatta posizione

del veicolo. Cioè non conferma le contravvenzioni, ma mette un dubbio sulle

stesse, non ricordando se il veicolo era o no in posizione corretta. Mi sembra che

in questo caso si stia cadendo in un vizio di forma”.

Nelle contro-osservazioni 19 dicembre

2005, l’agente denunciante si è limitato a confermare la multa disciplinare,

senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, visto il lungo

tempo trascorso e l’elevato numero di infrazioni ravvisate, per una media

serale di 80/90 intimazioni.

Le dichiarazioni di polizia

non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:

rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare

la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni

sollevate dal multato.

Nella fattispecie, sin dal

primo scritto datato 11 agosto 2005, il ricorrente non nega che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dall’agente, di modo

che la censura sollevata per la prima volta con lo scritto 15 gennaio 2006 si

urta con il principio della buona fede processuale. Inoltre, non è dato

di vedere in che modo l’agente denunciante possa ragionevolmente essersi

confuso, né si intravedono ragioni che possano averlo indotto a dichiarare

circostanze inveritiere o a dirsi sicuro di un fatto a lui incerto. D’altronde,

non v’è alcun motivo di dubitare della correttezza dell’accertamento effettuato

dall’agente denunciante, il quale si è limitato a compiere una constatazione di

agevole momento, essendo specificatamente intento a sanzionare “tutti i

veicoli parcheggiati al di fuori delle aree autorizzate” (cfr.

contro-osservazioni 19 dicembre 2005 della Polizia Comunale della Città di__________).

In definitiva, come

visto, l’insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che

consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

A ragione la Sezione

della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla

sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n.

252.

lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di

procedura ordinaria.

8.

Il ricorso, nella misura

in cui verte sulla decisione emessa il 18 novembre 2005, va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui

verte sulla decisione 11 novembre 2005, è irricevibile.

2. Il ricorso, nella misura

in cui verte sulla decisione 18 novembre 2005, è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

3. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

4. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio – ad esclusione del dispositivo n. 1 – può essere

interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale

federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272

PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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