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Decisione

30.2005.4

Posteggio senza metter in marcia il parchimetro

16 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori sarebbero iniziati “nel prossimo autunno” (cfr. allegato alle

osservazioni del 9 febbraio 2005).

Di conseguenza sarebbe stato

compito della ricorrente informarsi per tempo sulle possibilità e sulle

facilitazioni concesse dal Comune per ovviare a tale inconveniente in modo da

disporre già per il 13 settembre 2004 del relativo permesso.

Indipendentemente da queste

Considerandi

considerazioni la ricorrente il 13 settembre 2004 era sprovvista

dell’autorizzazione a parcheggiare e non ha messo in marcia il parchimetro,

contravvenendo alle prescrizioni.

5.

In merito

all’ammontare della multa l’importo inflitto dalla Sezione della circolazione

corrisponde a quanto previsto dall’ordinanza sulle multe disciplinari (OMD).

6.

Il ricorso va pertanto

respinto. Vista la particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal

prelevare tasse e spese del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza è confermata

la decisione 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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