30.2005.4
Posteggio senza metter in marcia il parchimetro
16 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.4
Data decisione, Autorità:
16.12.2005, PRPEN
Titolo:
Posteggio senza metter in marcia il parchimetro
PARCHEGGIO
art. 48 cpv. 6 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.4
32056/210
Bellinzona
16
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29
dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 32056/210 del 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 gennaio 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 17
dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo
__________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
Fatti accertati il 13
settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare di
aver ricevuto in ritardo l’autorizzazione a parcheggiare per un disguido
imputabile al Comune di __________.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il segnale “Parcheggio
contro pagamento” (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere
parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni
indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene
alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. Nell’evenienza concreta
la ricorrente non contesta il fatto che il 13 settembre 2004 non ha
messo in funzione il parchimetro, ma si limita a giustificare il proprio agire in
quanto ha ricevuto dall’autorità comunale l’autorizzazione per poter
parcheggiare solo il giorno successivo (cfr. fotocopia allegata al ricorso).
4. Se da un lato è vero che
l’insorgente ha dovuto parcheggiare nel luogo dove è stata constatata
l’infrazione a seguito dei lavori stradali che le hanno impedito di raggiungere
con il veicolo la propria abitazione, d’altra parte l’avviso ai residenti è
stato notificato con sufficiente anticipo, tant’è che dallo stesso si evince che
Fatti
i lavori sarebbero iniziati “nel prossimo autunno” (cfr. allegato alle
osservazioni del 9 febbraio 2005).
Di conseguenza sarebbe stato
compito della ricorrente informarsi per tempo sulle possibilità e sulle
facilitazioni concesse dal Comune per ovviare a tale inconveniente in modo da
disporre già per il 13 settembre 2004 del relativo permesso.
Indipendentemente da queste
Considerandi
considerazioni la ricorrente il 13 settembre 2004 era sprovvista
dell’autorizzazione a parcheggiare e non ha messo in marcia il parchimetro,
contravvenendo alle prescrizioni.
5.
In merito
all’ammontare della multa l’importo inflitto dalla Sezione della circolazione
corrisponde a quanto previsto dall’ordinanza sulle multe disciplinari (OMD).
6.
Il ricorso va pertanto
respinto. Vista la particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal
prelevare tasse e spese del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza è confermata
la decisione 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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