30.2005.40
luci di posizione non conformi alle prescrizioni in materia
21 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2005.40
Data decisione, Autorità:
21.04.2006, PRPEN
Titolo:
luci di posizione non conformi alle prescrizioni in materia
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 73 cpv. 5 OETV
art. 219 cpv. 1 e 2 OETV
Incarto
n.
30.2005.40
4459/402
MM
Bellinzona
21 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera
Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio 2005
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
n. __________ dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate in
data 1° marzo 2005 dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione di data 11
febbraio 2005 (emanata in virtù del rapporto di contravvenzione 30.12.2004
della Polizia cantonale, posto di Camorinio avverso il quale la ricorrente non
ha formulato osservazioni), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per avere ella in data 30
dicembre 2004, in territorio di Morbio Inferiore, circolato con la vettura
Peugeot targata TI __________ avente le luci di posizione di colore blu, non
conformi alle prescrizioni in materia. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr, come pure degli art. 73 cpv. 5,
219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale, RI 1 è insorta con tempestivo ricorso del 15 febbraio
2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura
contravvenzionale e penale.
C. Con scritto del 1° marzo
2005, il competente Dipartimento ha rinunciato a formulare osservazioni in punto
al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente giudice e questo avuto
pure riguardo allo scritto del 28 febbraio 2005 dell’Ufficio tecnico della
Sezione della Circolazione agli atti, intimato anche alla ricorrente, la quale
non ha formulato osservazioni al riguardo.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 29 LCStr, i
veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e
conformi alle prescrizioni. A salvaguardia di tale principio generale, l’art.
93 cifra 2 LCStr prescrive che chiunque conduce un veicolo, di cui sa o
dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che
non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa,
ritenuto che il concetto di ‘conformità’ deve essere interpretato alla luce
dell’art. 219 OETV. Quo alle particolari prescrizioni tecniche relative al
colore, all’installazione, all’intensità luminosa e alla regolazione dei
dispositivi d’illuminazione dei veicoli a motore l’art. 73 cpv. 5 OETV richiama
direttamente il relativo allegato n. 10.
3. In concreto, come visto,
la ricorrente è stata perseguita per avere parcheggiato (recte:
circolato con) la propria vettura munita di luci di posizione di colore blu
che, in quanto tali, non risulterebbero conformi alle prescrizioni di cui
all’art. 219 OETV e, in particolare, a quanto disposto dall’allegato 10 OETV
che prevede che le luci di posizione rivolte in avanti devono essere di colore
bianco o giallo chiaro e avere caratteristiche colorimetriche entro limiti ben
definiti, dovendo pure recare il contrassegno d’omologazione ed essere
specificatamente designate con apposite lettere (cfr. inoltre scritto 28.02.2005
dell’Ufficio tecnico della Sezione della Circolazione).
4. Nel proprio gravame la
ricorrente, pur non contestando esplicitamente la colorazione blu delle luci di
posizione della propria autovettura (ma neppure ammettendolo), ricorda in ogni
caso che la stessa ha superato il collaudo in data 27.11.2003 (cfr. pure
scritto 28.02.2005 Ufficio tecnico, Camorino), senza che venisse individuata in
quell’occasione manchevolezza o difformità veruna in tal senso e appellandosi quindi
implicitamente al principio della buona fede.
5. Il principio della buona
fede, vigente in campo amministrativo, garantisce al cittadino il diritto di
pretendere da quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati
atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e
determinate aspettative, il rispetto delle stesse.
Premessa per l’applicazione
del principio della buona fede è la misconoscenza da parte del cittadino di
eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato
atteggiamento dell’autorità, originante nell’amministrato la fiducia circa la
validità e veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali
errori da parte dell’amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli
facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo
l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita come pure
in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità), non può in buona fede
ritenere che la stessa adempia alle aspettative suscitate. In questo contesto,
delle vere e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto
alla correttezza dell’agire dell’autorità non possono però essere pretese e ciò
proprio in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto
amministrativo. Solo allorquando l’errore appaia manifesto o facilmente
riconoscibile (ad esempio in caso di decisione e/o informazione amministrativa
crassamente nebulosa e/o irragionevole e/o irrazionale) il cittadino potrà
allora essere chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza, segnatamente
rivolgendosi alla competente autorità al fine di chiedere (e ottenere)
delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, n. 551 e segg., pagg. 124-125).
6. In concreto, mal si
comprende come la ricorrente dovesse o solo potesse sospettare dell’eventuale
infondatezza della decisione dipartimentale in esame (superamento del
collaudo), considerata la specifica particolarità tecnica della problematica
oggetto della presente procedura: tanto specifica da essere contenuta in un
allegato di una (fra le mille) ordinanze del Consiglio Federale in materia (in
casu: OETV). Vero è che, secondo il noto adagio, “la legge non ammette
ignoranza”, ma altrettanto vero è che, nella concreta evenienza, la decisione
dipartimentale del 27.11.2003 con la quale si accertava l’idoneità alla
circolazione della vettura Peugeot TI __________, non poteva apparire agli
occhi della ricorrente come manifestamente errata, né tale eventuale erroneità
risultava del resto essere per lei manifestamente riconoscibile, non potendosi
pretendere che la conducente e detentrice del veicolo conoscesse a menadito
tutte le disposizioni e prescrizioni circa le disposizioni tecniche concernenti
Fatti
i veicoli stradali, né potendosi oggettivamente supporre o pretendere che, a
collaudo ultimato, la stessa rivisitasse per intero la predetta ordinanza OETV per
verificare eventuali lacune, neppure troppo riconoscibili, nell’ambito della
procedura di collaudo del proprio autoveicolo.
Se poi, a collaudo avvenuto,
la ricorrente abbia modificato, sostituendole, le surriferite luci di posizione
con luci di colorazione blu, è questione che può e deve essere lasciata irrisolta,
nessun indizio preponderante in un senso o nell’altro risultando dagli atti, e
non dovendosi pertanto, in applicazione del principio penale ‘in dubio pro
reo’, addebitarle tale eventualità.
7. Ma v’è di più. Indipendentemente
da quanto precede, è lo stesso Ufficio tecnico della Sezione della
Circolazione, nel proprio scritto del 28.02.2005, che ricorda che sul mercato
esistono pure delle luci bianche che, seppur conformi alle prescrizioni OETV,
hanno una leggera sfumatura azzurra. Ora, a queste condizioni e anche
nell’ottica del surriferito principio penale ‘in dubio pro reo’, infliggere
Considerandi
alla ricorrente una multa e ritenerla dunque colpevole dell’infrazione di cui
all’art. 93 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 29 LCStr, 75 cpv. 5 e 219
OETV, risulterebbe, a mente dello scrivente giudice, manifestamente arbitrario,
considerato in particolare come la mera indicazione cromatica ‘blu’ contenuta
nel rapporto di contravvenzione del 30.12.2004 appare talmente vaga e
fors’anche soggetta all’interpretazione personale dell’agente procedente che
potrebbe ragionevolmente rientrare, se del caso, nella surriferita colorazione
azzurra (sfumata), ammessa dall’OETV, e ritenuto altresì che agli atti non vi è
alcun elemento che consenta di stabilire la relativa specifica caratteristica
colorimetrica.
Per il che, persistendo dubbi
e incertezze, il ricorso deve essere accolto con relativa dispensa, per la
ricorrente, dal pagamento di tasse e spese di giustizia.
8.
A titolo meramente
abbondanziale e per concludere, non appare comunque fuori luogo ricordare alla
ricorrente l’opportunità (recte: l’obbligo) di verificare
immediatamente, rispettivamente fare verificare, l’idoneità e la conformità
delle luci di posizione della sua vettura e ciò anche a scanso di ogni e
qualsivoglia futuro equivoco (diretto e/o indiretto) scatente dal presente
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr;
art. 73 cpv. 5 e 219 OETV; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.
3. Intimazione:
Sezione della circolazione, Camorino
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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