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Decisione

30.2005.40

luci di posizione non conformi alle prescrizioni in materia

21 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli stradali, né potendosi oggettivamente supporre o pretendere che, a

collaudo ultimato, la stessa rivisitasse per intero la predetta ordinanza OETV per

verificare eventuali lacune, neppure troppo riconoscibili, nell’ambito della

procedura di collaudo del proprio autoveicolo.

Se poi, a collaudo avvenuto,

la ricorrente abbia modificato, sostituendole, le surriferite luci di posizione

con luci di colorazione blu, è questione che può e deve essere lasciata irrisolta,

nessun indizio preponderante in un senso o nell’altro risultando dagli atti, e

non dovendosi pertanto, in applicazione del principio penale ‘in dubio pro

reo’, addebitarle tale eventualità.

7. Ma v’è di più. Indipendentemente

da quanto precede, è lo stesso Ufficio tecnico della Sezione della

Circolazione, nel proprio scritto del 28.02.2005, che ricorda che sul mercato

esistono pure delle luci bianche che, seppur conformi alle prescrizioni OETV,

hanno una leggera sfumatura azzurra. Ora, a queste condizioni e anche

nell’ottica del surriferito principio penale ‘in dubio pro reo’, infliggere

Considerandi

alla ricorrente una multa e ritenerla dunque colpevole dell’infrazione di cui

all’art. 93 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 29 LCStr, 75 cpv. 5 e 219

OETV, risulterebbe, a mente dello scrivente giudice, manifestamente arbitrario,

considerato in particolare come la mera indicazione cromatica ‘blu’ contenuta

nel rapporto di contravvenzione del 30.12.2004 appare talmente vaga e

fors’anche soggetta all’interpretazione personale dell’agente procedente che

potrebbe ragionevolmente rientrare, se del caso, nella surriferita colorazione

azzurra (sfumata), ammessa dall’OETV, e ritenuto altresì che agli atti non vi è

alcun elemento che consenta di stabilire la relativa specifica caratteristica

colorimetrica.

Per il che, persistendo dubbi

e incertezze, il ricorso deve essere accolto con relativa dispensa, per la

ricorrente, dal pagamento di tasse e spese di giustizia.

8.

A titolo meramente

abbondanziale e per concludere, non appare comunque fuori luogo ricordare alla

ricorrente l’opportunità (recte: l’obbligo) di verificare

immediatamente, rispettivamente fare verificare, l’idoneità e la conformità

delle luci di posizione della sua vettura e ciò anche a scanso di ogni e

qualsivoglia futuro equivoco (diretto e/o indiretto) scatente dal presente

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr;

art. 73 cpv. 5 e 219 OETV; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

3. Intimazione:

Sezione della circolazione, Camorino

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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