30.2005.402
Caccia alta, omessione di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, di un camoscio
15 maggio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.402
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, PRPEN
Titolo:
Caccia alta, omessione di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, di un camoscio
MANCATA ISCRIZIONE SUL FOGLIO DI CONTROLLO
art. 45 LCC
Incarto
n.
30.2005.402
166 190
Bellinzona
15
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc
Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 novembre
2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 166 190 del 25 novembre 2005 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona
viste le osservazioni del 22 dicembre
2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione del 25
novembre 2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
300.–, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.– e a un risarcimento di
fr. 100.–, privandolo del diritto di cacciare per un anno, pena sospesa con la
condizionale, per avere, “nell’esercizio della caccia alta, omesso di
iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione, un
camoscio maschio anzello.”
Il fatto è stato accertato il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69
RALCC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento.
C. La Divisione
dell’ambiente nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La Divisione dell’ambiente
rimprovera al ricorrente di avere, “nell’esercizio della caccia alta, omesso
di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione,
un camoscio maschio anzello.”
3.
L’insorgente non
contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si
giustifica asserendo che, non avendo trovato una penna sul posto
dell’abbattimento, “era mia intenzione dirigermi nel cascinale per procedere
all’iscrizione”. In sostanza egli ritiene:
“1° - il ritiro
immediato della licenza, un provvedimento alquanto inclemente;
2° - la multa di franchi
300.
– sproporzionata se paragonata all’infrazione commessa;
3° - il risarcimento del
capo abbattuto ingiustificato, considerato il fatto che ero in possesso della
regolare licenza e l’animale risultava del tutto regolare, quindi già
risarcito!” (cfr. ricorso 29 novembre 2005).
4.
L’art. 11 della legge
cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC;
RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di
permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La
disposizione è concretata dall’art. 29 lett. a del relativo regolamento (RALCC;
RL 8.5.1.1.1), secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul
posto dell’uccisione nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il Comune e il
luogo dell’abbattimento, così come la specie, l’età e il sesso di ogni animale
e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).
Chiunque contravviene alla legge
e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è
punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre
al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di
cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste
una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri
casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).
5.
La violazione perpetrata
dall’insorgente rientra senz’altro nel campo di applicazione della legge, in
specie dell’art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da
lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta
si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per
negligenza (non portando seco una penna per iscrivere immediatamente sul posto
dell’uccisione il capo abbattuto). D’altronde, se avesse voluto evitare di
incorrere nell’infrazione, gli sarebbe bastato lasciare l’animale sul posto
dell’abbattimento e recarsi immediatamente al cascinale, distante, per suo
stesso dire, pochi minuti da tale luogo, per procurarsi una penna.
Per quanto attiene alla
privazione del diritto di cacciare, il fatto è che l’art. 43 LCC esige, come
detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20,
21.
della legge o una grave violazione di altre norme. Ora, l’insorgente
non ha violato reiteratamente l’art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né
l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale
da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione,
indipendentemente dal fatto a sapere se il ricorrente ha agito intenzionalmente
o per negligenza, visto che in entrambi i casi si incorre nella stessa sanzione.
Su questo punto il ricorso merita pertanto accoglimento.
Per quanto attiene al
risarcimento del camoscio si rileva che, come giustamente sottolineato
dall’autorità dipartimentale e come già riportato in precedenza, tale
provvedimento è previsto all’art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in
concreto il ricorrente era in possesso dell’autorizzazione annuale per la
caccia alta e l’animale era cacciabile.
La Divisione dell’ambiente
precisa inoltre che “il risarcimento richiesto equivale al valore dell’animale
morto che si differenzia dal valore vivo, nettamente superiore al primo. Il
valore morto viene applicato quando il capo ucciso rientra nel contingente
fissato (quindi capo potenzialmente cacciabile), mentre quello vivo quando il
capo non è cacciabile. Il valore morto equivale grosso modo al valore della
carne, mentre quello vivo ai costi per la sostituzione dell’animale. Va inoltre
considerato che il camoscio in oggetto, essendo frutto di un’azione irregolare,
avrebbe potuto essere sequestrato dal guardacaccia. Siccome è stato lasciato al
cacciatore, quest’ultimo deve perlomeno pagare il valore morto della carne”
(cfr. osservazioni 22 dicembre 2005 della Divisione dell’ambiente, pag. 3).
Il ricorrente è quindi tenuto
al risarcimento del camoscio, come fissato nella decisione impugnata.
6.
La multa è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Non
va poi disatteso che se, oltre all’infrazione di cui sopra, fosse stata comprovata
la precisa volontà di omettere l’iscrizione, l’importo della multa sarebbe stato
certamente superiore.
In
definitiva il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è
riformata di conseguenza.
L’esito
del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2
e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“Il signor RI 1, __________
è condannato:
·
al pagamento di una multa di fr. 300.– (trecento);
·
al risarcimento del camoscio maschio anzello per un importo di
fr. 100. – (cento).”
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster