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Decisione

30.2005.402

Caccia alta, omessione di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, di un camoscio

15 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 25

novembre 2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

300.–, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.– e a un risarcimento di

fr. 100.–, privandolo del diritto di cacciare per un anno, pena sospesa con la

condizionale, per avere, “nell’esercizio della caccia alta, omesso di

iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione, un

camoscio maschio anzello.”

Il fatto è stato accertato il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69

RALCC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento.

C. La Divisione

dell’ambiente nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

La Divisione dell’ambiente

rimprovera al ricorrente di avere, “nell’esercizio della caccia alta, omesso

di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell’uccisione,

un camoscio maschio anzello.”

3.

L’insorgente non

contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si

giustifica asserendo che, non avendo trovato una penna sul posto

dell’abbattimento, “era mia intenzione dirigermi nel cascinale per procedere

all’iscrizione”. In sostanza egli ritiene:

“1° - il ritiro

immediato della licenza, un provvedimento alquanto inclemente;

2° - la multa di franchi

300.

– sproporzionata se paragonata all’infrazione commessa;

3° - il risarcimento del

capo abbattuto ingiustificato, considerato il fatto che ero in possesso della

regolare licenza e l’animale risultava del tutto regolare, quindi già

risarcito!” (cfr. ricorso 29 novembre 2005).

4.

L’art. 11 della legge

cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC;

RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di

permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La

disposizione è concretata dall’art. 29 lett. a del relativo regolamento (RALCC;

RL 8.5.1.1.1), secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul

posto dell’uccisione nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il Comune e il

luogo dell’abbattimento, così come la specie, l’età e il sesso di ogni animale

e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).

Chiunque contravviene alla legge

e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è

punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre

al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di

cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste

una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri

casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).

5.

La violazione perpetrata

dall’insorgente rientra senz’altro nel campo di applicazione della legge, in

specie dell’art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da

lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta

si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per

negligenza (non portando seco una penna per iscrivere immediatamente sul posto

dell’uccisione il capo abbattuto). D’altronde, se avesse voluto evitare di

incorrere nell’infrazione, gli sarebbe bastato lasciare l’animale sul posto

dell’abbattimento e recarsi immediatamente al cascinale, distante, per suo

stesso dire, pochi minuti da tale luogo, per procurarsi una penna.

Per quanto attiene alla

privazione del diritto di cacciare, il fatto è che l’art. 43 LCC esige, come

detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20,

21.

della legge o una grave violazione di altre norme. Ora, l’insorgente

non ha violato reiteratamente l’art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né

l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale

da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione,

indipendentemente dal fatto a sapere se il ricorrente ha agito intenzionalmente

o per negligenza, visto che in entrambi i casi si incorre nella stessa sanzione.

Su questo punto il ricorso merita pertanto accoglimento.

Per quanto attiene al

risarcimento del camoscio si rileva che, come giustamente sottolineato

dall’autorità dipartimentale e come già riportato in precedenza, tale

provvedimento è previsto all’art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in

concreto il ricorrente era in possesso dell’autorizzazione annuale per la

caccia alta e l’animale era cacciabile.

La Divisione dell’ambiente

precisa inoltre che “il risarcimento richiesto equivale al valore dell’animale

morto che si differenzia dal valore vivo, nettamente superiore al primo. Il

valore morto viene applicato quando il capo ucciso rientra nel contingente

fissato (quindi capo potenzialmente cacciabile), mentre quello vivo quando il

capo non è cacciabile. Il valore morto equivale grosso modo al valore della

carne, mentre quello vivo ai costi per la sostituzione dell’animale. Va inoltre

considerato che il camoscio in oggetto, essendo frutto di un’azione irregolare,

avrebbe potuto essere sequestrato dal guardacaccia. Siccome è stato lasciato al

cacciatore, quest’ultimo deve perlomeno pagare il valore morto della carne”

(cfr. osservazioni 22 dicembre 2005 della Divisione dell’ambiente, pag. 3).

Il ricorrente è quindi tenuto

al risarcimento del camoscio, come fissato nella decisione impugnata.

6.

La multa è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Non

va poi disatteso che se, oltre all’infrazione di cui sopra, fosse stata comprovata

la precisa volontà di omettere l’iscrizione, l’importo della multa sarebbe stato

certamente superiore.

In

definitiva il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è

riformata di conseguenza.

L’esito

del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2

e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“Il signor RI 1, __________

è condannato:

·

al pagamento di una multa di fr. 300.– (trecento);

·

al risarcimento del camoscio maschio anzello per un importo di

fr. 100. – (cento).”

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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