30.2005.404
eseguire un'errata manovra con i comandi, inseriva la marcia in avanti anziché la retromarcia urtando un veicolo inoltre lasciato il luogo dell'incidente senza avvisare nessuno
12 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.404
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, PRPEN
Titolo:
eseguire un'errata manovra con i comandi, inseriva la marcia in avanti anziché la retromarcia urtando un veicolo inoltre lasciato il luogo dell'incidente senza avvisare nessuno
COLLISIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.404
31845/409
Bellinzona
12
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13
dicembre 2005 presentato da
RI 1, ,
Contro
la decisione
n. 31845/409 del 25 novembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 9 gennaio
2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione del 25 novembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.–, oltre a una tassa di giustizia di fr.
80.– e alle spese di fr. 80.–, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________, eseguiva un’errata manovra con i comandi, inseriva la
marcia in avanti anziché la retromarcia, per cui avanzando collideva
violentemente contro un autoveicolo regolarmente parcheggiato spostandolo in
avanti di una decina di metri contro i pali in ferro delimitanti la carreggiata.
In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti
dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza
indugio, la polizia.”
Fatti accertati il 10 luglio
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento e, in via subordinata, il pagamento
dilazionato della multa.
C. La CRTE 1 nel suo
scritto del 9 gennaio 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo
giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Per l’art. 51 cpv. 1 LCStr, in
caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte
le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto
possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni
materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando
il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la
polizia (cpv. 3).
Il conducente che apprende di
essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare
immediatamente sul luogo dell’infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia
più vicino (art. 56 cpv. 4 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Parimenti, chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri
impostigli dalla LCStr è punito con l’arresto o con la multa (art. 92 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 ha multato la
ricorrente – in applicazione delle norme appena citate – in quanto “alla
guida della vettura __________, eseguiva un’errata manovra con i comandi,
inseriva la marcia in avanti anziché la retromarcia, per cui avanzando
collideva violentemente contro un autoveicolo regolarmente parcheggiato
spostandolo in avanti di una decina di metri contro i pali in ferro delimitanti
la carreggiata. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i
doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato
o, senza indugio, la polizia.”
4.
La ricorrente, dal canto
suo, si limita ad affermare di non essere “d’accordo con quanto descritto
sulla seconda lettera (n.d.r.: decisione impugnata) che ho ricevuto e dove mi
si comunica che ho spostato l’autovettura della parte avversa di 10 metri”
(cfr. scritto del 22 dicembre 2005 a complemento del ricorso del 13 dicembre
2005), senza tuttavia circostanziare la propria censura, fornendo ad esempio un’altra
versione dei fatti o chiamando a testimoniare il passeggero che era con lei al
momento dell’incidente (cfr. verbale di
interrogatorio del 14 luglio 2005, pag. 1).
Essa,
in definitiva, non nega l'adempimento della fattispecie ravvisata dalla Sezione
della circolazione (fatti peraltro da lei confessati, quanto alla dinamica
dell’incidente, in occasione del predetto verbale di interrogatorio), ma piuttosto
lascia intendere - senza troppa convinzione - di non aver spostato in avanti la
vettura dell’altro protagonista per un tratto di 10 metri, circostanza che, anche
qualora fosse comprovata, non sarebbe suscettibile di influire sull’esito
dell’odierno giudizio. Inoltre, non evoca
circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione
impugnata.
Di
transenna, si osserva che a prescindere dall’errore commesso nell’inserire la
marcia, che non appare poi così insolito per chi conduce un veicolo automatico,
la violenza inaudita dell’impatto e, soprattutto, la totale mancanza di reazione
da parte della ricorrente (nonostante l’ora dell’incidente), danno sicuramente adito
a qualche dubbio circa la sua idoneità alla guida al momento dei fatti. Senza
contare che l’errore in questione avrebbe potuto avere conseguenze ben più
nefaste se fosse stato urtato un pedone, rivelando quindi la pericolosità della
manovra eseguita della ricorrente.
Di conseguenza, la
multa inflitta appare confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
5.
Per
quanto concerne la richiesta di rateizzazione si osserva che la stessa esula dalla
competenza di questo giudice e va indirizzata tempestivamente all’__________, Bellinzona,
incaricato della riscossione della multa.
Il ricorso, sprovvisto di buon
diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata, con
seguito di tassa di giustizia e spese. In considerazione del fatto che la
ricorrente svolge un’attività lavorativa a tempo parziale, con entrate
conseguentemente ridotte, si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di
contenere gli oneri processuali dell’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e
3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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