30.2005.407
Cani lasciati liberi che uccidono un cervo
25 agosto 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.407
Data decisione, Autorità:
25.08.2006, PRPEN
Titolo:
Cani lasciati liberi che uccidono un cervo
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 21 LCP
art. 35 RALCC
art. 38 RALCC
Incarto
n.
30.2005.407
188 105
Bellinzona
25
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Frida
Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 dicembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
9 dicembre 2005 n. 188/105 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona
viste le osservazioni 23 dicembre 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Divisione
dell'ambiente con decisione 9
dicembre 2005 ha RI 1 al pagamento di una multa di fr. 100.-, oltre a una tassa
di giustizia e alle spese per complessivi fr. 20.-, e lo ha condannato a un
risarcimento di fr. 500.-, per "avere lasciato vagare senz’autorizzazione
e senza sorveglianza, i propri due cani, incrocio bergamasco e trovatello, i
quali hanno rincorso e ucciso una cerva adulta”.
Fatti accertati il 24 agosto
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 15 cpv. 2, 41, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 38 e 69
RALCC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Divisione dell'ambiente propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Nel suo gravame 12 dicembre
2005 il ricorrente chiede di essere sentito personalmente. Ora, l'art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura
penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre
rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle
prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza, 124 I 221 consid. 4a). Nella fattispecie l'audizione personale
dell'insorgente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai
fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e
completi. Nulla osta dunque all'esame del ricorso nel merito.
2. A
norma dell’art. 15 cpv. 2 della Legge cantonale sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l’uso,
l’allenamento e la prova dei cani. Sulla scorta di tale delega, l'art. 38 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla caccia e
la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC) stabilisce che in
tempo di divieto di caccia non si possono per principio lasciare vagare cani di
qualsiasi specie senza l'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca.
Chiunque
contravviene alla legge cantonale (LCC) e alle relative norme di applicazione,
intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20’000.-
(art. 41 LCC) ed è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC
3. La
Divisione dell’ambiente rimprovera al multato – in applicazione delle predette
norme – di aver lasciato vagare senz’autorizzazione e senza sorveglianza,
Fatti
i propri due cani, i quali hanno rincorso e ucciso una cerva adulta.
4. Il ricorrente nega ogni
responsabilità nell’accaduto, asserendo di non avere colpe nell’uccisione della
cerva in quanto, a suo dire, non sarebbe stato il suo cane, un incrocio
bergamasco, a ucciderla, bensì il trovatello che da quasi due mesi ospitava
presso il suo domicilio. Egli sostiene infatti che “il cane non era mio e
pertanto non mi sento in obbligo di pagare una multa, io sono responsabile del
mio il quale però secondo la testimonianza del cacciatore in merito non ha
attaccato la cerva, cosa di cui sono sicuro al 100%” (cfr. ricorso 12
dicembre 99 [recte: 2005]).
Tale asserzione -
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - è invece sconfessata dalla
testimonianza del cacciatore, signor __________, il quale era presente sul
luogo al momento dei fatti e ha prontamente segnalato l’accaduto al
guardiacaccia __________. Nel verbale di segnalazione 25 agosto 2005, il teste
asserisce infatti quanto segue: “Ore 20.05 ho da prima sentito un cane
abbaiare e subito ho visto una cerva inseguita dai due cani visti qualche ora
prima. Ho visto la cerva che in un attimo di difficoltà è stata subito
raggiunta dai due cani il tutto ad una distanza di circa 70 metri preciso che
ero pure in possesso del binocolo. (…). Voglio segnalare la ferocia dei due
cani nell’attacco e in seguito a divorarla”.
Non vi è peraltro motivo di
dubitare della credibilità del testimone, il quale, come precisato dal
guardiacaccia __________, ha tra l’altro fornito una circostanziata descrizione
del luogo dell’uccisione e dei cani che ha consentito il ritrovamento della
cerva sbranata e l’identificazione delle due bestie (scritto 28 agosto 2005 all’Ufficio
caccia e pesca; rapporto di contravvenzione 26 agosto 2005).
In simili evenienze, nulla
induce a scostarsi dalla decisione dell’autorità di primo grado, a maggior
Considerandi
ragione se si considera che al momento del riconoscimento dei cani da parte del
teste, avvenuto il giorno successivo ai fatti, l’incrocio bergamasco di
proprietà dell’insorgente era, per stessa ammissione di quest’ultimo, “ancora
tutto sporco di sangue” (cfr. verbale di interrogatorio 26 agosto 2005,
pag. 1 in fine).
Peraltro non giova al
ricorrente negare la propria responsabilità in relazione agli atti compiuti dal
trovatello, in quanto il cane si trovava da alcuni mesi in suo possesso e
quindi sotto la sua custodia, ciò che gli conferiva la qualità di detentore
(cfr. Brehm, Berner Kommentar, n.
13.
e segg. ad art. 56 CO). In tale veste, egli aveva l’obbligo di adoperare
tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (segnatamente del fatto che
all’epoca dell’aggressione vigeva ancora il divieto di caccia e che il
trovatello era già sfuggito al suo controllo in precedenza; cfr. verbale di
interrogatorio 26 agosto 2005, pag. 2) per custodirlo e vigilarlo (art. 56 CO):
tale omissione basta dunque a ritenere l’insorgente responsabile,
indipendentemente dal rapporto di proprietà sull’animale.
Pure irrilevante ai fini del
giudizio è il fatto - comunque non comprovato - che l’incrocio bergamasco di
proprietà del ricorrente non si sia reso responsabile in passato di episodi
analoghi.
In
conclusione, non si vede come il multato possa negare l'esistenza di una seppur
lieve negligenza per non aver tenuto il proprio cane e il trovatello al
guinzaglio o in un apposito spazio a loro riservato, ciò che ha permesso agli animali
di vagare e rincorrere la selvaggina in contrasto con l'art. 38 cpv. 1 RALCC.
5.
A ragione la Divisione dell’ambiente ha inflitto
al multato una multa di fr. 100.- e la rifusione di fr. 500.- a titolo di
risarcimento del danno giusta l’art. 45 LCC. La multa inflitta è dunque
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Giova
del resto rammentare come il detentore del cane, indipendentemente da ogni
responsabilità penale, rimane civilmente tenuto al risarcimento del danno
cagionato dall’animale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 CO.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 15 cpv. 2,
41, 44, 45 LCC; 38 e 69 RALCC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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