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Decisione

30.2005.407

Cani lasciati liberi che uccidono un cervo

25 agosto 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i propri due cani, i quali hanno rincorso e ucciso una cerva adulta.

4. Il ricorrente nega ogni

responsabilità nell’accaduto, asserendo di non avere colpe nell’uccisione della

cerva in quanto, a suo dire, non sarebbe stato il suo cane, un incrocio

bergamasco, a ucciderla, bensì il trovatello che da quasi due mesi ospitava

presso il suo domicilio. Egli sostiene infatti che “il cane non era mio e

pertanto non mi sento in obbligo di pagare una multa, io sono responsabile del

mio il quale però secondo la testimonianza del cacciatore in merito non ha

attaccato la cerva, cosa di cui sono sicuro al 100%” (cfr. ricorso 12

dicembre 99 [recte: 2005]).

Tale asserzione -

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - è invece sconfessata dalla

testimonianza del cacciatore, signor __________, il quale era presente sul

luogo al momento dei fatti e ha prontamente segnalato l’accaduto al

guardiacaccia __________. Nel verbale di segnalazione 25 agosto 2005, il teste

asserisce infatti quanto segue: “Ore 20.05 ho da prima sentito un cane

abbaiare e subito ho visto una cerva inseguita dai due cani visti qualche ora

prima. Ho visto la cerva che in un attimo di difficoltà è stata subito

raggiunta dai due cani il tutto ad una distanza di circa 70 metri preciso che

ero pure in possesso del binocolo. (…). Voglio segnalare la ferocia dei due

cani nell’attacco e in seguito a divorarla”.

Non vi è peraltro motivo di

dubitare della credibilità del testimone, il quale, come precisato dal

guardiacaccia __________, ha tra l’altro fornito una circostanziata descrizione

del luogo dell’uccisione e dei cani che ha consentito il ritrovamento della

cerva sbranata e l’identificazione delle due bestie (scritto 28 agosto 2005 all’Ufficio

caccia e pesca; rapporto di contravvenzione 26 agosto 2005).

In simili evenienze, nulla

induce a scostarsi dalla decisione dell’autorità di primo grado, a maggior

Considerandi

ragione se si considera che al momento del riconoscimento dei cani da parte del

teste, avvenuto il giorno successivo ai fatti, l’incrocio bergamasco di

proprietà dell’insorgente era, per stessa ammissione di quest’ultimo, “ancora

tutto sporco di sangue” (cfr. verbale di interrogatorio 26 agosto 2005,

pag. 1 in fine).

Peraltro non giova al

ricorrente negare la propria responsabilità in relazione agli atti compiuti dal

trovatello, in quanto il cane si trovava da alcuni mesi in suo possesso e

quindi sotto la sua custodia, ciò che gli conferiva la qualità di detentore

(cfr. Brehm, Berner Kommentar, n.

13.

e segg. ad art. 56 CO). In tale veste, egli aveva l’obbligo di adoperare

tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (segnatamente del fatto che

all’epoca dell’aggressione vigeva ancora il divieto di caccia e che il

trovatello era già sfuggito al suo controllo in precedenza; cfr. verbale di

interrogatorio 26 agosto 2005, pag. 2) per custodirlo e vigilarlo (art. 56 CO):

tale omissione basta dunque a ritenere l’insorgente responsabile,

indipendentemente dal rapporto di proprietà sull’animale.

Pure irrilevante ai fini del

giudizio è il fatto - comunque non comprovato - che l’incrocio bergamasco di

proprietà del ricorrente non si sia reso responsabile in passato di episodi

analoghi.

In

conclusione, non si vede come il multato possa negare l'esistenza di una seppur

lieve negligenza per non aver tenuto il proprio cane e il trovatello al

guinzaglio o in un apposito spazio a loro riservato, ciò che ha permesso agli animali

di vagare e rincorrere la selvaggina in contrasto con l'art. 38 cpv. 1 RALCC.

5.

A ragione la Divisione dell’ambiente ha inflitto

al multato una multa di fr. 100.- e la rifusione di fr. 500.- a titolo di

risarcimento del danno giusta l’art. 45 LCC. La multa inflitta è dunque

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Giova

del resto rammentare come il detentore del cane, indipendentemente da ogni

responsabilità penale, rimane civilmente tenuto al risarcimento del danno

cagionato dall’animale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 CO.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 15 cpv. 2,

41, 44, 45 LCC; 38 e 69 RALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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