30.2005.408
Posteggiare il veicolo in un parcheggio riservato agli invalidi
16 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.408
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, PRPEN
Titolo:
Posteggiare il veicolo in un parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.408
33100/409
Bellinzona
16
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Frida
Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 dicembre
2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
9 dicembre 2005 n. 33100/409 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 dicembre 2005
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 9 dicembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1
si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;
le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e
le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Per riservare posti di
parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17),
presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi”
(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente
deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità
competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr).
L’art. 79 cpv. 1bis
OSStr (v. art. 79 cpv. 1 OSStr) recita che “i posti di parcheggio sono
delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere
effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti
nella “Zona blu” è blu e per i posti a disposizione di una determinata
categoria di persone è gialla”. Secondo l’art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr,
se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. “Taxi”
o il numero di targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e
caricare e scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli non ne sono
ostacolati.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD
commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).
3.
Preliminarmente si osserva
come il ricorrente non ha mai sostenuto di essere un invalido in possesso della
relativa autorizzazione e nemmeno di aver accompagnato una persona portatrice
di handicap; di conseguenza si prescinde in questa sede dall’esame di tale
questione.
4.
Nella fattispecie la CRTE
1.
rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, d’aver
parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi (5.14).
5.
L’insorgente non nega di
aver commesso l’infrazione rimproveratagli (“Ben inteso, non contesto
minimamente il lavoro degli agenti” : scritto 10 settembre 2005 alla Polizia
Intercomunale, seconda frase), ma adduce che la particolare demarcazione del
posteggio in esame, in giallo contornato di bianco, potrebbe tollerare “brevi
soste per piccole operazioni, come nel mio caso (…), per permetterci di
accedere al Bancomat o in macelleria, senza perdere di vista il veicolo per
liberare immediatamente l’area interessata” (cfr. scritto 10 settembre 2005
alla Polizia Intercomunale, seconda frase), prestandosi in altri termini a
confusione stante la sua doppia colorazione.
La Polizia Intercomunale di __________,
in risposta alle giustificazioni addotte dall’insorgente nel predetto scritto,
ha confermato che la segnaletica in questione è conforme alle disposizioni
legali previste dall’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr),
nonché alle norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti (norme VSS sui parcheggi, applicabili giusta il rinvio dell’art.
115.
cpv. 1 OSStr) e dunque non permette il parcheggio nelle situazioni citate
dal multato (cfr. delucidazioni 13 settembre 2005).
Successivamente – a seguito
delle osservazioni 14 novembre 2005 dell’insorgente – l’agente denunciante ha specificato
che “il parcheggio riservato agli invalidi è stato regolarmente demarcato in
giallo ed inoltre contornato di bianco onde dare più risalto alla fattispecie
dello stesso” (cfr. contro-osservazioni 17 novembre 2005).
6.
È ben vero che la
demarcazione in questione presenta i colori bianco e giallo, tuttavia, il
simbolo della carrozzella riprodotto sull’asfalto, unitamente alla segnaletica
verticale che riserva il posteggio ai disabili (segnale n. 4.17 – 5.14) – la
cui esistenza, peraltro non contestata dal ricorrente, è desumibile dalle
delucidazioni 13 settembre 2005, nonché dalle contro-osservazioni 15 novembre
della Polizia Intercomunale – permettono di individuare senza possibilità di
equivoco e/o deroga i destinatari di tale posteggio. La segnaletica in
questione non può dunque indurre in errore o dar adito a fraintendimenti quanto
alla destinazione del parcheggio. Tale censura non merita accoglimento.
Inoltre la circostanza secondo
cui l’insorgente avrebbe eseguito soltanto una breve sosta per una, non meglio
specificata, piccola operazione presso il vicino Bancomat o la macelleria, non
è liberatoria, nella misura in cui i parcheggi recanti un’iscrizione non
autorizzano in ogni caso tale tipo di sosta (cfr. art. 79 cpv. 4 seconda frase
OSStr).
In definitiva il ricorrente
non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla
decisione impugnata.
7.
A ragione la CRTE 1 ha
quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, oltre agli oneri
processuali, per avere posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di
parcheggio riservato agli invalidi.
8.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi
motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4
OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
3.
Intimazione a:
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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