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Decisione

30.2005.408

Posteggiare il veicolo in un parcheggio riservato agli invalidi

16 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 9 dicembre 2005 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1

si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

L’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;

le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e

le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Per riservare posti di

parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17),

presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi”

(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o

chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente

deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità

competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr).

L’art. 79 cpv. 1bis

OSStr (v. art. 79 cpv. 1 OSStr) recita che “i posti di parcheggio sono

delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere

effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti

nella “Zona blu” è blu e per i posti a disposizione di una determinata

categoria di persone è gialla”. Secondo l’art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr,

se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. “Taxi”

o il numero di targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e

caricare e scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli non ne sono

ostacolati.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD

commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).

3.

Preliminarmente si osserva

come il ricorrente non ha mai sostenuto di essere un invalido in possesso della

relativa autorizzazione e nemmeno di aver accompagnato una persona portatrice

di handicap; di conseguenza si prescinde in questa sede dall’esame di tale

questione.

4.

Nella fattispecie la CRTE

1.

rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, d’aver

parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi (5.14).

5.

L’insorgente non nega di

aver commesso l’infrazione rimproveratagli (“Ben inteso, non contesto

minimamente il lavoro degli agenti” : scritto 10 settembre 2005 alla Polizia

Intercomunale, seconda frase), ma adduce che la particolare demarcazione del

posteggio in esame, in giallo contornato di bianco, potrebbe tollerare “brevi

soste per piccole operazioni, come nel mio caso (…), per permetterci di

accedere al Bancomat o in macelleria, senza perdere di vista il veicolo per

liberare immediatamente l’area interessata” (cfr. scritto 10 settembre 2005

alla Polizia Intercomunale, seconda frase), prestandosi in altri termini a

confusione stante la sua doppia colorazione.

La Polizia Intercomunale di __________,

in risposta alle giustificazioni addotte dall’insorgente nel predetto scritto,

ha confermato che la segnaletica in questione è conforme alle disposizioni

legali previste dall’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr),

nonché alle norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e

dei trasporti (norme VSS sui parcheggi, applicabili giusta il rinvio dell’art.

115.

cpv. 1 OSStr) e dunque non permette il parcheggio nelle situazioni citate

dal multato (cfr. delucidazioni 13 settembre 2005).

Successivamente – a seguito

delle osservazioni 14 novembre 2005 dell’insorgente – l’agente denunciante ha specificato

che “il parcheggio riservato agli invalidi è stato regolarmente demarcato in

giallo ed inoltre contornato di bianco onde dare più risalto alla fattispecie

dello stesso” (cfr. contro-osservazioni 17 novembre 2005).

6.

È ben vero che la

demarcazione in questione presenta i colori bianco e giallo, tuttavia, il

simbolo della carrozzella riprodotto sull’asfalto, unitamente alla segnaletica

verticale che riserva il posteggio ai disabili (segnale n. 4.17 – 5.14) – la

cui esistenza, peraltro non contestata dal ricorrente, è desumibile dalle

delucidazioni 13 settembre 2005, nonché dalle contro-osservazioni 15 novembre

della Polizia Intercomunale – permettono di individuare senza possibilità di

equivoco e/o deroga i destinatari di tale posteggio. La segnaletica in

questione non può dunque indurre in errore o dar adito a fraintendimenti quanto

alla destinazione del parcheggio. Tale censura non merita accoglimento.

Inoltre la circostanza secondo

cui l’insorgente avrebbe eseguito soltanto una breve sosta per una, non meglio

specificata, piccola operazione presso il vicino Bancomat o la macelleria, non

è liberatoria, nella misura in cui i parcheggi recanti un’iscrizione non

autorizzano in ogni caso tale tipo di sosta (cfr. art. 79 cpv. 4 seconda frase

OSStr).

In definitiva il ricorrente

non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla

decisione impugnata.

7.

A ragione la CRTE 1 ha

quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, oltre agli oneri

processuali, per avere posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di

parcheggio riservato agli invalidi.

8.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi

motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4

OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione a:

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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