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Decisione

30.2005.41

Omissione di concedere la precedenza con conseguente collisione

21 aprile 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 28

gennaio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

100.- e alle spese di fr. 30.-, per essersi egli, in data 23 novembre 2004 in

territorio di Manno (autostrada A2, direzione nord-sud, km 28.100), alla guida

dell’autovettura __________, giunto al termine della corsia d’accelerazione,

immesso sull’autostrada omettendo di concedere la precedenza al veicolo pesante

sopraggiungente il cui conducente, malgrado la brusca manovra di scanso, non

riusciva ad evitare la collisione.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra

1 LCStr, come pure degli art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 1 ONC, nonché degli art. 76

cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con tempestivo ricorso del 16/17 febbraio

2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura

contravvenzionale e penale.

C. Con osservazioni del 25

febbraio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della

decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia. Il conducente deve in ogni caso costantemente padroneggiare il

veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv.

1.

LCStr). Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, i veicoli che circolano sulle strade

designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra,

ritenuto inoltre che il conducente che si appresta a entrare nella circolazione

non deve ostacolare gli altri utenti della strada che già vi circolano, avendo

questi ultimi la precedenza (cpv. 4). In questo contesto, chi è tenuto a dare

la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli

ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con

la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

Nella

concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e

contrastanti. Il ricorrente sostiene di avere, percorrendo a velocità moderata

la corsia di accelerazione, tempestivamente esposto l’indicatore di direzione

sinistro, regolarmente osservato la situazione retrostante per il tramite degli

appositi specchietti retrovisori e di essersi dunque poi altrettanto

regolarmente immesso sulla normale corsia autostradale, avendo egli valutato

una sufficiente distanza dall’autotreno che sopraggiungeva da tergo, che, al

contrario, procedeva invece a una velocità inadeguata: circostanza, quest’ultima,

che, sola, risulterebbe essere la causa diretta ed esclusiva dell’incidente

della circolazione che qui ci occupa, la colpa preponderante del conducente

dell’autotreno non potendo né dovendo dunque essere addebitata al ricorrente.

D’altro

canto, il conducente dell’autotreno, __________, ha dichiarato nel proprio

verbale di interrogatorio del 23.11.2004 di fronte alle forze inquirenti, di

avere circolato in autostrada (in un luogo in cui, causa lavori, la carreggiata

si restringeva su un’unica corsia: circostanza, questa, che emerge chiaramente

dagli atti, né è stata contestata dal ricorrente) a una velocità di circa 87

km/h e di avere notato la vettura del ricorrente sulla corsia di accelerazione

che ometteva di concedergli la precedenza forzando l’entrata sulla normale

corsia autostradale, ciò che, malgrado una repentina (ma invana) manovra di

spostamento sulla sinistra da parte del camionista atta a evitare l’impatto, ha

causato l’incidente.

4.

Alle

predette versioni dei protagonisti dell’incidente, si aggiunge quella del teste

__________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino

a dimostrazione – non avvenuta – del contrario, a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, fra l’altro, di incorrere in

importanti sanzioni penali) che ha dichiarato quanto segue: “circolavo

sull’entrata autostradale di Lugano Nord intenzionato a recarmi in Italia. Anteriormente

al mio veicolo ad una distanza sicuramente superiore a 50 metri circolava una

vettura di colore scuro con targhe lussemburghesi. Giunto al termine della

corsia d’accelerazione, e precisamente dove, causa lavori, la carreggiata si

restringe a una sola corsia e chi s’immette da Lugano Nord deve concedere

regolare precedenza, notavo che il veicolo che mi precedeva forzava l’entrata,

tanto che l’autista di un veicolo pesante, malgrado la brusca sterzata a

sinistra, non riusciva ad evitare di andare ad urtare l’automobile sulla

fiancata lato sinistro. […] Tengo a precisare che il conducente del veicolo pesante,

ha cercato in tutti i modi di evitare la collisione, con la brusca sterzata a

sinistra entrava sul terrapieno centrale, tanto che l’autocarro sbandava

vistosamente” (cfr. verbale di interrogatorio 26.11.2004).

5.

Già le

predette allegazioni (oggettive e imparziali) del teste __________ (che,

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha potuto senz’altro

procedere a una constatazione di agevole momento, trovandosi anch’egli sulla

medesima corsia di accelerazione del ricorrente, a una distanza non

particolarmente ragguardevole rispetto alla vettura di quest’ultimo, e senza

impedimenti visivi veruni) potrebbero, sole, fare propendere per la tesi

addotta dal conducente dell’autotreno, poiché in tutto e per tutto identiche.

Ma v’è di

più. Se anche infatti si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo cui la

velocità dell’autotreno non era manifestamente adatta e idonea alle circostanze

concrete, avuto particolare riguardo ai lavori in corso su quel tratto autostradale

e alla pedissequa limitazione di velocità a 80 km/h (cfr. rapporto di

constatazione incidente Polizia cantonale del 14.12.2004, pag. 1), va comunque

espressamente ricordato che in campo penale la negligenza dell’automobilista

basta a farlo ritenere colpevole e che non risulta determinante in quest’ottica

il fatto che vi sia una eventuale responsabilità concomitante, non essendo

ammessa la compensazione delle colpe.

In altri

termini, non giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi (in

casu: eventualmente del conducente dell’autotreno, se venisse con certezza

stabilita una sua velocità superiore al limite colà consentito), ove si

consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e

omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid.

3.

).

6.

In

realtà, indipendentemente dalla questione a sapere se il conducente __________

procedesse alla velocità consentita, appare del tutto manifesto, a mente dello

scrivente giudice, che il ricorrente non si sia conformato ai suoi doveri di

prudenza. Egli, percorrendo la corsia di accelerazione autostradale, era evidentemente

tenuto in virtù dei precitati disposti di legge a rispettare la precedenza dell’autotreno

condotto dal __________, già circolante sulla corsia autostradale principale,

tanto che, accortosi (come ammesso dal ricorrente medesimo) della presenza di quest’ultimo

che sopraggiungeva, avrebbe sicuramente potuto e dovuto ridurre la velocità e,

se necessario, fermarsi sulla medesima corsia di accelerazione, evitando, in

ultima analisi, la collisione (art. 14 cpv. 1 ONC). Ciò che non ha fatto.

A nulla

valgono in questo contesto le asserzioni del ricorrente che in sede di

interrogatorio ha dichiarato: “giunto sulla corsia d’accelerazione, ove sono

in corso dei lavori ed è posata tutta una segnaletica stradale, mi immettevo su

detta corsia a ca. 50 km/h. A mezzo specchietti guardavo a tergo e notavo che

stava sopraggiungendo un convoglio pesante. Giudicando la distanza più che adeguata,

iniziavo la manovra di spostamento a sinistra. Dopo aver esposto l’indicatore

di direzione sinistro, mantenendo la medesima velocità, mi spostavo verso

sinistra. Sempre a mezzo specchietti, notavo che il convoglio pesante si

avvicinava. Preciso che ero completamente sulla corsia di marcia quando questo

convoglio pesante mi superava sulla sinistra. In questo frangente il convoglio

pesante andava ad urtarmi sulla mia fiancata sinistra “ (cfr. verbale

23.11

, pag. 1).

Trattasi

in realtà, anche alla luce della predetta schiacciante testimonianza del __________,

di una scorretta valutazione delle circostanze da parte dell’insorgente che ha

così negligentemente operato la sua manovra di immissione sulla normale corsia

autostradale senza rendersi conto delle effettive distanze (come pure

dell’effettiva velocità) dell’autotreno sopraggiungente da tergo. Scorretta

valutazione che, evidentemente, non può non essere addebitata se non al

ricorrente medesimo, il quale, oltretutto, avrebbe potuto e dovuto accertare in

modo ancor più oculato e prudente del solito la situazione, stante i predetti

lavori in corso che senza dubbio impedivano, o comunque ostacolavano in

maggiore ragione, la normale e usuale percorribilità del tratto autostradale in

esame.

7.

A

ulteriore indizio di quanto testé descritto e accaduto, va rilevata, da ultimo

ma non per ultimo, la più che vacillante credibilità del ricorrente quando, in

sede di interrogatorio, ha asserito che il conducente dell’autotreno

retrostante avrebbe causato l’incidente avvicinandosi sempre più alla sua

vettura (a suo dire già completamente inserita sulla normale corsia autostradale)

al fine di intentare una vera e propria manovra di sorpasso ai suoi danni.

Questa versione fa manifestamente a pugni con le risultanze degli atti e il

buon senso, giacché, come si evince chiaramente dalla planimetria acclusa al

rapporto di constatazione dell’incidente del 12 dicembre 2004, risultava

praticamente impossibile che il mezzo pesante potesse anche solo iniziare a

intraprendere una simile (denegata) manovra, la larghezza della carreggiata

autostradale in quel luogo, stante gli accertati lavori in corso, non

permettendo assolutamente il sorpasso fra due veicoli.

8.

Ciò

posto, la risoluzione impugnata deve essere confermata, gli addebiti di natura

contravvenzionale imputati al ricorrente essendo stati manifestamente accertati.

9.

Giusta

l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione è

punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il

giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i

medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e

48.

CP. Di conseguenza, lo scrivente giudice, tenuto conto di tutte le circostanze

del caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione (che

poteva, tra l’altro, creare ben maggiori danni rispetto a quanti fortunatamente

verificatisi), ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al

ricorrente, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi della legge.

Per

il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del

principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa

sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, richiamati gli art. 3, 27 cpv. 1, 31

cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 1

ONC; art. 76 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 100.- relative al presente giudizio

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

RI 1, (LUX)

DI 1,

Sezione della circolazione,Camorino

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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