30.2005.41
Omissione di concedere la precedenza con conseguente collisione
21 aprile 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2005.41
Data decisione, Autorità:
21.04.2006, PRPEN
Titolo:
Omissione di concedere la precedenza con conseguente collisione
PRECEDENZA
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 36 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 75 cpv. 3 e 4 OSSTR
art. 76 cpv. 2 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.41
2216/407
MM
Bellinzona
21 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera
Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2005
presentato da
RI 1, (LUX),
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
n. __________ del 28 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni di data 25
febbraio 2005 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione del 28
gennaio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
100.- e alle spese di fr. 30.-, per essersi egli, in data 23 novembre 2004 in
territorio di Manno (autostrada A2, direzione nord-sud, km 28.100), alla guida
dell’autovettura __________, giunto al termine della corsia d’accelerazione,
immesso sull’autostrada omettendo di concedere la precedenza al veicolo pesante
sopraggiungente il cui conducente, malgrado la brusca manovra di scanso, non
riusciva ad evitare la collisione.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra
1 LCStr, come pure degli art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 1 ONC, nonché degli art. 76
cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con tempestivo ricorso del 16/17 febbraio
2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura
contravvenzionale e penale.
C. Con osservazioni del 25
febbraio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. Il conducente deve in ogni caso costantemente padroneggiare il
veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv.
1.
LCStr). Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, i veicoli che circolano sulle strade
designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra,
ritenuto inoltre che il conducente che si appresta a entrare nella circolazione
non deve ostacolare gli altri utenti della strada che già vi circolano, avendo
questi ultimi la precedenza (cpv. 4). In questo contesto, chi è tenuto a dare
la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
Nella
concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e
contrastanti. Il ricorrente sostiene di avere, percorrendo a velocità moderata
la corsia di accelerazione, tempestivamente esposto l’indicatore di direzione
sinistro, regolarmente osservato la situazione retrostante per il tramite degli
appositi specchietti retrovisori e di essersi dunque poi altrettanto
regolarmente immesso sulla normale corsia autostradale, avendo egli valutato
una sufficiente distanza dall’autotreno che sopraggiungeva da tergo, che, al
contrario, procedeva invece a una velocità inadeguata: circostanza, quest’ultima,
che, sola, risulterebbe essere la causa diretta ed esclusiva dell’incidente
della circolazione che qui ci occupa, la colpa preponderante del conducente
dell’autotreno non potendo né dovendo dunque essere addebitata al ricorrente.
D’altro
canto, il conducente dell’autotreno, __________, ha dichiarato nel proprio
verbale di interrogatorio del 23.11.2004 di fronte alle forze inquirenti, di
avere circolato in autostrada (in un luogo in cui, causa lavori, la carreggiata
si restringeva su un’unica corsia: circostanza, questa, che emerge chiaramente
dagli atti, né è stata contestata dal ricorrente) a una velocità di circa 87
km/h e di avere notato la vettura del ricorrente sulla corsia di accelerazione
che ometteva di concedergli la precedenza forzando l’entrata sulla normale
corsia autostradale, ciò che, malgrado una repentina (ma invana) manovra di
spostamento sulla sinistra da parte del camionista atta a evitare l’impatto, ha
causato l’incidente.
4.
Alle
predette versioni dei protagonisti dell’incidente, si aggiunge quella del teste
__________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino
a dimostrazione – non avvenuta – del contrario, a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, fra l’altro, di incorrere in
importanti sanzioni penali) che ha dichiarato quanto segue: “circolavo
sull’entrata autostradale di Lugano Nord intenzionato a recarmi in Italia. Anteriormente
al mio veicolo ad una distanza sicuramente superiore a 50 metri circolava una
vettura di colore scuro con targhe lussemburghesi. Giunto al termine della
corsia d’accelerazione, e precisamente dove, causa lavori, la carreggiata si
restringe a una sola corsia e chi s’immette da Lugano Nord deve concedere
regolare precedenza, notavo che il veicolo che mi precedeva forzava l’entrata,
tanto che l’autista di un veicolo pesante, malgrado la brusca sterzata a
sinistra, non riusciva ad evitare di andare ad urtare l’automobile sulla
fiancata lato sinistro. […] Tengo a precisare che il conducente del veicolo pesante,
ha cercato in tutti i modi di evitare la collisione, con la brusca sterzata a
sinistra entrava sul terrapieno centrale, tanto che l’autocarro sbandava
vistosamente” (cfr. verbale di interrogatorio 26.11.2004).
5.
Già le
predette allegazioni (oggettive e imparziali) del teste __________ (che,
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha potuto senz’altro
procedere a una constatazione di agevole momento, trovandosi anch’egli sulla
medesima corsia di accelerazione del ricorrente, a una distanza non
particolarmente ragguardevole rispetto alla vettura di quest’ultimo, e senza
impedimenti visivi veruni) potrebbero, sole, fare propendere per la tesi
addotta dal conducente dell’autotreno, poiché in tutto e per tutto identiche.
Ma v’è di
più. Se anche infatti si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo cui la
velocità dell’autotreno non era manifestamente adatta e idonea alle circostanze
concrete, avuto particolare riguardo ai lavori in corso su quel tratto autostradale
e alla pedissequa limitazione di velocità a 80 km/h (cfr. rapporto di
constatazione incidente Polizia cantonale del 14.12.2004, pag. 1), va comunque
espressamente ricordato che in campo penale la negligenza dell’automobilista
basta a farlo ritenere colpevole e che non risulta determinante in quest’ottica
il fatto che vi sia una eventuale responsabilità concomitante, non essendo
ammessa la compensazione delle colpe.
In altri
termini, non giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi (in
casu: eventualmente del conducente dell’autotreno, se venisse con certezza
stabilita una sua velocità superiore al limite colà consentito), ove si
consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e
omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid.
3.
).
6.
In
realtà, indipendentemente dalla questione a sapere se il conducente __________
procedesse alla velocità consentita, appare del tutto manifesto, a mente dello
scrivente giudice, che il ricorrente non si sia conformato ai suoi doveri di
prudenza. Egli, percorrendo la corsia di accelerazione autostradale, era evidentemente
tenuto in virtù dei precitati disposti di legge a rispettare la precedenza dell’autotreno
condotto dal __________, già circolante sulla corsia autostradale principale,
tanto che, accortosi (come ammesso dal ricorrente medesimo) della presenza di quest’ultimo
che sopraggiungeva, avrebbe sicuramente potuto e dovuto ridurre la velocità e,
se necessario, fermarsi sulla medesima corsia di accelerazione, evitando, in
ultima analisi, la collisione (art. 14 cpv. 1 ONC). Ciò che non ha fatto.
A nulla
valgono in questo contesto le asserzioni del ricorrente che in sede di
interrogatorio ha dichiarato: “giunto sulla corsia d’accelerazione, ove sono
in corso dei lavori ed è posata tutta una segnaletica stradale, mi immettevo su
detta corsia a ca. 50 km/h. A mezzo specchietti guardavo a tergo e notavo che
stava sopraggiungendo un convoglio pesante. Giudicando la distanza più che adeguata,
iniziavo la manovra di spostamento a sinistra. Dopo aver esposto l’indicatore
di direzione sinistro, mantenendo la medesima velocità, mi spostavo verso
sinistra. Sempre a mezzo specchietti, notavo che il convoglio pesante si
avvicinava. Preciso che ero completamente sulla corsia di marcia quando questo
convoglio pesante mi superava sulla sinistra. In questo frangente il convoglio
pesante andava ad urtarmi sulla mia fiancata sinistra “ (cfr. verbale
23.11
, pag. 1).
Trattasi
in realtà, anche alla luce della predetta schiacciante testimonianza del __________,
di una scorretta valutazione delle circostanze da parte dell’insorgente che ha
così negligentemente operato la sua manovra di immissione sulla normale corsia
autostradale senza rendersi conto delle effettive distanze (come pure
dell’effettiva velocità) dell’autotreno sopraggiungente da tergo. Scorretta
valutazione che, evidentemente, non può non essere addebitata se non al
ricorrente medesimo, il quale, oltretutto, avrebbe potuto e dovuto accertare in
modo ancor più oculato e prudente del solito la situazione, stante i predetti
lavori in corso che senza dubbio impedivano, o comunque ostacolavano in
maggiore ragione, la normale e usuale percorribilità del tratto autostradale in
esame.
7.
A
ulteriore indizio di quanto testé descritto e accaduto, va rilevata, da ultimo
ma non per ultimo, la più che vacillante credibilità del ricorrente quando, in
sede di interrogatorio, ha asserito che il conducente dell’autotreno
retrostante avrebbe causato l’incidente avvicinandosi sempre più alla sua
vettura (a suo dire già completamente inserita sulla normale corsia autostradale)
al fine di intentare una vera e propria manovra di sorpasso ai suoi danni.
Questa versione fa manifestamente a pugni con le risultanze degli atti e il
buon senso, giacché, come si evince chiaramente dalla planimetria acclusa al
rapporto di constatazione dell’incidente del 12 dicembre 2004, risultava
praticamente impossibile che il mezzo pesante potesse anche solo iniziare a
intraprendere una simile (denegata) manovra, la larghezza della carreggiata
autostradale in quel luogo, stante gli accertati lavori in corso, non
permettendo assolutamente il sorpasso fra due veicoli.
8.
Ciò
posto, la risoluzione impugnata deve essere confermata, gli addebiti di natura
contravvenzionale imputati al ricorrente essendo stati manifestamente accertati.
9.
Giusta
l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione è
punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il
giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i
medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e
48.
CP. Di conseguenza, lo scrivente giudice, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione (che
poteva, tra l’altro, creare ben maggiori danni rispetto a quanti fortunatamente
verificatisi), ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al
ricorrente, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi della legge.
Per
il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del
principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa
sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, richiamati gli art. 3, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 1
ONC; art. 76 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 100.- relative al presente giudizio
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
RI 1, (LUX)
DI 1,
Sezione della circolazione,Camorino
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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