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Decisione

30.2005.410

oltrepassare la linea di sicurezza in fase di sorpasso e transitare a sinistra dello spartitraffico

11 settembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste ultime (v. anche l’art.

73 cpv. 6 lett. a OSStr). Parimenti, l’art. 7 cpv. 3 ONC sancisce che il

conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli

nel mezzo della carreggiata (primo periodo).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr).

3. La Sezione della

circolazione ha sanzionato l’insorgente - in applicazione delle predette norme

- per aver effettuato “una manovra di sorpasso oltrepassando la linea di

sicurezza e transitando a sinistra di uno spartitraffico.”

4. Nel

ricorso 15 dicembre 2005 l’insorgente, senza contestare le circostanze di tempo

e di luogo dell’infrazione, ha espresso le seguenti considerazioni: “Avendo

già precisato all’impiegato dell’Ufficio di Polizia di __________ quanto più

possibile sull’avvenuto non ho presentato ulteriori osservazioni

all’intimazione di contravvenzione. Nella guida sono sempre molto prudente e

attento.

Non ho creato situazioni di

pericolo in quanto la strada era deserta. Il sorpasso non è avvenuto in

corrispondenza di uno spartitraffico bensì in prossimità, ove, non esiste alcun

divieto. Rendo noto inoltre che quando è possibile superare due vetture

contemporaneamente è perché tra di esse non esiste alcuna distanza di sicurezza”.

Egli concludeva il gravame giustificando il suo agire con il seguente quesito: “cosa

è meglio quando ci si trova dietro a qualcuno che guida in modo impacciato

perché non conosce le strade o perché cerca un preciso indirizzo, attaccarsi

alla sua auto innervosendolo e creando solo stress o quando possibile superare

l’ostacolo e proseguire?”.

Ora, dalle affermazioni

del ricorrente risulta anzitutto che egli ha rinunciato consapevolmente alla

facoltà di presentare osservazioni all’intimazione di contravvenzione, ritenendo

esaustiva la versione fornita in sede di interrogatorio dinanzi alle forze

inquirenti e riconoscendo, in definitiva, che non c’era nulla da aggiungere

alla descrizione dei fatti contenuta nell’intimazione.

Tuttavia, con il complemento

ricorsuale 21 dicembre 2005, egli ha totalmente sovvertito le proprie argomentazioni,

negando per la prima volta di aver commesso l’infrazione nel luogo e secondo le

modalità contestategli. Nello scritto del di lui legale si legge infatti che:

“(…) Il ricorrente non ha

sorpassato oltrepassando alcuna linea di sicurezza che, dove da lui indicato

alla polizia non esiste. Tanto meno il sorpasso è avvenuto transitando a

sinistra di uno spartitraffico. Chiamato a __________ al posto di polizia, ha

subito precisato che:

a)

non ho eseguito alcun sorpasso nel luogo e nei modi indicatimi

b)

ho effettuato un sorpasso in altro luogo con condizioni

differenti da quanto presentatomi dall’interpellante e che risultano lecite.

Alla

stesura del verbale ha osservato che quanto riportato non coincideva con le sue

affermazioni. Addirittura nella bozza del verbale vi figurava __________,

quando invece il sorpasso era avvenuto a __________ (…)”.

In sostanza, egli lamenta un

errato accertamento dei fatti.

Le nuove conclusioni sono

tuttavia sconfessate delle risultanze istruttorie, in particolare dalle affermazioni

Considerandi

lineari e precise rilasciate spontaneamente dal ricorrente in sede di

interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale di __________ e che costituiscono

una chiara ammissione dei fatti: “Davanti a me circolavano due vetture e

giunte in prossimità dell’isola spartitraffico sita all’altezza dell’entrata

del campeggio __________ di __________, viaggiavano ad un’andatura di circa 40

Km/h. Siccome questa velocità era troppo lenta, dopo aver ben controllato,

decidevo di superarle in un punto, come detto, ove esiste isola spartitraffico.

Ripeto che, pur essendo transitato a sinistra di quest’isola, non ho

messo a repentaglio altri utenti e spero di non aver causato inconvenienti o

pericoli ad altri”. Inoltre, alla precisa domanda dell’agente verbalizzante

“È al corrente dell’assoluto divieto di sorpasso ove esiste la linea di

sicurezza e isola spartitraffico?” egli rispondeva affermativamente (cfr.

verbale d’interrogatorio 11 ottobre 2005).

Nella fattispecie, nulla

induce a dubitare della versione fornita in un primo tempo dal ricorrente di

fronte alle forze inquirenti e sostanzialmente confermata nel gravame 15

dicembre 2005. In caso contrario, egli non avrebbe avuto alcun motivo per non

evidenziare in sede di interrogatorio che non aveva effettuato il sorpasso in

detto luogo e secondo le modalità contestategli, rifiutandosi, in ultima

analisi, di sottoscrivere il relativo verbale.

In ogni caso, mal si comprende

come il ricorrente possa pretendere che l’infrazione sia avvenuta in altra

località della Valle __________ (__________, anziché __________). Non v’è infatti

dubbio che il campeggio __________ da lui menzionato in sede di interrogatorio

si trova precisamente ad __________. Del resto, prima di allora, egli non ha

mai contestato le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, come pure di

aver oltrepassato la linea di sicurezza.

In definitiva, le

argomentazioni avanzate per la prima volta con scritto 21 dicembre 2005

risultano inattendibili e del tutto fuori luogo. Basti pensare che - insistendo

sulle presunte differenze circa l’effettivo luogo del sorpasso che sarebbero

alla base del fantomatico errore di fatto - egli giunge persino a sostenere di

aver inavvertitamente indicato __________ durante la verbalizzazione, quando di

tutto ciò nulla compare a verbale. A mente di questo giudice, il complemento

ricorsuale appare invero come un tentativo strumentalizzato e malvenuto del

ricorrente di stravolgere i fatti e sottrarsi alle sue responsabilità.

5.

Con

riferimento alla puntualizzazione contenuta nel ricorso 15 dicembre 2005,

secondo cui il sorpasso non sarebbe avvenuto in corrispondenza, bensì in

prossimità dello spartitraffico, va ribadito che dalla affermazioni lineari e

precise di cui al verbale d’interrogatorio da lui sottoscritto si evince

inequivocabilmente che la manovra è avvenuta “in un punto, come detto, ove

esiste isola spartitraffico”, ciò che è pure confermato dal fatto che ha

ammesso di essere transitato a sinistra della stessa. Aggiungasi che, ai fini

del giudizio, è ininfluente il fatto che non vi era alcun divieto di sorpasso

nel luogo in cui è avvenuta la manovra, in quanto il ricorrente è stato

sanzionato per aver oltrepassato la linea di sicurezza e transitato a sinistra

dell’isola spartitraffico, nonostante l’obbligo di circolare a destra.

Neppure la circostanza secondo

cui non avrebbe creato situazioni di pericolo è sufficiente per escludere o

sminuire la sua responsabilità. Tra l’altro, contrariamente a quanto da lui

asserito, la strada non poteva essere deserta, già solo considerando la

presenza delle due vetture sorpassate. Inoltre, il fatto che le due vetture

antistanti viaggiavano, a suo parere, troppo lentamente, “addirittura in

modo ridicolo”, non legittimava certo il comportamento adottato

dall’insorgente. Anzi, ipotizzando che l’andatura ridotta fosse dovuta al fatto

che i conducenti non conoscessero la strada o cercassero un indirizzo preciso

(cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2005; si noti che in prossimità

dello spartitraffico vi è l’entrata di un campeggio), egli avrebbe dovuto semmai

dar prova di particolare prudenza.

6.

In conclusione, le

argomentazioni addotte dall’insorgente sono prive di fondamento e non

costituiscono in alcun modo valido motivo per poter annullare la decisione

della Sezione della circolazione.

La multa inflitta è peraltro confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso - infondato

- va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr ; 7 cpv. 3 ONC ; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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