30.2005.410
oltrepassare la linea di sicurezza in fase di sorpasso e transitare a sinistra dello spartitraffico
11 settembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2005.410
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, PRPEN
Titolo:
oltrepassare la linea di sicurezza in fase di sorpasso e transitare a sinistra dello spartitraffico
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.410
32467/402
Bellinzona
11
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre
2005 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1
contro
la decisione
2 dicembre 2005 n. 32467/402 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le
osservazioni 27 dicembre 2005 presentate dalle Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 2
dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ effettuava una manovra di sorpasso oltrepassando la linea di
sicurezza e transitando a sinistra di uno spartitraffico.”
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3 ONC;
73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con un ricorso 15 dicembre 2005, emendato
il 21 dicembre 2005, nel quale chiede l'annullamento della multa.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 27 dicembre 2005 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Nel complemento ricorsuale 21
dicembre 2005 il ricorrente chiede che questo giudice disponga un sopralluogo e
l’audizione dell’agente verbalizzante. Ora, l'art. 12
cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al
giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio.
Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento
anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami
di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili
d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e
completi.
Nulla
osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia (prima frase).
L’art. 34 cpv. 2 della stessa
legge specifica poi che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza
Fatti
i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste ultime (v. anche l’art.
73 cpv. 6 lett. a OSStr). Parimenti, l’art. 7 cpv. 3 ONC sancisce che il
conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli
nel mezzo della carreggiata (primo periodo).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della
circolazione ha sanzionato l’insorgente - in applicazione delle predette norme
- per aver effettuato “una manovra di sorpasso oltrepassando la linea di
sicurezza e transitando a sinistra di uno spartitraffico.”
4. Nel
ricorso 15 dicembre 2005 l’insorgente, senza contestare le circostanze di tempo
e di luogo dell’infrazione, ha espresso le seguenti considerazioni: “Avendo
già precisato all’impiegato dell’Ufficio di Polizia di __________ quanto più
possibile sull’avvenuto non ho presentato ulteriori osservazioni
all’intimazione di contravvenzione. Nella guida sono sempre molto prudente e
attento.
Non ho creato situazioni di
pericolo in quanto la strada era deserta. Il sorpasso non è avvenuto in
corrispondenza di uno spartitraffico bensì in prossimità, ove, non esiste alcun
divieto. Rendo noto inoltre che quando è possibile superare due vetture
contemporaneamente è perché tra di esse non esiste alcuna distanza di sicurezza”.
Egli concludeva il gravame giustificando il suo agire con il seguente quesito: “cosa
è meglio quando ci si trova dietro a qualcuno che guida in modo impacciato
perché non conosce le strade o perché cerca un preciso indirizzo, attaccarsi
alla sua auto innervosendolo e creando solo stress o quando possibile superare
l’ostacolo e proseguire?”.
Ora, dalle affermazioni
del ricorrente risulta anzitutto che egli ha rinunciato consapevolmente alla
facoltà di presentare osservazioni all’intimazione di contravvenzione, ritenendo
esaustiva la versione fornita in sede di interrogatorio dinanzi alle forze
inquirenti e riconoscendo, in definitiva, che non c’era nulla da aggiungere
alla descrizione dei fatti contenuta nell’intimazione.
Tuttavia, con il complemento
ricorsuale 21 dicembre 2005, egli ha totalmente sovvertito le proprie argomentazioni,
negando per la prima volta di aver commesso l’infrazione nel luogo e secondo le
modalità contestategli. Nello scritto del di lui legale si legge infatti che:
“(…) Il ricorrente non ha
sorpassato oltrepassando alcuna linea di sicurezza che, dove da lui indicato
alla polizia non esiste. Tanto meno il sorpasso è avvenuto transitando a
sinistra di uno spartitraffico. Chiamato a __________ al posto di polizia, ha
subito precisato che:
a)
non ho eseguito alcun sorpasso nel luogo e nei modi indicatimi
b)
ho effettuato un sorpasso in altro luogo con condizioni
differenti da quanto presentatomi dall’interpellante e che risultano lecite.
Alla
stesura del verbale ha osservato che quanto riportato non coincideva con le sue
affermazioni. Addirittura nella bozza del verbale vi figurava __________,
quando invece il sorpasso era avvenuto a __________ (…)”.
In sostanza, egli lamenta un
errato accertamento dei fatti.
Le nuove conclusioni sono
tuttavia sconfessate delle risultanze istruttorie, in particolare dalle affermazioni
Considerandi
lineari e precise rilasciate spontaneamente dal ricorrente in sede di
interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale di __________ e che costituiscono
una chiara ammissione dei fatti: “Davanti a me circolavano due vetture e
giunte in prossimità dell’isola spartitraffico sita all’altezza dell’entrata
del campeggio __________ di __________, viaggiavano ad un’andatura di circa 40
Km/h. Siccome questa velocità era troppo lenta, dopo aver ben controllato,
decidevo di superarle in un punto, come detto, ove esiste isola spartitraffico.
Ripeto che, pur essendo transitato a sinistra di quest’isola, non ho
messo a repentaglio altri utenti e spero di non aver causato inconvenienti o
pericoli ad altri”. Inoltre, alla precisa domanda dell’agente verbalizzante
“È al corrente dell’assoluto divieto di sorpasso ove esiste la linea di
sicurezza e isola spartitraffico?” egli rispondeva affermativamente (cfr.
verbale d’interrogatorio 11 ottobre 2005).
Nella fattispecie, nulla
induce a dubitare della versione fornita in un primo tempo dal ricorrente di
fronte alle forze inquirenti e sostanzialmente confermata nel gravame 15
dicembre 2005. In caso contrario, egli non avrebbe avuto alcun motivo per non
evidenziare in sede di interrogatorio che non aveva effettuato il sorpasso in
detto luogo e secondo le modalità contestategli, rifiutandosi, in ultima
analisi, di sottoscrivere il relativo verbale.
In ogni caso, mal si comprende
come il ricorrente possa pretendere che l’infrazione sia avvenuta in altra
località della Valle __________ (__________, anziché __________). Non v’è infatti
dubbio che il campeggio __________ da lui menzionato in sede di interrogatorio
si trova precisamente ad __________. Del resto, prima di allora, egli non ha
mai contestato le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, come pure di
aver oltrepassato la linea di sicurezza.
In definitiva, le
argomentazioni avanzate per la prima volta con scritto 21 dicembre 2005
risultano inattendibili e del tutto fuori luogo. Basti pensare che - insistendo
sulle presunte differenze circa l’effettivo luogo del sorpasso che sarebbero
alla base del fantomatico errore di fatto - egli giunge persino a sostenere di
aver inavvertitamente indicato __________ durante la verbalizzazione, quando di
tutto ciò nulla compare a verbale. A mente di questo giudice, il complemento
ricorsuale appare invero come un tentativo strumentalizzato e malvenuto del
ricorrente di stravolgere i fatti e sottrarsi alle sue responsabilità.
5.
Con
riferimento alla puntualizzazione contenuta nel ricorso 15 dicembre 2005,
secondo cui il sorpasso non sarebbe avvenuto in corrispondenza, bensì in
prossimità dello spartitraffico, va ribadito che dalla affermazioni lineari e
precise di cui al verbale d’interrogatorio da lui sottoscritto si evince
inequivocabilmente che la manovra è avvenuta “in un punto, come detto, ove
esiste isola spartitraffico”, ciò che è pure confermato dal fatto che ha
ammesso di essere transitato a sinistra della stessa. Aggiungasi che, ai fini
del giudizio, è ininfluente il fatto che non vi era alcun divieto di sorpasso
nel luogo in cui è avvenuta la manovra, in quanto il ricorrente è stato
sanzionato per aver oltrepassato la linea di sicurezza e transitato a sinistra
dell’isola spartitraffico, nonostante l’obbligo di circolare a destra.
Neppure la circostanza secondo
cui non avrebbe creato situazioni di pericolo è sufficiente per escludere o
sminuire la sua responsabilità. Tra l’altro, contrariamente a quanto da lui
asserito, la strada non poteva essere deserta, già solo considerando la
presenza delle due vetture sorpassate. Inoltre, il fatto che le due vetture
antistanti viaggiavano, a suo parere, troppo lentamente, “addirittura in
modo ridicolo”, non legittimava certo il comportamento adottato
dall’insorgente. Anzi, ipotizzando che l’andatura ridotta fosse dovuta al fatto
che i conducenti non conoscessero la strada o cercassero un indirizzo preciso
(cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2005; si noti che in prossimità
dello spartitraffico vi è l’entrata di un campeggio), egli avrebbe dovuto semmai
dar prova di particolare prudenza.
6.
In conclusione, le
argomentazioni addotte dall’insorgente sono prive di fondamento e non
costituiscono in alcun modo valido motivo per poter annullare la decisione
della Sezione della circolazione.
La multa inflitta è peraltro confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato
- va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr ; 7 cpv. 3 ONC ; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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