30.2005.416
guidare un autofurgone che produce fumo e puzza eccessiva
22 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.416
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, PRPEN
Titolo:
guidare un autofurgone che produce fumo e puzza eccessiva
VEICOLO A MOTORE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.416
32125/405
Bellinzona
22
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Frida
Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 dicembre 2005
presentato da
__________,
contro
la decisione
2 dicembre 2005 n. 32125/405 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni presentate dalla
CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 2 dicembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
“Alla guida dell’autofurgone
TI __________ produceva fumo e puzza eccessivi”.
Fatti
accertati __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento. Eccepisce tra l’altro, a titolo di
motivo giustificativo, la mancata intimazione della contravvenzione ad opera
delle competenti Autorità.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Il ricorrente, come
detto, denuncia, tra l’altro, la mancata intimazione
scritta della contravvenzione da parte delle forze inquirenti, ciò che gli ha
di fatto impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo, dolendosi
così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentito.
Va comunque precisato
al ricorrente che, contrariamente a quanto da lui ritenuto, non è possibile
ricorrere, tanto meno alla Polizia, contro il rapporto di contravvenzione. La
notifica di tale documento dà avvio alla procedura ordinaria - con il
conseguente, inevitabile, addebito di tasse e spese di giustizia in base
all’art. 2 cpv. 3 LPContr – e comporta unicamente la facoltà di presentare
osservazioni all’indirizzo della CRTE 1, autorità competente a statuire in
primo grado: il ricorso va quindi inoltrato contro la decisione di detta
autorità e non contro il rapporto di contravvenzione che la precede.
3.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo,
dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti,
l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite
dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora,
l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del
rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le
osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il
complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr). Per costante
giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione
e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce
quindi una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità
dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito
(art. 29 Cost).
4.
Orbene,
non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria)
intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso
all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera
semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. La polizia non ha peraltro preteso
il contrario, posto come nel rapporto di contro-osservazioni 11 gennaio 2006 non
si sia nemmeno pronunciata su tale censura.
Così
stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di
avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3
LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione
impugnata deve essere annullata per vizio procedurale.
5.
Di
conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel
merito del gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo
la procedura, intimando al ricorrente un nuovo rapporto di contravvenzione a
mezzo raccomandata e prendendo in considerazione eventuali osservazioni che il
denunciato formulerà al proposito.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non
si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
CRTE 1,.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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