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Decisione

30.2005.416

guidare un autofurgone che produce fumo e puzza eccessiva

22 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

accertati __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento. Eccepisce tra l’altro, a titolo di

motivo giustificativo, la mancata intimazione della contravvenzione ad opera

delle competenti Autorità.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Il ricorrente, come

detto, denuncia, tra l’altro, la mancata intimazione

scritta della contravvenzione da parte delle forze inquirenti, ciò che gli ha

di fatto impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo, dolendosi

così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentito.

Va comunque precisato

al ricorrente che, contrariamente a quanto da lui ritenuto, non è possibile

ricorrere, tanto meno alla Polizia, contro il rapporto di contravvenzione. La

notifica di tale documento dà avvio alla procedura ordinaria - con il

conseguente, inevitabile, addebito di tasse e spese di giustizia in base

all’art. 2 cpv. 3 LPContr – e comporta unicamente la facoltà di presentare

osservazioni all’indirizzo della CRTE 1, autorità competente a statuire in

primo grado: il ricorso va quindi inoltrato contro la decisione di detta

autorità e non contro il rapporto di contravvenzione che la precede.

3.

La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo,

dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti,

l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite

dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora,

l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del

rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le

osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il

complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr). Per costante

giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione

e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce

quindi una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità

dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito

(art. 29 Cost).

4.

Orbene,

non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria)

intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso

all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera

semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. La polizia non ha peraltro preteso

il contrario, posto come nel rapporto di contro-osservazioni 11 gennaio 2006 non

si sia nemmeno pronunciata su tale censura.

Così

stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di

avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3

LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione

impugnata deve essere annullata per vizio procedurale.

5.

Di

conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel

merito del gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo

la procedura, intimando al ricorrente un nuovo rapporto di contravvenzione a

mezzo raccomandata e prendendo in considerazione eventuali osservazioni che il

denunciato formulerà al proposito.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non

si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.

3. Intimazione a:

CRTE 1,.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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