30.2005.42
qualifica dell'attività svolta da un architetto per più committenti
10 ottobre 2005Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.42
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, TCA
Titolo:
qualifica dell'attività svolta da un architetto per più committenti
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 4 LAVS
art. 10 LPGA
art. 11 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.42
cs
Lugano
10 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione del 23 maggio 2005 la CO 1 ha fissato provvisoriamente i contributi 2004
quale indipendente di RI 1, architetto, sulla base di CHF 5'000 in virtù della
dichiarazione della stessa assicurata. Il 22 giugno 2005 l’interessata,
rappresentata dall’avv. RA 1, si è opposta alla decisione rilevando di essere
per il 50% dipendente dello __________ e per l’altro 50% di svolgere
un’attività __________. La ricorrente ha chiesto un aumento del reddito
soggetto a contribuzione quale indipendente.
B. Con
decisione su opposizione del 5 luglio 2005 l’amministrazione ha confermato la
sua presa di posizione affermando che RI 1, quando esercita la sua attività a
favore della __________, va considerata dipendente delle due società. Contro la
predetta decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta, contestando la qualifica dell’attività svolta (doc.
I). Con risposta del 17 agosto 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso
(doc. III).
C. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti delle cui risultanze si dirà
in seguito.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, quando lavora per la __________
va qualificata quale dipendente oppure quale indipendente.
3.
A norma dell'art. 4 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima
frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato. Giusta
l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d’altri. Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un
lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E’
considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art.
12.
LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un
reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente
può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un
lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H
322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da
un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non
sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la
sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA
del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16
dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,
pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli
elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
4.
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali
incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986
pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in
presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER,
DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza
pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
"
(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence,
la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance
certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques
(ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application
du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter
sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
5.
Il
TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
6.
In
concreto l’assicurata, di formazione architetto, lavora quale dipendente, al
50%, per lo __________. Per il restante 50% l’insorgente è stata affiliata come
indipendente dalla Cassa, la quale tuttavia ritiene che per i lavori svolti a
favore della __________ e dello __________ la ricorrente deve essere
considerata dipendente. Pendente causa il TCA ha interpellato sia lo __________
che la __________. La prima società ha rilevato che l’interessata “svolgeva
prevalentemente perizie di stima, allestimento incanti D.C. e piani esecutivi.”
(doc. IX) L’interessata “non sottostava a direttive da parte mie; riceveva
unicamente l’incarico per la tempistica onde poter rispettare i termini di
consegna.” L’insorgente “emetteva delle fatture che computavano un costo
orario per la prestazione richiesta comprensivo di tutte le spese (cancelleria,
trasferte, affitti e costi secondari) da Lei sostenute.” e “svolgeva i
lavori commissionati presso la sede del suo Studio.”, “non era una
dipendente dello __________. La struttura del mio Studio non richiedeva un
collaboratore fisso in quanto si trattava di lavori a termine e saltuari, per
cui far capo ad un indipendente era la soluzione ottimale per il mio Studio.”,
il quale “non ha ricevuto nessuno statuto da parte della Cassa di
Compensazione ma unicamente una copia, trasmessami da RI 1, della lettera
datata 27.04.2005, dove si riportava la conferma di affiliazione alla Cassa.”
Da
parte sua lo studio d’ingegneria ha rilevato che “le prestazioni lavorative
eseguite dall’architetto (…omissis …) per il nostro studio consistono in una
collaborazione per: l’allestimento di preventivi, modulo d’offerta, tabelle
comparative, rapporti, proposte di delibere.” Inoltre “l’orario di
lavoro, il luogo di lavoro, la pianificazione e l’esecuzione del lavoro non
sottostanno a direttive da parte nostra. Per contro da noi vengono stabilite le
date di consegna.” Lo studio rammenta che “la remunerazione avviene
sulla base di un contratto stipulato tra il nostro studio da una parte e lo
studio d’architettura (… omissis … ) dall’altra. Lo studio d’architettura emana
al termine di ogni lavoro una fattura calcolata sulla base delle ore effettive
impiegate e di un costo orario che considera anche le spese necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa.” L’interpellato rammenta che “l’attività
viene svolta interamente nello studio” della ricorrente e che “il tipo
di lavoro richiesto da parte nostra non giustifica l’assunzione di un
dipendente. Si tratta infatti di lavori specialistici e non continui per i
quali far capo a uno studio indipendente riteniamo è la miglior soluzione.”
Infine alla questione a sapere se ha ricevuto una decisione da parte
dell’amministrazione, ha risposto affermativamente, “ma unicamente di
conferma di affiliazione parziale quale indipendente alla Cassa” (doc.
VIII)
A
proposito di quest’ultima affermazione va rammentato che recentemente il TFA, con
sentenza del 2 maggio 2005 (H 14/04) ha ricordato, a proposito dei “salariati”,
che il loro diritto di essere sentiti laddove si è in presenza di una decisione
concernente i contributi paritetici e, di conseguenza, quello di ottenere una
notifica di tale decisione deve, salvo eccezioni (ammesse per ragioni di
praticità: ad es. quando il numero dei salariati è elevato, quando il loro
domicilio si trova all’estero o non è noto, o ancora quando l’ammontare dei
contributi è ridotto), essere rispettato sia quando vi è disputa sulla
qualifica dell’attività dei lavoratori, sia quando è litigiosa la natura di
determinati versamenti. Questa procedura deve in generale essere attuata
ogniqualvolta si è in presenza di una ripresa di salari determinanti. Quando si
ritiene che il “salariato” debba avere la possibilità di ricorrere
contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta alla cassa
notificargli la decisione. L’autorità di ricorso che si avvede dell’omissione
può – ma non deve – personalmente provi rimedio invitando i salariati
interessati ad intervenire nella procedura di ricorso. Se non lo fa
personalmente, rinvia la causa all’amminsitrazione per fare rispettare il loro
diritto di essere sentiti (DTF 113 V 1; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag.
62.
consid. 3a).
Ciò, a
mente del TCA, deve valere anche per i datori di lavoro.
In
concreto questo tribunale ha sanato la violazione della Cassa interpellando
direttamente i presunti datori di lavoro a cui la presente sentenza andrà di
conseguenza notificata. Ritornando al merito della questione, dalle risposte
fornite dagli studi d’ingegneria e d’architettura, emerge chiaramente che il
lavoro svolto a loro favore è di carattere indipendente non essendoci in
concreto alcun vincolo di subordinazione né per quanto concerne gli orari, né
per quanto concerne le direttive di lavoro (non sottostava a direttive da
parte mie; riceveva unicamente l’incarico per la tempistica onde poter
rispettare i termini di consegna” e “l’orario di lavoro, il luogo di lavoro, la
pianificazione e l’esecuzione del lavoro non sottostanno a direttive da parte
nostra. Per contro da noi vengono stabilite le date di consegna”), né dal
punto di vista economico, ed essendo assodato che l’interessata lavora per più
committenti.
L’assicurata,
che ha iniziato l’attività indipendente nel gennaio 2004, dopo aver
inizialmente svolto il suo lavoro nella propria abitazione, ha sottoscritto un
contratto di locazione con effetto dal 1.1.2005, di durata indeterminata, con
una pigione di fr. 900.— al mese. Quale destinazione dell’oggetto locato è
stato indicato: “Studio d’architettura” (doc. F).
Pur
essendo l’inizio del contratto di locazione posteriore al periodo per il quale
sono stati chiesti i contributi, il TCA ne deve tenere conto nella misura in
cui l’Alta Corte ha rammentato che inizialmente vi possono essere delle
difficoltà nell’esercizio dell’attività, la quale deve tuttavia essere
considerata tale anche se inizialmente vi sono delle perdite. Determinante è
che appaia tale nel contesto economico (cfr., in un altro contesto, DTF 115 V
161).
Ancora
recentemente il TFA ha rammentato che il fatto di prendere in locazione un
ufficio e versare un canone mensile di fr. 1'000 è un indizio, tra gli altri, a
favore dell’attività indipendente, così come la circostanza di lavorare per più
committenti (STFA del 17 agosto 2005, H 117/04). Inoltre, con STFA del 21 marzo
2005.
(H 31/04), l’Alta Corte ha considerato indipendente un ingegnere,
rimunerato su base forfetaria (come in concreto: cfr. i due contratti doc. C e
D) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale fatturazione (come in
concreto, cfr. doc. C e D) e versamento sul suo conto bancario, che, tra le
altre cose, non aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non
quello di rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati, ed ha
ricordato tra l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista
consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere
dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è
chiamato a rifondere i danni.
Inoltre
la ricorrente, che si assume interamente le spese della sua professione, ha
rilevato di utilizzare per la sua attività PC, stampanti e mobili d’ufficio
propri, nonché telefoni, fax, macchine fotografiche ed altri materiali di sua
proprietà (cfr. doc. I). Nelle sopra citate sentenze l’Alta Corte ha ritenuto
che le nuove realtà lavorative – che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati
(a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con
l’ausilio dei mezzi informatici interattivi – e i mutamenti economici in atto
permettono di svolgere un’attività lavorativa indipendente ad elevato tenore
intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari
elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale.
Non
va poi dimenticato come le parti non hanno stabilito alcun divieto di
concorrenza (cfr. doc. 2), non vi è alcun obbligo da parte della ricorrente di
accettare il lavoro e non vi è alcuna regolarità nel lavoro effettuato. Inoltre
non ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia o ad un
indennizzo separato per le spese (doc. 2).
Oltre
agli elementi sopra menzionati vi è pure l’accertamento effettuato dalla __________,
la quale, in data 15 marzo 2005, ha affermato che “sulla base delle
informazioni raccolte proponiamo di dichiarare la signora RI 1 per l’attività
parziale di architetto persona con attività indipendente. Nella misura del 50%
continuerà la sua attività come dipendente dello __________” (doc. M). Ciò
significa che quando lavora per i due studi sopra menzionati la ricorrente va
considerata indipendente.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto, la decisione
impugnata annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché calcoli i
contributi dovuti dall’insorgente nel 2004 prendendo in considerazione quale
reddito da attività indipendente anche quello conseguito svolgendo l’attività
per i due studi sopra indicati.
Visto
l’esito del ricorso e le risultanze degli accertamenti effettuati da questo
TCA, non contestate nel loro contenuto, illuminanti e da cui non vi è motivo
alcuno per scostarsi, l’assunzione delle prove richieste dall’insorgente (in
particolare l’audizione di numerosi testi, cfr. doc. VII), si rivela superflua,
per cui questo Tribunale vi rinuncia.
Va
qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle
assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e
riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
A
__________ e allo __________, quali parti interessate, va trasmessa copia della
presente sentenza (cfr. anche STFA del 2 maggio 2005, H 14/04).
All’assicurata,
rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché
proceda come ai considerandi.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà ad RI 1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Nella
misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster