30.2005.420
Autocarro sovraccarico
24 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.420
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, PRPEN
Titolo:
Autocarro sovraccarico
DIMENSIONE E PESO
art. 9 cpv. 1 LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 30 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 67 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.420
33118/404
Bellinzona
24
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 19
dicembre 2005 presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione
n__________ del 9 dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 27 dicembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione del 9
dicembre 2005 la Sezione della circolazione
ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 250.--, oltre al pagamento di una
tassa di giustizia di fr. 60.—e delle spese di fr. 20.--, per i seguenti
motivi:
"Ha circolato con
l’autocarro TI __________ sovraccarico.”
Fatti accertati il 12
settembre 2005 in territorio di __________:
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra
1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza una riduzione della multa e l’esenzione dal pagamento di tasse e
spese.
C. La Sezione della
circolazione, nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2005, propone, per contro,
che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli artt. 9
cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC
– di avere “circolato con l’autocarro sovraccarico”.
Dal rapporto di
contro-osservazioni del 12 novembre 2005, si evince infatti un peso del veicolo
accertato dalla polizia cantonale, dedotta una tolleranza di 3% per
imprecisione della pesa (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai
controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate
dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 26209 kg
in luogo dei 26000 kg consentiti, per un’eccedenza di 209 kg.
3.
Il ricorrente non nega
di per sé la fattispecie appena evocata, né contesta le misurazioni esperite
dalla polizia; egli lamenta nondimeno una disparità di trattamento tra la multa
emessa a suo carico dalla Sezione della circolazione e quella inflitta dal
Ministero pubblico al conducente che ha occasionato un incidente della
circolazione stradale che lo ha visto vittima.
4.
Per costante
giurisprudenza, una decisione o un decreto di portata generale viola il
principio della parità di trattamento, ancorato nell’art. 8 Cost, se per fattispecie
analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e
obiettive, oppure se sottopone a un regime identico situazioni che presentano
tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un
trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie
giuridicamente uguali siano trattati in modo uguale e fattispecie diverse in
modo diverso (DTF 124 I 297; 118 Ia 1).
Inoltre, il principio
della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato
solo nelle ipotesi in cui pene determinate di per sé conformi all’art. 63 CP
diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o tra
processi analoghi risulterebbe in ogni caso infruttuoso, dovendo giudicare un
imputato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che
comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150).
5.
In concreto, tuttavia, i
due procedimenti a confronto non vertono su fattispecie analoghe, l’una
fondandosi su una contravvenzione punita, in via preliminare, con una multa
disciplinare fissata dalla relativa ordinanza, l’altra conseguente alla
violazione di disposizioni e leggi diverse la cui pena è soggetta al libero
apprezzamento dell’autorità penale. Di conseguenza, un regime diverso si impone
e la decisione impugnata non presta fianco a critiche di sorta.
Abbondanzialmente, si rileva
come quasi certamente, considerata all’evidenza la gravità delle infrazioni
commesse nel caso dell’incidente della circolazione stradale evocato dal
ricorrente, la pena inflitta all’altro protagonista non si sia limitata alla
comminazione di una multa, ma comprendesse pure una pena detentiva.
6.
L’elenco delle multe
allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (741.031) prevede una
multa di fr. 250.— per il superamento dei pesi massimi autorizzati, dopo la
detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi
definito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), di oltre 100 kg ma non
oltre il 5 per cento, comunque di non oltre i 1000 kg, per i veicoli e
combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del convoglio superiore a
3500.
kg (infrazione n. 300.1 lett. c).
7.
In conclusione, tenuto
altresì conto delle modifiche intervenute nell’ordinanza sulle norme della
circolazione stradale (ONC) e in quella concernente le multe disciplinari
(OMD), in vigore dal 1° gennaio 2005, la multa inflitta al ricorrente risulta
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
8.
Di transenna si osserva
che la presente decisione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si
inserisce nell’ambito della procedura ordinaria aperta nei suoi confronti a
seguito del mancato pagamento della multa disciplinare e sfociata nella
risoluzione dipartimentale qui impugnata; tale procedura prevede ex lege
l’applicazione al condannato di tasse e spese giudiziarie (art. 2 cpv. 3
LPContr).
9.
Stante quanto precede,
il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che all’insorgente
dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri di questo
giudizio. Tuttavia, le circostanze particolari del caso giustificano di
rinunciare a siffatto prelievo.
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.
2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
RI 1,
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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