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Decisione

30.2005.420

Autocarro sovraccarico

24 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 9

dicembre 2005 la Sezione della circolazione

ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 250.--, oltre al pagamento di una

tassa di giustizia di fr. 60.—e delle spese di fr. 20.--, per i seguenti

motivi:

"Ha circolato con

l’autocarro TI __________ sovraccarico.”

Fatti accertati il 12

settembre 2005 in territorio di __________:

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli artt. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra

1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza una riduzione della multa e l’esenzione dal pagamento di tasse e

spese.

C. La Sezione della

circolazione, nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2005, propone, per contro,

che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

La Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli artt. 9

cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC

– di avere “circolato con l’autocarro sovraccarico”.

Dal rapporto di

contro-osservazioni del 12 novembre 2005, si evince infatti un peso del veicolo

accertato dalla polizia cantonale, dedotta una tolleranza di 3% per

imprecisione della pesa (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai

controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate

dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 26209 kg

in luogo dei 26000 kg consentiti, per un’eccedenza di 209 kg.

3.

Il ricorrente non nega

di per sé la fattispecie appena evocata, né contesta le misurazioni esperite

dalla polizia; egli lamenta nondimeno una disparità di trattamento tra la multa

emessa a suo carico dalla Sezione della circolazione e quella inflitta dal

Ministero pubblico al conducente che ha occasionato un incidente della

circolazione stradale che lo ha visto vittima.

4.

Per costante

giurisprudenza, una decisione o un decreto di portata generale viola il

principio della parità di trattamento, ancorato nell’art. 8 Cost, se per fattispecie

analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e

obiettive, oppure se sottopone a un regime identico situazioni che presentano

tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un

trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie

giuridicamente uguali siano trattati in modo uguale e fattispecie diverse in

modo diverso (DTF 124 I 297; 118 Ia 1).

Inoltre, il principio

della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato

solo nelle ipotesi in cui pene determinate di per sé conformi all’art. 63 CP

diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o tra

processi analoghi risulterebbe in ogni caso infruttuoso, dovendo giudicare un

imputato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che

comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150).

5.

In concreto, tuttavia, i

due procedimenti a confronto non vertono su fattispecie analoghe, l’una

fondandosi su una contravvenzione punita, in via preliminare, con una multa

disciplinare fissata dalla relativa ordinanza, l’altra conseguente alla

violazione di disposizioni e leggi diverse la cui pena è soggetta al libero

apprezzamento dell’autorità penale. Di conseguenza, un regime diverso si impone

e la decisione impugnata non presta fianco a critiche di sorta.

Abbondanzialmente, si rileva

come quasi certamente, considerata all’evidenza la gravità delle infrazioni

commesse nel caso dell’incidente della circolazione stradale evocato dal

ricorrente, la pena inflitta all’altro protagonista non si sia limitata alla

comminazione di una multa, ma comprendesse pure una pena detentiva.

6.

L’elenco delle multe

allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (741.031) prevede una

multa di fr. 250.— per il superamento dei pesi massimi autorizzati, dopo la

detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi

definito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), di oltre 100 kg ma non

oltre il 5 per cento, comunque di non oltre i 1000 kg, per i veicoli e

combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del convoglio superiore a

3500.

kg (infrazione n. 300.1 lett. c).

7.

In conclusione, tenuto

altresì conto delle modifiche intervenute nell’ordinanza sulle norme della

circolazione stradale (ONC) e in quella concernente le multe disciplinari

(OMD), in vigore dal 1° gennaio 2005, la multa inflitta al ricorrente risulta

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

8.

Di transenna si osserva

che la presente decisione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si

inserisce nell’ambito della procedura ordinaria aperta nei suoi confronti a

seguito del mancato pagamento della multa disciplinare e sfociata nella

risoluzione dipartimentale qui impugnata; tale procedura prevede ex lege

l’applicazione al condannato di tasse e spese giudiziarie (art. 2 cpv. 3

LPContr).

9.

Stante quanto precede,

il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che all’insorgente

dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri di questo

giudizio. Tuttavia, le circostanze particolari del caso giustificano di

rinunciare a siffatto prelievo.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

RI 1,

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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