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Decisione

30.2005.421

omettere di iscrivere sul foglio di controllo l'animale abbattuto

2 giugno 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 9 dicembre

2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-,

oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.- e a un risarcimento di fr. 50.-,

privandolo del diritto di cacciare per un anno, per avere, “nell’esercizio

della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio

di controllo”.

Il fatto è stato accertato l’8

settembre 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69

RALCC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza l’annullamento della condanna alla privazione del diritto di

cacciare.

L’insorgente non contesta né

l’infrazione né la multa, ma ritiene che la pena accessoria della privazione

del diritto di cacciare sia sproporzionata se si pon mente al fatto che si

tratta del suo primo errore in ambito venatorio.

C. La divisione

dell’ambiente propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione

impugnata confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Lo

scritto 26 gennaio 2006 inoltrato a complemento del gravame - che, di fatto,

non aggiunge nulla di nuovo alle argomentazioni ricorsuali, ritenuto che il

giudice è comunque tenuto ad applicare il diritto secondo la nota massima “iura

novit curia” - è per contro inammissibile, in quanto la procedura per le contravvenzioni non conferisce alle

parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati (replica).

Considerandi

2.

La Divisione

dell’ambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere, “nell’esercizio

della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio

di controllo”.

3.

L’insorgente non

contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado –proclamando

peraltro la mancata intenzionalità nella commissione dell’infrazione - ma

ritiene che “la condanna alla privazione di cacciare per un anno sia

severa”. Egli soggiunge che “un anno con la condizionale sarebbe già

stato abbastanza visto che è stata la prima e sicuramente sarà anche l’ultima

volta, guardando il mio stato d’animo per quello che ho fatto, d’incappare in

futuro in altre infrazioni sulla caccia”.

4.

L'art. 11 della legge

cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui

uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di

Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il

cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio

di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così

come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei

camosci (primo periodo).

Chiunque contravviene alla

legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza,

è punito con una multa fino a fr. 20’000.– (art. 41 LCC).

Egli è tenuto inoltre al

risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di

cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste

una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri

casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).

5.

Nella fattispecie

l’insorgente, come visto, riconosce l’errore commesso e non contesta né la

multa, né il risarcimento del danno. Il ricorso si limita alla questione della

pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno. L’insorgente

ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera che è alla sua

prima infrazione e che in tali circostanze sarebbe stata sufficiente la sospensione

condizionale della pena. Egli reputa, in sostanza, che “con il pagamento di

una contravvenzione lo scopo della legge (preventivo) sia raggiunto, avendo

compreso pienamente il difetto del mio agire” (cfr. osservazioni 11 agosto

2005.

alla Divisione dell’ambiente).

6.

Per l’art. 43 LCC la

patente può essere revocata o negata dall’autorità giudicante, oltre ai casi

previsti dalla legislazione federale (in casu non adempiuti), quando

sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o

in altri casi di grave violazione della presente legge”.

La violazione perpetrata

dall'insorgente rientra senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in

specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da

lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta

si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per

negligenza; tesi che va comunque esclusa tenuto conto di quanto ammesso dal

ricorrente medesimo in sede di interrogatorio il giorno dell’infrazione: “sapevo

benissimo che questo modo di fare non era corretto e me ne rendo conto”

(cfr. verbale di interrogatorio 8 settembre 2004).

Il fatto è che l'art. 43 LCC

esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11,

18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme.

Ora, l'insorgente non ha

violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né

l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale

da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione. Vero che i

motivi che hanno spinto il ricorrente a commettere l’infrazione rivelano una

sconsiderata e inscusabile frivolezza, tuttavia egli ha dato prova di essersi

sinceramente pentito rimettendosi senza riserve alla sanzione dell’autorità.

In conclusione, si rileva che

la circostanza secondo cui la pena accessoria è stata prevista anche nel

decreto di accusa 21 marzo 2005 emesso a carico del ricorrente e annullato con

sentenza 26 luglio 2005 della Pretura penale, non giustifica evidentemente tale

tipo di provvedimento se non ne sono adempiuti i presupposti legali.

7.

Il ricorso merita

pertanto accoglimento, motivo per cui la pena accessoria del divieto di

cacciare per il periodo di un anno deve essere annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2,

45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“Il signor RI 1, è

condannato:

·

al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento)

·

al risarcimento della marmotta per un importo di fr. 50.-

(cinquanta).

2. Non si prelevano né

tasse né spese dell’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Divisione dell'ambiente, Bellinzona,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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