30.2005.421
omettere di iscrivere sul foglio di controllo l'animale abbattuto
2 giugno 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.421
Data decisione, Autorità:
02.06.2006, PRPEN
Titolo:
omettere di iscrivere sul foglio di controllo l'animale abbattuto
MULTA
art. 11 LCC
art. 41 LCC
art. 43 LCC
art. 44 cpv. 2 LCC
art. 45 LCC
art. 21 LCP
art. 29 let. a RALCC
art. 69 RALCC
Incarto
n.
30.2005.421
192 104
Bellinzona
2
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso
20 dicembre 2005 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
9 dicembre 2005 n. __________ emessa dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate
dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 9 dicembre
2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-,
oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.- e a un risarcimento di fr. 50.-,
privandolo del diritto di cacciare per un anno, per avere, “nell’esercizio
della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio
di controllo”.
Il fatto è stato accertato l’8
settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69
RALCC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza l’annullamento della condanna alla privazione del diritto di
cacciare.
L’insorgente non contesta né
l’infrazione né la multa, ma ritiene che la pena accessoria della privazione
del diritto di cacciare sia sproporzionata se si pon mente al fatto che si
tratta del suo primo errore in ambito venatorio.
C. La divisione
dell’ambiente propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione
impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Lo
scritto 26 gennaio 2006 inoltrato a complemento del gravame - che, di fatto,
non aggiunge nulla di nuovo alle argomentazioni ricorsuali, ritenuto che il
giudice è comunque tenuto ad applicare il diritto secondo la nota massima “iura
novit curia” - è per contro inammissibile, in quanto la procedura per le contravvenzioni non conferisce alle
parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati (replica).
Considerandi
2.
La Divisione
dell’ambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere, “nell’esercizio
della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio
di controllo”.
3.
L’insorgente non
contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado –proclamando
peraltro la mancata intenzionalità nella commissione dell’infrazione - ma
ritiene che “la condanna alla privazione di cacciare per un anno sia
severa”. Egli soggiunge che “un anno con la condizionale sarebbe già
stato abbastanza visto che è stata la prima e sicuramente sarà anche l’ultima
volta, guardando il mio stato d’animo per quello che ho fatto, d’incappare in
futuro in altre infrazioni sulla caccia”.
4.
L'art. 11 della legge
cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui
uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di
Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il
cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio
di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così
come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei
camosci (primo periodo).
Chiunque contravviene alla
legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza,
è punito con una multa fino a fr. 20’000.– (art. 41 LCC).
Egli è tenuto inoltre al
risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di
cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste
una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri
casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).
5.
Nella fattispecie
l’insorgente, come visto, riconosce l’errore commesso e non contesta né la
multa, né il risarcimento del danno. Il ricorso si limita alla questione della
pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno. L’insorgente
ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera che è alla sua
prima infrazione e che in tali circostanze sarebbe stata sufficiente la sospensione
condizionale della pena. Egli reputa, in sostanza, che “con il pagamento di
una contravvenzione lo scopo della legge (preventivo) sia raggiunto, avendo
compreso pienamente il difetto del mio agire” (cfr. osservazioni 11 agosto
2005.
alla Divisione dell’ambiente).
6.
Per l’art. 43 LCC la
patente può essere revocata o negata dall’autorità giudicante, oltre ai casi
previsti dalla legislazione federale (in casu non adempiuti), quando
sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o
in altri casi di grave violazione della presente legge”.
La violazione perpetrata
dall'insorgente rientra senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in
specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da
lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta
si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per
negligenza; tesi che va comunque esclusa tenuto conto di quanto ammesso dal
ricorrente medesimo in sede di interrogatorio il giorno dell’infrazione: “sapevo
benissimo che questo modo di fare non era corretto e me ne rendo conto”
(cfr. verbale di interrogatorio 8 settembre 2004).
Il fatto è che l'art. 43 LCC
esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11,
18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme.
Ora, l'insorgente non ha
violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né
l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale
da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione. Vero che i
motivi che hanno spinto il ricorrente a commettere l’infrazione rivelano una
sconsiderata e inscusabile frivolezza, tuttavia egli ha dato prova di essersi
sinceramente pentito rimettendosi senza riserve alla sanzione dell’autorità.
In conclusione, si rileva che
la circostanza secondo cui la pena accessoria è stata prevista anche nel
decreto di accusa 21 marzo 2005 emesso a carico del ricorrente e annullato con
sentenza 26 luglio 2005 della Pretura penale, non giustifica evidentemente tale
tipo di provvedimento se non ne sono adempiuti i presupposti legali.
7.
Il ricorso merita
pertanto accoglimento, motivo per cui la pena accessoria del divieto di
cacciare per il periodo di un anno deve essere annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2,
45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“Il signor RI 1, è
condannato:
·
al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento)
·
al risarcimento della marmotta per un importo di fr. 50.-
(cinquanta).
2. Non si prelevano né
tasse né spese dell’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Divisione dell'ambiente, Bellinzona,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster