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Decisione

30.2005.423

velocità eccessiva su strada stretta, abuso dei fari di priorità blu

14 giugno 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali «Velocità

massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in

km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni

della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1

prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC). Ciascuno, nella

circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo

per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (26 cpv. 1

LCStr).

A tenore dell’art. 29 LCStr, i

veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e

conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che

le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i

passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

strada non venga danneggiata. È vietato

qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto

verso l’esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata (art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr). Parimenti, secondo l’art. 93 cifra 2 prima frase LCStr, chiunque

conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione

richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con

l’arresto o con la multa.

3. Nella fattispecie la

Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle

predette norme, d’aver circolato a velocità eccessiva e inadeguata creando

pericolo ai pedoni su una strada stretta e d’aver montato e abusato illegalmente

dei fari di priorità blu.

4. In

sede ricorsuale, l’insorgente eccepisce di non aver superato il limite di

velocità stabilito allorquando si trovava nei pressi del __________. “La

Polizia non ha portato prova alcuna a sostegno delle tesi dell’Ufficio

giuridico della circolazione, ovvero del fatto che (il ricorrente) avrebbe viaggiato per un determinato tratto ad una

velocità superiore ai 50/60 Km/h. Nel caso che occupa, la Polizia non era alla

guida di un’auto civetta, veicolo munito dell’apposita apparecchiatura per il

rilevamento elettronico della velocità, e nemmeno stava procedendo ad un

normale controllo radar” (cfr. ricorso

pag. 3, punto 5). Orbene, il ricorrente mette in dubbio l’affidabilità

dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, dolendosi della

mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili che possano confermare

quanto ritenuto a suo carico.

5. Nel rapporto di

segnalazione 11 agosto 2005, uno degli agenti denuncianti ha precisato quanto

segue: “in considerazione della velocità si decideva di seguire la

vettura e di fermarla visto che procedeva ad una velocità inadeguata al

tracciato menzionato e che inoltre sul campo stradale vi era una forte

affluenza di pedoni e la velocità massima per quel tragitto è di 50 Km/h,

velocità di sicuro non rispettata”.

6. Le

dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento

ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle

argomentazioni sollevate dal multato.

Riguardo

all’assenza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, giova ricordare che

l’accertamento di un’infrazione può avvenire anche in assenza di speciali

apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di

polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si sottolinea pertanto come gli accertamenti

e le osservazioni di agenti denuncianti siano, contrariamente a quanto

sostenuto dall’insorgente, dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è

indispensabile disporre di fotografie, filmati o altri mezzi di prova

“tangibili”.

In concreto, dopo aver

raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti denuncianti, non è dato di vedere, né l’interessato spiega, in che modo

l'agente denunciante – certo di aver notato che la velocità era “di sicuro non rispettata” (cfr.

Considerandi

rapporto citato, secondo paragrafo) – possa

ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un

fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere, con il rischio, tra l’altro, d’incorrere in sanzioni

amministrative o penali. In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in

definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti

di polizia, a ragione ritenuti dall’autorità di primo grado.

Si rileva inoltre che nel verbale di interrogatorio 5

agosto 2005 il ricorrente ammette che “andavo tra i 50/60 km/h e

all’incrocio tra via __________ e il cavalcavia non ho rallentato la mia corsa”

e che nei pressi dei __________ circolava “ad una velocità inferiore ai 50

km/h” (cfr. verbale citato, risposte n. 6 e 7), considerata inadeguata alle

circostanze; solo in seguito egli cerca di giustificare l’ammissione dei fatti

sostenendo quanto segue: “Tengo a precisare che, durante la stesura del

verbale, l’agente __________ (non era presente al momento dei fatti) ha

insistito sul fatto che, con la mia vettura sfrecciavo sulla strada (ove

secondo lui vige il limite di 30 km) e ha, liberamente stimato (???) una

velocità superiore ai 50/60 km orari, cosa che da parte mia è stata negata a

più riprese, ma senza esito” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2

in fondo, presentate nell’ambito della procedura amministrativa di revoca della

patente).

A

prescindere dalla questione di sapere se le critiche mosse nei confronti dell’agente

verbalizzante siano fondate, non sarebbe comunque necessario esperire ulteriori

accertamenti in merito all’eccessiva velocità: in effetti, anche nella denegata

ipotesi in cui si volesse ammettere che il limite massimo sia stato rispettato,

la multa si giustificherebbe in ogni caso alla luce dell’infrazione legata alla

velocità inadeguata alle circostanze. Pertanto, l’argomentazione sviluppata dal

ricorrente non è né liberatoria né tale da sminuire la sua imprudenza. Infatti,

le caratteristiche del caso richiedevano l’adeguamento della velocità: come

dimostra la documentazione fotografica allegata al ricorso, in quel tratto di

strada la larghezza è di 3,50 metri e in quel momento vi erano diversi pedoni (avventori

dei campeggi e degli esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze),

circostanza rimasta incontestata. Il fatto di

trovarsi in una via pubblica in cui è richiesta una particolare prudenza,

imponeva a maggior ragione all’interessato di tenere una velocità adeguata onde

evitare di mettere in pericolo l’incolumità degli

altri utenti della strada.

D’altronde,

se il comportamento del ricorrente fosse stato incensurabile, mal si

comprenderebbe la reazione iniziale degli agenti e, in particolare, il

manifesto disappunto dimostrato con gli asserti epiteti che egli sostiene gli

siano stati proferiti. Sintomatica in proposito è la domanda che a suo stesso

dire gli sarebbe stata posta: “sei deficiente a comportarti in maniera

simile?” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2).

Tale

reazione, a mente di questo giudice, non può essere legata al solo uso

sconsiderato dei fari di priorità blu, ma lascia supporre che si riferisca a un

gesto ancor più grave e pericoloso, ciò che ha del resto condotto l’autorità di

primo grado a trasmettere in un primo tempo gli atti al Ministero pubblico,

ipotizzando un’infrazione grave alla LCStr.

Per

quanto attiene alla mancata intimazione verbale della

velocità inadeguata ed eccessiva – peraltro irrilevante ai fini della

procedura, che è stata correttamente avviata con l’intimazione di

contravvenzione 21 ottobre 2005 da parte della Sezione della circolazione – risulta

del tutto improbabile che il giorno dei fatti la polizia non abbia fatto notare

all’insorgente tale infrazione, visto che l’intervento degli agenti denuncianti

traeva giustificazione proprio da questo motivo. Infatti dal rapporto di

segnalazione 11 agosto 2005 si desume inequivocabilmente che l’attenzione degli

agenti è stata inizialmente attirata dalla velocità del veicolo condotto dal

ricorrente, che procedeva in senso opposto; ciò che ha indotto gli agenti a

invertire la loro direzione di marcia per seguirlo e fermarlo, dopo avere

notato che in un secondo tempo aveva pure azionato il dispositivo di luci

prioritarie.

Di

conseguenza, la contestazione del ricorrente relativa alla velocità eccessiva e

inadeguata non è fondata.

7.

Circa l’uso

illegale dei fari di priorità blu, l’insorgente non nega di aver commesso

l’infrazione rimproveratagli, “ritengo si di avere sbagliato”, ma adduce

di non averlo fatto “con un proposito intenzionale” (cfr. osservazioni

19.

settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene: “sbadatamente,

con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato

provvisoriamente nell’accendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per

non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile

accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso

il mio domicilio” (cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3).

Nella fattispecie, la versione

del ricorrente è poco attendibile.

Risulta

infatti perlomeno strano che dopo l’asserta involontaria accensione del

Dispositivo

dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna

spiegazione al riguardo, “di invertire la direzione di marcia e tornare

verso il domicilio”. Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel

momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità

di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo

contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui

preteso, che il dispositivo non era sistemato soltanto “provvisoriamente”

e quindi non era necessario “terminare di collegarlo al supporto

dell’accendisigari una volta giunto in loco” (cfr. osservazioni 19

settembre 2005, pag. 1, punto 2).

Si

rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato

dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con

un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr;

art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume

particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore

professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era

perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia.

In siffatte evenienze, questo

giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia

effettivamente commesso l’infrazione ravvisata.

8. In definitiva il

ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a

scostarsi dalla decisione impugnata.

Visto

quanto precede, la sanzione inflitta appare

senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di

compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di

colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo

giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritiene – in via del tutto eccezionale – di poter contenere in fr. 150.-.

per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.

1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC;

22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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