30.2005.423
velocità eccessiva su strada stretta, abuso dei fari di priorità blu
14 giugno 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2005.423
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva su strada stretta, abuso dei fari di priorità blu
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.423
34214/403
Bellinzona
14
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Frida
Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2005
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
16 dicembre 2005 n. 34214/403 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 16
dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________, circolava a velocità eccessiva ed inadeguata creando
pericolo ai pedoni su una strada stretta. Inoltre montava ed abusava
illegalmente dei fari di priorità blu”.
Fatti accertati il 27 luglio
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra
1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141
cpv. 4 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Contesta integralmente la
descrizione dei fatti addebitatagli dagli agenti della Polizia comunale di __________,
sostenendo in particolare che l’infrazione imputatagli concernente la velocità
eccessiva e inadeguata non è stata commessa, poiché non stava circolando al di
sopra del limite stabilito. Il ricorrente si duole inoltre dell’assenza di
qualsiasi riscontro probatorio e afferma peraltro che tale accusa gli è stata
contestata solo una settimana dopo l’accaduto, in occasione della stesura del
verbale di interrogatorio. Eccepisce infine di aver azionato involontariamente sulla
via pubblica il dispositivo a luci blu prioritarie.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr). Per l’art. 32 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze,
in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei
punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente
deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello (cpv. 1). Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (cpv. 2).
Fatti
I segnali «Velocità
massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in
km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1
prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC). Ciascuno, nella
circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo
per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (26 cpv. 1
LCStr).
A tenore dell’art. 29 LCStr, i
veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e
conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che
le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i
passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la
strada non venga danneggiata. È vietato
qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto
verso l’esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata (art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr). Parimenti, secondo l’art. 93 cifra 2 prima frase LCStr, chiunque
conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione
richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con
l’arresto o con la multa.
3. Nella fattispecie la
Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle
predette norme, d’aver circolato a velocità eccessiva e inadeguata creando
pericolo ai pedoni su una strada stretta e d’aver montato e abusato illegalmente
dei fari di priorità blu.
4. In
sede ricorsuale, l’insorgente eccepisce di non aver superato il limite di
velocità stabilito allorquando si trovava nei pressi del __________. “La
Polizia non ha portato prova alcuna a sostegno delle tesi dell’Ufficio
giuridico della circolazione, ovvero del fatto che (il ricorrente) avrebbe viaggiato per un determinato tratto ad una
velocità superiore ai 50/60 Km/h. Nel caso che occupa, la Polizia non era alla
guida di un’auto civetta, veicolo munito dell’apposita apparecchiatura per il
rilevamento elettronico della velocità, e nemmeno stava procedendo ad un
normale controllo radar” (cfr. ricorso
pag. 3, punto 5). Orbene, il ricorrente mette in dubbio l’affidabilità
dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, dolendosi della
mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili che possano confermare
quanto ritenuto a suo carico.
5. Nel rapporto di
segnalazione 11 agosto 2005, uno degli agenti denuncianti ha precisato quanto
segue: “in considerazione della velocità si decideva di seguire la
vettura e di fermarla visto che procedeva ad una velocità inadeguata al
tracciato menzionato e che inoltre sul campo stradale vi era una forte
affluenza di pedoni e la velocità massima per quel tragitto è di 50 Km/h,
velocità di sicuro non rispettata”.
6. Le
dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento
ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle
argomentazioni sollevate dal multato.
Riguardo
all’assenza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, giova ricordare che
l’accertamento di un’infrazione può avvenire anche in assenza di speciali
apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di
polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si sottolinea pertanto come gli accertamenti
e le osservazioni di agenti denuncianti siano, contrariamente a quanto
sostenuto dall’insorgente, dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è
indispensabile disporre di fotografie, filmati o altri mezzi di prova
“tangibili”.
In concreto, dopo aver
raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti denuncianti, non è dato di vedere, né l’interessato spiega, in che modo
l'agente denunciante – certo di aver notato che la velocità era “di sicuro non rispettata” (cfr.
Considerandi
rapporto citato, secondo paragrafo) – possa
ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un
fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere, con il rischio, tra l’altro, d’incorrere in sanzioni
amministrative o penali. In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in
definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti
di polizia, a ragione ritenuti dall’autorità di primo grado.
Si rileva inoltre che nel verbale di interrogatorio 5
agosto 2005 il ricorrente ammette che “andavo tra i 50/60 km/h e
all’incrocio tra via __________ e il cavalcavia non ho rallentato la mia corsa”
e che nei pressi dei __________ circolava “ad una velocità inferiore ai 50
km/h” (cfr. verbale citato, risposte n. 6 e 7), considerata inadeguata alle
circostanze; solo in seguito egli cerca di giustificare l’ammissione dei fatti
sostenendo quanto segue: “Tengo a precisare che, durante la stesura del
verbale, l’agente __________ (non era presente al momento dei fatti) ha
insistito sul fatto che, con la mia vettura sfrecciavo sulla strada (ove
secondo lui vige il limite di 30 km) e ha, liberamente stimato (???) una
velocità superiore ai 50/60 km orari, cosa che da parte mia è stata negata a
più riprese, ma senza esito” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2
in fondo, presentate nell’ambito della procedura amministrativa di revoca della
patente).
A
prescindere dalla questione di sapere se le critiche mosse nei confronti dell’agente
verbalizzante siano fondate, non sarebbe comunque necessario esperire ulteriori
accertamenti in merito all’eccessiva velocità: in effetti, anche nella denegata
ipotesi in cui si volesse ammettere che il limite massimo sia stato rispettato,
la multa si giustificherebbe in ogni caso alla luce dell’infrazione legata alla
velocità inadeguata alle circostanze. Pertanto, l’argomentazione sviluppata dal
ricorrente non è né liberatoria né tale da sminuire la sua imprudenza. Infatti,
le caratteristiche del caso richiedevano l’adeguamento della velocità: come
dimostra la documentazione fotografica allegata al ricorso, in quel tratto di
strada la larghezza è di 3,50 metri e in quel momento vi erano diversi pedoni (avventori
dei campeggi e degli esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze),
circostanza rimasta incontestata. Il fatto di
trovarsi in una via pubblica in cui è richiesta una particolare prudenza,
imponeva a maggior ragione all’interessato di tenere una velocità adeguata onde
evitare di mettere in pericolo l’incolumità degli
altri utenti della strada.
D’altronde,
se il comportamento del ricorrente fosse stato incensurabile, mal si
comprenderebbe la reazione iniziale degli agenti e, in particolare, il
manifesto disappunto dimostrato con gli asserti epiteti che egli sostiene gli
siano stati proferiti. Sintomatica in proposito è la domanda che a suo stesso
dire gli sarebbe stata posta: “sei deficiente a comportarti in maniera
simile?” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2).
Tale
reazione, a mente di questo giudice, non può essere legata al solo uso
sconsiderato dei fari di priorità blu, ma lascia supporre che si riferisca a un
gesto ancor più grave e pericoloso, ciò che ha del resto condotto l’autorità di
primo grado a trasmettere in un primo tempo gli atti al Ministero pubblico,
ipotizzando un’infrazione grave alla LCStr.
Per
quanto attiene alla mancata intimazione verbale della
velocità inadeguata ed eccessiva – peraltro irrilevante ai fini della
procedura, che è stata correttamente avviata con l’intimazione di
contravvenzione 21 ottobre 2005 da parte della Sezione della circolazione – risulta
del tutto improbabile che il giorno dei fatti la polizia non abbia fatto notare
all’insorgente tale infrazione, visto che l’intervento degli agenti denuncianti
traeva giustificazione proprio da questo motivo. Infatti dal rapporto di
segnalazione 11 agosto 2005 si desume inequivocabilmente che l’attenzione degli
agenti è stata inizialmente attirata dalla velocità del veicolo condotto dal
ricorrente, che procedeva in senso opposto; ciò che ha indotto gli agenti a
invertire la loro direzione di marcia per seguirlo e fermarlo, dopo avere
notato che in un secondo tempo aveva pure azionato il dispositivo di luci
prioritarie.
Di
conseguenza, la contestazione del ricorrente relativa alla velocità eccessiva e
inadeguata non è fondata.
7.
Circa l’uso
illegale dei fari di priorità blu, l’insorgente non nega di aver commesso
l’infrazione rimproveratagli, “ritengo si di avere sbagliato”, ma adduce
di non averlo fatto “con un proposito intenzionale” (cfr. osservazioni
19.
settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene: “sbadatamente,
con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato
provvisoriamente nell’accendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per
non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile
accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso
il mio domicilio” (cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3).
Nella fattispecie, la versione
del ricorrente è poco attendibile.
Risulta
infatti perlomeno strano che dopo l’asserta involontaria accensione del
Dispositivo
dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna
spiegazione al riguardo, “di invertire la direzione di marcia e tornare
verso il domicilio”. Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel
momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità
di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo
contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui
preteso, che il dispositivo non era sistemato soltanto “provvisoriamente”
e quindi non era necessario “terminare di collegarlo al supporto
dell’accendisigari una volta giunto in loco” (cfr. osservazioni 19
settembre 2005, pag. 1, punto 2).
Si
rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato
dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con
un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr;
art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume
particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore
professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era
perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia.
In siffatte evenienze, questo
giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia
effettivamente commesso l’infrazione ravvisata.
8. In definitiva il
ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a
scostarsi dalla decisione impugnata.
Visto
quanto precede, la sanzione inflitta appare
senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di
compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di
colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo
giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritiene – in via del tutto eccezionale – di poter contenere in fr. 150.-.
per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC;
22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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