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Decisione

30.2005.424

Ripetuta circolazione senza possedere la richiesta licenza di condurre

15 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 9 dicembre 2005 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver “ripetutamente circolato con la

vettura targata TI __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre.”

Fatti accertati il __________ in

territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 LCStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentaleRI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 9 gennaio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Chi conduce un veicolo a

motore deve essere titolare della licenza di condurre (art. 10 cpv. 1 prima

frase LCStr). Tale licenza, che attesta la debita preparazione e l’idoneità

alla guida, è necessaria per condurre un veicolo a motore non solo quando

quest’ultimo è propulsato dal motore, ma anche quando non è azionato dalla

forza, bensì dalla pesantezza o perché è rimorchiato (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 10, 3a ed.,

Losanna 1996, pag. 137).

Giusta l’art. 95 cifra 1

LCStr, guida senza licenza di condurre, chiunque si esercita alla guida senza

essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere

accompagnato conformemente alle prescrizioni, ritenuto che la pena per tale

infrazione è l’arresto o la multa.

3.

La CRTE 1 ha multato la

ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver circolato

ripetutamente con la vettura __________ targata TI __________ senza possedere

la richiesta licenza di condurre e meglio, per essersi messa alla guida da sola

disponendo unicamente della licenza per allieva conducente. Tali accertamenti

sono seguiti alle denunce avvenute il 20 ottobre 2003 e il 25 luglio 2005 da

parte dell’autorità municipale di __________, in cui segnalava alla CRTE 1 “questa

anomala e pericolosa situazione” a fronte di numerose testimonianze, tra

cui quella del segretario comunale __________

4.

La ricorrente, dal canto

suo, eccepisce che l’infrazione imputatale non è stata commessa in quanto non

ha mai guidato la vettura di suo marito __________ da sola, ma sempre in

compagnia di quest’ultimo, regolarmente titolare della licenza di condurre cat.

B dal 16.08.1984. Sostiene che l’esistenza di testimoni che l’abbiano vista

alla guida del suddetto veicolo può solo concernere l’episodio nel quale suo

marito ha trainato il veicolo dalla diga sino in paese, occasione in cui

effettivamente lei si trovava al volante del veicolo

trainato.

5.

La versione fornita

dalla ricorrente è tuttavia sconfessata dalle dichiarazioni rese dal marito, il

quale ha ammesso di fronte alle forze inquirenti di essere a conoscenza del

fatto che la moglie aveva guidato la sua auto (anche se mai in sua presenza,

ciò che conferma la tesi che ella ha sempre circolato da sola all’infuori delle

lezioni di scuola guida), come pure di aver rimorchiato in diverse occasioni la

vettura __________ condotta da quest’ultima (e non una sola volta come da lei

asserito).

Sintomatico è poi il fatto che

egli abbia dichiarato di aver già pensato di nascondere le chiavi dell’auto (cfr.

verbale di interrogatorio 16 agosto 2005, pag. 2 e 3). Giova peraltro rilevare

che non c’è motivo di dubitare dell’attendibilità delle affermazioni del

marito, il quale, al contrario della moglie, non aveva alcun interesse a

dichiarare circostanze non vere.

Tali dichiarazioni non fanno

che confortare quanto asserito dal teste __________ __________, che sostiene di

aver visto personalmente la ricorrente almeno una volta alla settimana, quando

si recava sul posto di lavoro a __________, alla guida della vettura del marito

senza che fosse accompagnata da quest’ultimo, in particolare nel periodo

scolastico (cfr. verbale di interrogatorio 8 agosto 2005). Il fatto che nel

rapporto di contravvenzione non siano specificati gli orari di commissione

dell’infrazione non è rilevante, posto come vi siano sufficienti elementi che

consentono a questo giudice di pervenire al convincimento che l’infrazione è

state effettivamente commessa e in modo ripetuto. Del resto, l’infrazione era

facilmente realizzabile, ove appena si consideri che la vettura con cui è stata

vista la ricorrente era provvista di targa propria e si trovava durevolmente

presso l’abitazione, poiché il marito utilizzava un’altra vettura.

Ciò posto, la multa inflitta è

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Non

va infatti disatteso che la multa non può essere insignificante, perché il

sistematico abuso da parte della ricorrente della licenza di allieva conducente

– commessa, a mente di questo giudice, con una sconsiderata leggerezza – denota

una particolare gravità.

Il ricorso – infondato – va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1

LCStr; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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