30.2005.424
Ripetuta circolazione senza possedere la richiesta licenza di condurre
15 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.424
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, PRPEN
Titolo:
Ripetuta circolazione senza possedere la richiesta licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.424
33044/401
Bellinzona
15 maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità si segretaria per statuire sul ricorso 22 dicembre
2005 presentato da
RI 1
Contro
la decisione
9 dicembre 2005 n. 33044/401 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 9 dicembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver “ripetutamente circolato con la
vettura targata TI __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre.”
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 LCStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentaleRI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 9 gennaio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Chi conduce un veicolo a
motore deve essere titolare della licenza di condurre (art. 10 cpv. 1 prima
frase LCStr). Tale licenza, che attesta la debita preparazione e l’idoneità
alla guida, è necessaria per condurre un veicolo a motore non solo quando
quest’ultimo è propulsato dal motore, ma anche quando non è azionato dalla
forza, bensì dalla pesantezza o perché è rimorchiato (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 10, 3a ed.,
Losanna 1996, pag. 137).
Giusta l’art. 95 cifra 1
LCStr, guida senza licenza di condurre, chiunque si esercita alla guida senza
essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere
accompagnato conformemente alle prescrizioni, ritenuto che la pena per tale
infrazione è l’arresto o la multa.
3.
La CRTE 1 ha multato la
ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver circolato
ripetutamente con la vettura __________ targata TI __________ senza possedere
la richiesta licenza di condurre e meglio, per essersi messa alla guida da sola
disponendo unicamente della licenza per allieva conducente. Tali accertamenti
sono seguiti alle denunce avvenute il 20 ottobre 2003 e il 25 luglio 2005 da
parte dell’autorità municipale di __________, in cui segnalava alla CRTE 1 “questa
anomala e pericolosa situazione” a fronte di numerose testimonianze, tra
cui quella del segretario comunale __________
4.
La ricorrente, dal canto
suo, eccepisce che l’infrazione imputatale non è stata commessa in quanto non
ha mai guidato la vettura di suo marito __________ da sola, ma sempre in
compagnia di quest’ultimo, regolarmente titolare della licenza di condurre cat.
B dal 16.08.1984. Sostiene che l’esistenza di testimoni che l’abbiano vista
alla guida del suddetto veicolo può solo concernere l’episodio nel quale suo
marito ha trainato il veicolo dalla diga sino in paese, occasione in cui
effettivamente lei si trovava al volante del veicolo
trainato.
5.
La versione fornita
dalla ricorrente è tuttavia sconfessata dalle dichiarazioni rese dal marito, il
quale ha ammesso di fronte alle forze inquirenti di essere a conoscenza del
fatto che la moglie aveva guidato la sua auto (anche se mai in sua presenza,
ciò che conferma la tesi che ella ha sempre circolato da sola all’infuori delle
lezioni di scuola guida), come pure di aver rimorchiato in diverse occasioni la
vettura __________ condotta da quest’ultima (e non una sola volta come da lei
asserito).
Sintomatico è poi il fatto che
egli abbia dichiarato di aver già pensato di nascondere le chiavi dell’auto (cfr.
verbale di interrogatorio 16 agosto 2005, pag. 2 e 3). Giova peraltro rilevare
che non c’è motivo di dubitare dell’attendibilità delle affermazioni del
marito, il quale, al contrario della moglie, non aveva alcun interesse a
dichiarare circostanze non vere.
Tali dichiarazioni non fanno
che confortare quanto asserito dal teste __________ __________, che sostiene di
aver visto personalmente la ricorrente almeno una volta alla settimana, quando
si recava sul posto di lavoro a __________, alla guida della vettura del marito
senza che fosse accompagnata da quest’ultimo, in particolare nel periodo
scolastico (cfr. verbale di interrogatorio 8 agosto 2005). Il fatto che nel
rapporto di contravvenzione non siano specificati gli orari di commissione
dell’infrazione non è rilevante, posto come vi siano sufficienti elementi che
consentono a questo giudice di pervenire al convincimento che l’infrazione è
state effettivamente commessa e in modo ripetuto. Del resto, l’infrazione era
facilmente realizzabile, ove appena si consideri che la vettura con cui è stata
vista la ricorrente era provvista di targa propria e si trovava durevolmente
presso l’abitazione, poiché il marito utilizzava un’altra vettura.
Ciò posto, la multa inflitta è
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Non
va infatti disatteso che la multa non può essere insignificante, perché il
sistematico abuso da parte della ricorrente della licenza di allieva conducente
– commessa, a mente di questo giudice, con una sconsiderata leggerezza – denota
una particolare gravità.
Il ricorso – infondato – va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1
LCStr; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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